SENTENZA N. 874 DEL 01/04/2011– TAR LOMBARDIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2426 del 2010,
proposto da:
- BBBBB/LLLLL e AAAAA/NNNNN, rappresentati e difesi dallĠAvv. Enrico Cerea (vedi rubrica
Òla parola alla difesa"), e domiciliati in Milano, Via
Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
- la Questura di Milano,
- lĠU.T.G. – Prefettura di Milano,
- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e
domiciliati per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n.
1;
per la declaratoria di illegittimit
- del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulla
domanda dei ricorrenti affinch fossero esplicitati i motivi ostativi di cui
allĠarticolo 33, comma 4, della legge 189 del 2002 sussistenti nei riguardi
della ricorrente AAAAA/NNNNN in relazione alla domanda di emersione dal
lavoro irregolare n. MI3301167103 presentata a favore della stessa;
- nonch per la nomina del Commissario ad acta ai fini del
perfezionamento della procedura di emersione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione
dellĠInterno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il referendario Antonio De Vita;
Uditi, alla camera di consiglio del 21 febbraio 2011, i difensori delle
parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 19 ottobre 2010 e depositato il 3
novembre successivo, i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di
illegittimit del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulla loro
domanda finalizzata allĠesplicitazione dei motivi ostativi di cui allĠarticolo
33, comma 4, della legge 189 del 2002 sussistenti nei riguardi della ricorrente AAAAA/NNNNN
in relazione alla domanda di emersione dal lavoro irregolare n. MI3301167103 presentata
a favore della stessa in data 4 settembre 2009; hanno altres chiesto la nomina
del Commissario ad acta ai fini del perfezionamento della procedura di
emersione.
A sostegno del gravame viene dedotta lĠillegittimit del silenzio dellĠAmministrazione nel
procedimento volto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro tra i
ricorrenti, atteso che il richiamo al parere negativo della Questura in ordine
allĠemersione non contiene alcun elemento utile in grado di chiarire le ragioni della
mancata regolarizzazione. Nemmeno pu riconoscersi valore di determinazione
definitiva alla comunicazione dello Sportello Unico per lĠImmigrazione emanato
ai sensi dellĠarticolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 (all. 7 al ricorso).
Si costituita in giudizio lĠAmministrazione dellĠInterno, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 21 febbraio 2011, su conforme richiesta dei
procuratori delle parti, il ricorso stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto pur
essendo stata la domanda di emersione presentata oltre un anno addietro, con
due successive istanze del 5 maggio e del 28 luglio 2010, i ricorrenti hanno
chiesto allĠAmministrazione di pronunciarsi in modo espresso sulla loro
richiesta (all. 4 e 6 al ricorso).
2. Passando al merito del ricorso, lo stesso fondato.
3. Il datore di lavoro della sig.ra AAAAA/NNNNN, sig. BBBBB/LLLLL, ha
presentato la richiesta di emersione dal lavoro irregolare a favore della
stessa, come gi segnalato in precedenza, il 4 settembre 2009 (all. 2 al
ricorso).
Il procedimento non risulta allo stato attuale giunto a conclusione, pur
essendo trascorso un rilevante lasso di tempo dal momento della proposizione
della domanda.
3.1. Nessuna rilevanza pu assumere la comunicazione ex articolo 10-bis
della legge n. 241 del 1990, inviata al sig. Brusamolino in data 31 agosto 2010,
visto che la stessa non idonea a concludere il procedimento.
3.2. In questa sede non possibile, tuttavia, verificare la fondatezza
nel merito dellĠistanza, tenuto conto che non si in possesso di tutte le
informazioni necessarie per decidere, oltre a non trovarsi in presenza di atti
totalmente vincolati per i quali il giudice potrebbe sostituirsi
allĠAmministrazione
(cfr. articolo 31, comma 3, codice processo amministrativo).
4. Trattandosi di inerzia non legittima e sussistendo lĠobbligo di
pronuncia esplicita, come emerge dallĠarticolo 1-ter, comma 7, della legge
n. 102 del 2009, va accolto il ricorso sul silenzio e fatto obbligo allĠAmministrazione
di pronunciarsi in modo espresso sullĠistanza formulata dalla parte ricorrente
entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o
notificazione se anteriore, della presente sentenza.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe
e, per lĠeffetto, dichiara lĠobbligo dellĠAmministrazione dellĠInterno di
pronunciarsi in modo espresso sullĠistanza formulata dalle parti ricorrenti
entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o
notificazione se anteriore, della presente sentenza.
Condanna lĠAmministrazione dellĠInterno al pagamento delle spese di
giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di Û 1.000,00 (mille/00), oltre
I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altres la rifusione del contributo
unificato a favore dei ricorrenti e a carico dellĠAmministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautorit
amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 febbraio 2011 con
lĠintervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/04/2011