DETENZIONE ARBITRARIA E RESPINGIMENTI SOMMARI IN TUNISIA. 
COME AI TEMPI DI BEN ALI'? 
di Fulvio Vassallo Paleologo
 
1) Dopo i rimpatri sommari effettuati per alcuni giorni direttamente da Lampedusa verso Tunisi, dal 20 aprile le autorit di polizia hanno cominciato ad eseguire misure di allontanamento di diverse decine di cittadini tunisini, trasferiti con autobus da Trapani dall'aeroporto di Palermo. Forse le autorit consolari tunisine hanno potuto effettuare con maggiore facilit i riconoscimenti richiesti per la riammissione in patria dei cittadini tunisini arrivati o presenti irregolarmente in Italia. Nella serata dello stesso giorno alcuni di loro ( almeno 8), giunti in autobus da Trapani, venivano ricoverati in diversi ospedali di Palermo, probabilmente dopo atti di autolesionismo o percosse ricevute prima dell'imbarco sull'aereo che li avrebbe ricondotti in patria. Gli stessi sono stati successivamente dimessi alle due di notte e, sempre sotto stretto controllo di polizia, sono stati accompagnati verso localit sconosciute, senza che potessero esercitare i pi elementari diritti di difesa. Attraverso i mezzi di informazione  inoltre in corso una sistematica campagna che tende ad accreditare un immagine negativa dei migranti tunisini ed a criminalizzare ogni loro tentativo di fuga, spesso da strutture che non sono gestite in conformit alle previsioni di legge e nelle quali si verificano limitazioni arbitrarie della libert personale. Una campagna che si traduce anche in atteggiamenti intimidatori delle forze di polizia nei confronti di quei cittadini solidali che tentanto di fornire ai migranti le informazioni minime sull'esercizio dei diritti di difesa. 
 
Alla luce dell'indirizzo del giudice costituzionale espresso con le note sentenze n. 105 del 2001 e  n. 222 e 223 del 2004, appare illegittima la prassi attualmente seguita dalle autorit di polizia che eseguono accompagnamenti in frontiera, via aereo, da Lampedusa e pi recentemente da Palermo,sulla base di provvedimenti di respingimento differito adottato dal Questore in base all'art. 10 comma 2 del T.U. n.286 del 1998, o forse anche di decreti di espulsione adottati dal Prefetto nei casi previsti dall'art. 13 del  medesimo T.U. 286/98. Tali provvedimenti non vengono comunque notificati gli interessati prima dell'avvio delle operazioni di allontanamento forzato, al punto che agli stessi viene sistematicamente nascosta la destinazione finale ( Tunisia) dei trasferimenti ai quali vengono sottoposti, con evidente limitazione della libert personale e con totale privazione di tutti i diritti da riconoscere alle persone soggette al rimpatrio forzato, in base agli artt.13 e 24 della Costituzione, al Regolamento delle frontiere Schengen n.562 del 2006, che impone la notifica di provvedimenti individuali, della direttiva sui rimpatri n. 2008/115/CE, che limita i casi di rimpatrio forzato, e persino del diritto interno vigente, che presuppone quanto meno la tempestiva adozione e notificazione di provvedimenti formali di allontanamento forzato. Inoltre molte norme in materia di respingimento differito e di espulsione amministrativa risultano oggi in contrasto con questa Direttiva comunitaria e dunque non sarebbero pi applicabili, come stabilito dalla prevalente giurisprudenza italiana.
 
Va inoltre sottolineato come, nelle more dell'esecuzione delle operazioni di allontanamento forzato, gli immigrati tunisini siano trattenuti in strutture diverse, di carattere provvisorio, come palestre, magari all'interno di strutture aperte definite CARA, come a Trapani nella struttura di Salina Grande, oppure al altri luoghi, come hangar portuali o edifici pubblici a varia destinazione, come la Stazione marittima di Lampedusa, prive dei caratteri e delle garanzie procedurali dei centri di identificazione ed espulsione e degli stessi istituti penitenziari, dove pure possono essere detenuti in casi particolari gli immigrati irregolari prima dell'espletamento delle procedure di rimpatrio forzato. In questo ultimo periodo la detenzione amministrativa, fino ad un limite di una settimana, si  realizzata persino a bordo di grandi navi da crociera, trasformate all'uopo,in una sorta di centro di detenzione galleggiante, come la nave Excelsior, in crociera detentiva tra vari porti del Mediterraneo ( Lampedusa, Catania, Napoli, Civitavecchia, Trapani) dal 12 al 19 aprile. 
 
Nei confronti degli immigrati tunisini sottoposti a rimpatrio forzato sono state commesse gravi violazioni delle garanzie minime previste per gli stranieri soggetti alle procedure di allontanamento forzato, violazioni consentite, in parte, dalla genericit delle previsioni di legge che dilatano a dismisura la discrezionalit amministrativa in una materia delicata come quella che tocca la libert personale delle persone. Non solo il decreto di respingimento o il provvedimento di espulsione sono immediatamente esecutivi anche se sottoposti a impugnativa da parte dell'interessato, ma gli stessi neppure vengono tempestivamente notificati e tradotti in lingua conosciuta o in altra lingua veicolare. Restando del tutto esclusa la possibilit per un Giudice di poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione. Questa carenza di diritti di difesa ricorre anche in relazione al consequenziale ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni a norma dell'art. 14, n. 5-bis, dove non sembra prevista - a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis del richiamato art. 13 -  alcuna forma di convalida da parte di un magistrato, con evidente lesione della riserva di giurisdizione stabilita inderogabilmente dall'art.13 della Costituzione per tutti i casi di limitazione della libert personale da parte dell'autorit di polizia. 
 
Si osserva da tempo come la previsione dell'immediata esecutivit del provvedimento di respingimento differito adottato dal Questore o del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia della libert personale rispondente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale per l'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, si risolve in uno svuotamento sostanziale dei diritti di difesa, reso ancora pi eclatante dalla interdizione, frapposta dalle autorit di polizia, di qualunque informazione che potesse raggiungere gli immigrati in corso di allontanamento forzato, come la indicazione dei mezzi di ricorso o di un avvocato. Tentare di fornire queste informazioni fondamentali, secondo qualche questore, integra persino gli estremi della sobillazione di immigrati in corso di allontanamento, forse una nuova fattispecie penale che il governo si appresta a varare.
 
Le operazioni di allontanamento forzato delle autorit di polizia vengono cos eseguiti in carenza dei provvedimenti e delle cadenze procedurali prescritti dalla legge e dalle  normative comunitarie, normative che risultano direttamente vincolanti anche in Italia, dopo che questo paese ha fatto scadere il termine ultimo ( 24 dicembre 2010) per la attuazione della Direttiva sui rimpatri n. 2008/115/CE.
 
Anche quando alla fine ricorrono provvedimenti formali, le modalit di applicazione delle procedure di allontanamento forzato praticato dalle autorit italiane verso la Tunisia, siccome non rispettose dei principi comunitari e costituzionali in materia di garanzie da riconoscere anche agli immigrati irregolari, confermano e rafforzano l'illegittimit costituzionale degli artt. 10 comma 2 ( in materia di respingimento cd. differito) e e 13, commi 3 ed 8 ( in materia di espulsione) del d.lgs. 25.07.1998, n. 286, come modificato dal d.l. 14.09.2004, n. 241, entrambi in riferimento all'art. 24 della Costituzione, laddove (art. 13, comma 3) e' prevista l'esecutoriet immediata del decreto di respingimento o di espulsione prefettizia, ancorch sottoposti a gravame od impugnativa, soprattutto nella parte in cui non si prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione, a seguito della proposizione di un ricorso.  
 
2) N pu assumersi che queste macroscopiche violazioni delle pi elementari norme in materia di garanzie della libert personale dettate anche in favore degli immigrati irregolari dall'art.13 e 24 della Costituzione italiana, dal Regolamento comunitario sulle frontiere Schengen n. 526 del 2006 e dalla direttiva sui rimpatri n.2008/115/CE, possano ritenersi giustificabili sulla base degli accordi intercorsi con la Tunisia dal 1998 ad oggi. 
 

Laccordo con la Tunisia concluso direttamente dal ministro degli interni Giorgio Napolitano entrava in vigore nell'estate del 1998,  ben prima della pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale. Seguivano nel dicembre del 1999 istruzioni del governo ai prefetti di dedicare una particolare attenzione ai migranti in condizione di irregolarit presenti nel territorio italiano, soprattutto dopo la chiusura della sanatoria del 1998, ai fini di un loro rimpatrio. La disperazione ed i tentativi di suicidio o gli atti di autolesionismo nei centri di detenzione italiani, allora come oggi non si contarono pi anche perch la legge 40 del 1998 non prevedeva un controllo effettivo da parte del giudice sulle misure di allontanamento forzato.

Pochi mesi dopo, nel dicembre del 1999, si verificava a Trapani, nel centro di detenzione Serraino Vulpitta, la pi grave tragedia dellimmigrazione clandestina nei CPT italiani, e sei migranti, anche per il colpevole ritardo dei soccorsi, nel rogo appiccato alle suppellettili di una stanza, proprio alla vigilia dellesecuzione delle misure di allontanamento forzato. Non adesso altre simili tragedie  si ripetano, dopo linasprimento degli accordi di riammissione con la Tunisia.

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2000 (n. 14), relativo agli atti internazionali entrati in vigore per lItalia nel periodo 16.09.1999-15.09.1999, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica, tra gli altri, venivano pubblicati i testi dell intesa di riammissione delle persone in condizione di irregolarit stipulati tra il governo italiano con la Tunisia. In realt, allinizio, non si trattava di un vero e proprio accordo di riammissione, come quelli poi conclusi nel 2007 con lEgitto e nel 2008 con la Libia, ma di uno "Scambio di note tra lItalia e la Tunisia concernente lingresso e la riammissione delle persone in posizione irregolare" con il quale si prevedevano supporti tecnici ed operativi e contributi economici ( 15 miliardi di lire per tre anni) , ed in particolare un contributo di 500 milioni di vecchie lire per " la realizzazione in Tunisia di centri di permanenza". A partire da quello Scambio di note la Tunisia si  dotata di numerose strutture di trattenimento coatto, pi segrete di quelle libiche, ben oltre il modesto contributo annunciato allora dal Governo italiano e la maggior parte dei centri di detenzione amministrativa per immigrati irregolari  ubicata adesso in localit che nessun estraneo ha mai potuto raggiungere e documentare. Rimane da verificare, dopo la fuga di Ben Al e lo scioglimento dei corpi di polizia quale  la sorte dei migranti rinchiusi in quelle strutture o che vengono rimpatriati.
 
La collaborazione tra la Tunisia di Ben Al  andata avanti per anni e nel 2008 questi accordi hanno consentito il rimpatrio forzato di molti giovani protagonisti della rivolta di Redeyef, che dava il via a quei movimenti di protesta che sono culminati poi con la rivoluzione dei gelsomini e con la destituzione del dittatore. Decine di oppositori di Ben Al sono stati rimpatriati e consegnati dalle autorit italiane alla polizia tunisina negli anni passati, quando venivano immediatamente arrestati e messi sotto tortura, malgrado diverse pronunce di tribunali italiani e della stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo. 
 
Adesso, se la situazione interna in Tunisia appare certamente diversa rispetto al passato, seppure tra molte ombre e contraddizioni evidenti, non sembra che il governo provvisorio tunisino abbia mutato la politica di riammissione dietro lo scambio di vantaggi economici che era stata seguita in precedenza da Ben Al. Anzi le ultime missioni del ministro Maroni e di Berlusconi a Tunisi sembrano confermare la disponibilita' del nuovo governo provvisorio tunisino a riprendersi, con operazioni di rimpatrio sommario, un numero indeterminato di tunisini giunti irregolarmente in Italia prima del 1 gennaio 2011 o dopo il 5 aprile dello stesso anno, come previsto nei decreti d'urgenza adottati dal governo italiano dopo la proclamazione dello stato d'emergenza. Uno stato di emergenza proclamato prima per lo straordinario afflusso di migranti in Italia e successivamente, dopo la bocciatura dell'emergenza Italia da parte dei governi europei,  a fronte dell'eccezionale situazione di carattere umanitario determinatasi nei paesi del Nord-Africa.... Uno stato di emergenza che ha giustificato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari fino al 5 aprile, ma che improvvisamente sembra cessato allo scadere di quella data, come se in quelle regioni si fosse miracolosamente verificata una pacificazione di cui nessuno ha per notizia. Se qualcuno in Tunisia ha pensato di barattare il rilascio di qualche migliaio di permessi di soggiorno temporanei con la riammissione di una parte di coloro che sono giunti prima di gennaio o dopo il 5 aprile di quest'anno, potrebbe avere sbagliato i conti, perch la detenzione arbitraria, spesso in condizioni disumane, ed i rimpatri sommari gestiti dall'Italia non potranno che produrre una generale disillusione tra le giovani generazioni protagoniste della svolta democratica e di certo altra disoccupazione in quel paese, in una difficile fase di transizione dagli esiti ancora imprevedibili.
 
Fulvio Vassallo Paleologo
Universit di Palermo