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Sentenza n. 979 del 14 aprile 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Istanza di emersione archiviata - conseguente mancata presentazione delle parti per la definizione dell’istanza e la sottoscrizione del contratto di soggiorno- ricorso infondato

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Scalvi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Villa, in Milano, via Donizetti 1/A;

contro


Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lodi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede, in Milano, via Freguglia 1, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento


1) del decreto prot. n. EMERSIONE N. P-LO/L/N/2009/101156 - 101157 - 101158 ARCH. con il quale veniva archiviata l'istanza presentata dal sig. ***** ex art. 1ter L. 102/2009 per la regolarizzazione del rapporto di lavoro con il ricorrente;

2) di ogni altro presupposto, antecedente e conseguente provvedimento impugnato;

3) per la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 la dott.ssa Silvia Cattaneo e udito per la parte resistente l’avv. dello Stato Maria Camilla Bove;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il sig. ***** ha presentato alla Prefettura di Lodi, ai sensi dell’art. 1-ter della legge 102/2009, istanza di emersione a favore del cittadino extracomunitario *****. Con il provvedimento impugnato, la Prefettura ha archiviato la domanda in conseguenza della mancata presentazione delle parti presso i propri uffici il 11.3.2010, per la definizione dell’istanza e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Avverso tale determinazione insorge il sig. ***** lamentando: I. violazione degli artt. 7, 10 e 10 bis, l. n. 241/1990 per omessa notifica dell’avviso di avvio del procedimento; II. eccesso di potere per erronea interpretazione della l. n. 102/2009 e per carenza di istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito la mancanza di legittimazione ad agire del ricorrente.

Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame della questione di rito sollevata dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto.

L’art.1 ter, c. 7, d.l. n. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, correla, espressamente, alla mancata comparizione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno, senza giustificato motivo, l’archiviazione dell’istanza.

Il procedimento di emersione di cui all’art. 1-ter è, dunque, rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, per cui l’inerzia di quest’ultimo nel corso del procedimento – e, a maggior ragione, il licenziamento del lavoratore, come è avvenuto nel caso di specie – implica necessariamente l’impossibilità per l’amministrazione di concludere la procedura mediante l’adozione del provvedimento finale di emersione del cittadino straniero (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 25.11.2010, n. 7364 e 24.1.2011, n. 165; sez. II, 28 marzo 2011, n. 819).

A fronte della mancata comparizione delle parti per la data fissata per la stipula del contratto di soggiorno, l’amministrazione non poteva, dunque, far altro che denegare il titolo di soggiorno per lavoro subordinato, difettando appunto il contratto di lavoro quale presupposto ineludibile per la finalizzazione del procedimento di regolarizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2323/2009).

In considerazione della natura vincolata del potere di esercitato e della correttezza del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e del c.d. preavviso di rigetto non può portare all’annullamento dell’atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Giovanni Zucchini, Primo Referendario
Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 14 Aprile 2011

 
 
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