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Sentenza n. 688 del 13 aprile 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto istanza volta ad ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso per attesa occupazione rilasciato al compimento del diciottesimo anno di età, gli consentiva entro i sei mesi successivi la richiesta conversione in motivi di lavoro subordinato o autonomo ricorso rigettato

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2011, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Lorenzetti, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro


Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Prato, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui domiciliano per legge in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto della Questura di Prato notificato in data 06/12/2010, con cui veniva rigettata la richiesta del ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la comparsa di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Prato, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 4 febbraio 2011 e depositato il successivo 3 marzo, il cittadino nigeriano indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il Questore di Prato respingeva l’istanza da lui presentata per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base della considerazione che il medesimo straniero aveva ottenuto il rinnovando titolo di soggiorno solo per pendenza del ricorso avverso precedente diniego, impugnato con ricorso avanti a questo Tribunale e definito, poi, con sentenza di rigetto;

Rilevato che il ricorrente, senza rubricare specifici motivi, lamentava che il permesso di soggiorno per attesa occupazione, rilasciatogli al compimento del diciottesimo anno di età, gli consentiva entro i sei mesi successivi la richiesta conversione in motivi di lavoro subordinato o autonomo, possedendone i requisiti, come nel caso di specie;

Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che, alla camera di consiglio del 31 marzo 2011, il Collegio, sentite le parti sull’applicazione dell’art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione;

Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per dare luogo ad una sentenza in forma semplificata, ai sensi della suddetta norma;

Considerato che il ricorso non può trovare accoglimento, in quanto – come risulta dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione – il ricorrente aveva ottenuto, da minorenne irregolarmente entrato in Italia, un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 28 d.p.r. n. 334/99 risultando affidato a connazionale poi detenuto presso Casa Circondariale, cui seguiva il rifiuto di rinnovo per tale circostanza, non potendo l’affidatario svolgere gli obblighi imposti dal Giudice Tutelare a favore del ricorrente, rifiuto impugnato avanti a questo Tribunale;

Considerato che solo per l’attesa della decisione di questo Tribunale era consentito al ricorrente rimanere in Italia con permesso di soggiorno per attesa occupazione, non avendo l’interessato dimostrato di reperire alcuna fonte di reddito;

Considerato che, una volta intervenuta la sentenza di questa Sezione n. 1451/09 che rigettava il ricorso avverso il precedente rifiuto, cadeva il presupposto che aveva consentito il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, per cui la considerazione del ricorrente in ordine alla sostanziale obbligatorietà di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione alla scadenza del termine di sei mesi, sussistendone i requisiti, non tiene conto che il ricorrente aveva ricevuto un precedente rifiuto di rinnovo, giudicato legittimo da questo Tribunale, di cui l’Amministrazione non poteva non tenere conto;

Considerato, quindi, che per la specifica successione dei fatti e dei presupposti, la decisione del Questore di Prato appare legittimamente adottata in relazione a quanto dedotto nel presente ricorso e che il ricorso deve essere rigettato, con spese di lite a carico di parte soccombente e liquidate come da dispositivo

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente a corrispondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 31 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

Mercoledì, 13 Aprile 2011

 
 
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