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Sentenza n. 687 del 13 aprile 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto domanda di emersione dal lavoro irregolare - condanna per un reato previsto dall’art. 381 c.p.p., ostativo per l’ottenimento della sanatoria – ricorso accolto – annullato provvedimento impugnato.

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Noci, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Vittorio Emanuele II, 173;

contro


Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura di Firenze-Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Firenze prot. n. P-FI/L/N/2009/107291 del 10 dicembre 2010, ricevuto a mezzo del servizio postale il 27 dicembre 2010, con il quale è stato rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare, ex legge n. 102/2009, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Firenze Sportello Unico per l'Immigrazione, con la relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato in data 8 febbraio 2011 e depositato il successivo 28 febbraio, il cittadino marocchino indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con il quale il dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze aveva respinto l’istanza presentata per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ex legge n. 102/09, fondandosi sulla circostanza per la quale lo straniero risultava condannato per un reato previsto dall’art. 381 c.p.p., ostativo per l’ottenimento della “sanatoria”;

Rilevato che il ricorrente, pur ammettendo di essere stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, con sentenza ex art. 444 c.p.p. (irrevocabile in data 11 ottobre 2003), per i reati di cui agli artt. 582 e 583 c.p., lamentava “Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, di erroneità dei presupposti e di illogicità”, in quanto nel frattempo era stata richiesta la dichiarazione di estinzione del reato, risultando trascorsi oltre cinque anni dalla condanna senza commissione di altri reati, per cui l’estinzione era avvenuta per decorso del tempo al momento dell’adozione del provvedimento impugnato senza che rilevasse la necessità di una sentenza giudiziaria, comunque meramente dichiarativa;

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso, e che il ricorrente, in data 24 marzo 2011, depositava in giudizio copia della dichiarazione di estinzione del reato, nel frattempo pronunciata in data 16 marzo 2011 dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Firenze;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 31 marzo 2011, il Collegio, sentite le parti sull’applicazione dell’art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;

Considerato che il ricorso è fondato in quanto il Collegio, prendendo atto della situazione di fatto e della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il diniego della richiesta “sanatoria” è illegittimo allorchè, alla data del relativo provvedimento adottato, era decorso il quinquennio di cui all’art. 445 c.p.p., ritiene applicabile tale conclusione alla presente fattispecie, in considerazione anche dell’intervenuta riabilitazione del ricorrente nel corso del giudizio con provvedimento dichiarativo del Giudice competente (Cons. Stato, Sez. VI, 11.11.10, n. 5134);

Considerato, quindi, che il ricorso deve essere accolto ma che le spese del giudizio possono compensarsi integralmente, attesa l’oscillazione giudiziale ancora in atto

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 13 Aprile 2011

 
 
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