SENTENZA N. 874 DEL 01/04/2011– TAR LOMBARDIA

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2426 del 2010,

proposto da:

- BBBBB/LLLLL e AAAAA/NNNNN, rappresentati e difesi dallĠAvv. Enrico Cerea (vedi rubrica Òla parola alla difesa"), e domiciliati in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

 

contro

- la Questura di Milano,

- lĠU.T.G. – Prefettura di Milano,

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

 

per la declaratoria di illegittimitˆ

- del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulla domanda dei ricorrenti affinchŽ fossero esplicitati i motivi ostativi di cui allĠarticolo 33, comma 4, della legge 189 del 2002 sussistenti nei riguardi della ricorrente AAAAA/NNNNN in relazione alla domanda di emersione dal lavoro irregolare n. MI3301167103 presentata a favore della stessa;

 

- nonchŽ per la nomina del Commissario ad acta ai fini del perfezionamento della procedura di emersione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione dellĠInterno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

 

Uditi, alla camera di consiglio del 21 febbraio 2011, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 19 ottobre 2010 e depositato il 3 novembre successivo, i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di illegittimitˆ del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sulla loro domanda finalizzata allĠesplicitazione dei motivi ostativi di cui allĠarticolo 33, comma 4, della legge 189 del 2002 sussistenti nei riguardi della ricorrente AAAAA/NNNNN in relazione alla domanda di emersione dal lavoro irregolare n. MI3301167103 presentata a favore della stessa in data 4 settembre 2009; hanno altres“ chiesto la nomina del Commissario ad acta ai fini del perfezionamento della procedura di emersione.

 

A sostegno del gravame viene dedotta lĠillegittimitˆ del silenzio dellĠAmministrazione nel procedimento volto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro tra i ricorrenti, atteso che il richiamo al parere negativo della Questura in ordine allĠemersione non contiene alcun elemento utile in grado di chiarire le ragioni della mancata regolarizzazione. Nemmeno pu˜ riconoscersi valore di determinazione definitiva alla comunicazione dello Sportello Unico per lĠImmigrazione emanato ai sensi dellĠarticolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 (all. 7 al ricorso).

 

Si  costituita in giudizio lĠAmministrazione dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Alla Camera di consiglio del 21 febbraio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso  stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

1. In via preliminare va ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto pur essendo stata la domanda di emersione presentata oltre un anno addietro, con due successive istanze del 5 maggio e del 28 luglio 2010, i ricorrenti hanno chiesto allĠAmministrazione di pronunciarsi in modo espresso sulla loro richiesta (all. 4 e 6 al ricorso).

 

2. Passando al merito del ricorso, lo stesso  fondato.

 

3. Il datore di lavoro della sig.ra AAAAA/NNNNN, sig. BBBBB/LLLLL, ha presentato la richiesta di emersione dal lavoro irregolare a favore della stessa, come giˆ segnalato in precedenza, il 4 settembre 2009 (all. 2 al ricorso).

 

Il procedimento non risulta allo stato attuale giunto a conclusione, pur essendo trascorso un rilevante lasso di tempo dal momento della proposizione della domanda.

 

3.1. Nessuna rilevanza pu˜ assumere la comunicazione ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, inviata al sig. Brusamolino in data 31 agosto 2010, visto che la stessa non  idonea a concludere il procedimento.

 

3.2. In questa sede non  possibile, tuttavia, verificare la fondatezza nel merito dellĠistanza, tenuto conto che non si  in possesso di tutte le informazioni necessarie per decidere, oltre a non trovarsi in presenza di atti totalmente vincolati per i quali il giudice potrebbe sostituirsi allĠAmministrazione

(cfr. articolo 31, comma 3, codice processo amministrativo).

 

4. Trattandosi di inerzia non legittima e sussistendo lĠobbligo di pronuncia esplicita, come emerge dallĠarticolo 1-ter, comma 7, della legge n. 102 del 2009, va accolto il ricorso sul silenzio e fatto obbligo allĠAmministrazione di pronunciarsi in modo espresso sullĠistanza formulata dalla parte ricorrente entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.

 

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per lĠeffetto, dichiara lĠobbligo dellĠAmministrazione dellĠInterno di pronunciarsi in modo espresso sullĠistanza formulata dalle parti ricorrenti entro trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.

 

Condanna lĠAmministrazione dellĠInterno al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di Û 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone altres“ la rifusione del contributo unificato a favore dei ricorrenti e a carico dellĠAmministrazione resistente.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

 

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 febbraio 2011 con lĠintervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/04/2011