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Sentenza n. 873 del 1 aprile 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno - provvedimento impugnato con cui non gli era stato rinnovato il permesso di soggiorno per attesa occupazione - autorizzato a permanere per la stessa ragione in Italia per sei mesi – ricorso accolto

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Sarina Amata, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Vincenzo, 9;

contro


Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento n. *** emesso in data ***.dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data ***, che dispone il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui non gli era stato rinnovato il permesso di soggiorno per attesa occupazione dal momento che era stato autorizzato a permanere per la stessa ragione in Italia per sei mesi, senza pervenire ala stipula di alcun rapporto di lavoro.

Due i motivi di ricorso; il primo attiene alla violazione dell’ art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98per non aver considerato che dopo la richiesta del permesso, ma prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, il ricorrente aveva reperito idonea attività lavorativa.

Il secondo lamenta l’eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché il diniego è fondato su dati erronei frutto di una mancata istruttoria.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso merita accoglimento.

Vi è in atti la prova che, prima dell’emanazione del provvedimento di rigetto, il ricorrente aveva stipulato regolare contratto di lavoro tuttora in essere con retribuzione tale da garantire il suo mantenimento in Italia.

La circostanza è sufficiente per annullare il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 5,comma 5, T.U. Imm. essendo circostanza sopravvenuta che doveva essere valutata prima di adottare il provvedimento.

Le spese possono essere compensate, tranne il rimborso del contributo unificato, poiché il ricorrente er>non ha comunicato all’amministrazione l’avvenuta sottoscrizione del contratto di
P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di € 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Venerdì, 1 Aprile 2011

 
 
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