DOPO I RIMPATRI
TRUFFA ED I FALLIMENTI DEL GOVERNO IN POLITICA ESTERA IL CIE DI LAMPEDUSA
BRUCIA.
Nella stessa giornata nella quale il governo italiano
collezionava l'ennesima bocciatura sulla politica di accoglienza dei migranti
giunti nelle scorse settimane dalla Tunisia, una politica che si tradotta in
un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri impresentabile nella forma
e nella sostanza, torna la rivolta a Lampedusa ed alcune sezioni del centro di
identificazione ed espulsione di Lampedusa sono state date alle fiamme. Adesso
si sta preparando il trasferimento dei migranti ancora rinchiusi nel CIE di
Contrada Imbriacola verso altri centri di detenzione in Italia. Una nave
traghetto sarebbe pronta per svuotare il centro nel quale oggi luned 11
aprile si svolta la rivolta e la fuga di massa.
Si tratta di sviluppi largamente prevedibili, dopo che
per settimane si era creata ad arte una situazione di emergenza, bloccando i
trasferimenti nell'isola, nel proposito, che oggi si rivela assolutamente
impraticabile, di effettuare rimpatri di massa direttamente dall'isola delle
Pelagie verso Tunisi. Numerose denunce erano rimaste inascoltate ed il governo
aveva bloccato persino gli ingressi nei centri da parte dei parlamentari, che
possono visitare liberamente le carceri di massima sicurezza. I tunisini non
dovevano essere informati che si stava lavorando per i loro rimpatri di massa,
anche quando sulla carta si annunciavano provvedimenti che avrebbero permesso
loro il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari.
Uno specchietto per le allodole, un ulteriore espediente per una
identificazione certa in attesa di una futura espulsione, altro che
lasciapassare per l'Europa, come oggi gli stessi migranti stanno scoprendo sulla
propria pelle. E intanto sono
continuati i rimpatri verso la Tunisia, come annunciato da Berlusconi nella sua
visita/spot elettorale nella giornata di sabato 9 aprile. Voli che hanno
ricondotto in Tunisia solo qualche decina di immigrati, ma che hanno riproposto
la violazione del diritto interno, della Costituzione e delle normative
comunitarie da parte delle autorit italiane in materia di respingimenti ed
espulsioni, dopo giorni di trattenimento amministrativo, senza alcuna garanzia
di controllo da parte del magistrato, come prescritto dall'art.13 della
Costituzione.
Come ha comunicato lassociazione Naga di Milano nei
giorni scorsi, trenta giovani tunisini, arrivati con altri 74 connazionali a
Lampedusa nella notte tra il 5 e il 6 aprile, sono stati respinti nei giorni
successivi in Tunisia. Gli accordi siglati con il Paese nord africano e il
decreto firmato il 5 aprile dal presidente del Consiglio dei ministri sulla
concessione di permessi di soggiorno temporanei, autorizzano il rimpatrio di
tutti i cittadini nordafricani arrivati in Italia a partire dal 6 Aprile. Gli
sbarchi a Lampedusa sono intanto proseguiti e la sera di domenica 10 si
contavano 706 persone rinchiuse nel centro di identificazione ed espulsione
dell'isola, di cui 80 trasferite l dopo essere sbarcate nell'isola di
Pantelleria. Luned 11 aprile altri sessanta migranti tunisini venivano
rimpatriati in Tunisia con un volo diretto dall'isola di Lampedusa. Altre
centinaia di tunisini dunque potrebbero essere rimpatriati gi in questi
giorni e la situazione nel centro di identificazione ed espulsione ( perch di
questo si tratta ormai) di Lampedusa, a Contrada Imbriacola assai tesa, con
diffusi atti di autolesionismo, sciopero della fame ed occupazione della sala
mensa. Come ampiamente prevedibile dopo i rimpatri truffa orditi dal governo
italiano che non ha neppure comunicato ai tunisini respinti a Tripoli
destinazione del volo e provvedimenti individuali, esplosa la protesta
all'interno del CIE e alcune decine di migranti sono fuggiti dopo un
incendio che ha distrutto due
padiglioni. Le conseguenze di questi rimpatri forzati potrebbero essere assai
gravi anche in Tunisia, dove sta montando la protesta popolare contro il piano
di rimpatri forzati imposto dal governo italiano alle autorit provvisorie che
governano la Tunisia in attesa delle prossime elezioni.
In un comunicato del NAGA di Milano si chiedeva che
sia data la possibilit di richiedere protezione a chiunque arrivi in Italia
indifferentemente dal Paese di origine e che non avvengano rimpatri forzati e
di massa indipendentemente da accordi bilaterali di puro carattere ed interesse
economico Secondo Pietro Massarotto, presidente del Naga Rappresenta inoltre
pura ipocrisia limitare l'offerta umanitaria ai soli cittadini nordafricani
arrivati fino allo scorso 5 aprile, quando la crisi storica in
atto ben lungi dall'essere risolta. La miopia e la poca lungimiranza della
soluzione scelta coinvolgono comunque l'intera Unione Europea, che - Francia in
testa - non intende permettere di fatto l'accesso umanitario sul territorio
europeo. Il permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia vale, infatti, a fini
lavorativi solo per il territorio italiano, mentre nel resto della UE i
migranti in fuga sono da considerarsi alla stregua di 'turisti'.
Peraltro," sempre secondo Massarotto "chiunque arriva in Italia ha diritto
di essere informato della possibilit di chiedere asilo politico; dubitiamo
fortemente che ci stia avvenendo.
Secondo una delegazione di Amnesty International,
presente nell'isola di Lampedusa per una settimana, al termine della quale si
teneva una conferenza stampa il primo aprile scorso, "i bisogni
individuali di tutte le persone che hanno raggiunto e raggiungeranno l'Italia
devono essere esaminati in modo adeguato. A queste persone dev'essere garantito
l'accesso a procedure effettive ed eque di asilo, ci che non evidentemente
stato possibile sinora a Lampedusa a causa della situazione caotica creatasi
sull'isola. Le autorit italiane devono tener fede ai loro obblighi
internazionali sui diritti umani. Ci significa venire incontro agli immediati
bisogni di queste persone e desistere da espulsioni collettive o rimpatri
sommari". Quelle espulsioni collettive verso la Tunisia, vietate
dalle Convenzioni internazionali, che sono state bloccate sino al 5 aprile,
data di adozione del DPCM che stabilisce il rilascio del permesso di soggiorno
per motivi umanitari, ma solo a coloro che sono giunti prima di quella data, si
stanno verificando adesso, anche se la rivolta dei migranti potrebbe avere
effetti imprevedibili sull'effettivo svolgimento delle operazioni di quella che
appare una vera e propria deportazione.
I
migranti rinchiusi nel centro di identificazione ed espulsione di Contrada
Imbriacola a Lampedusa,e poi respinti in Tunisia, a partire dal 6 aprile 2011,
per quanto risulta da numerose testimonianze e notizie di stampa, non hanno mai
potuto comunicare con un avvocato o con un giudice, n tantomeno con un membro
della commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, n hanno
ricevuto alcun tipo di comunicazione scritta sui motivi del loro trattenimento
n sulla durata dello stesso o sulle possibilit di difesa o di esercizio dei
propri diritti.
Nel caso dei migranti gi rimpatriati in Tunisia, come nel caso di
quelli ancora trattenuti nel centro di detenzione amministrativa di Contrada
Imbriacola, ampiamente decorso il termine di ventiquattrore del fermo per
identificazione di cui allart. 11 DL 59/78 convertito in legge n. 191/78, in
quanto gli stessi migranti si sono trovati privati per giorni della libert
personale senza peraltro che di ci sia stato dato avviso ai medesimi
trattenuti o ai loro avvocati n all'autorit giudiziaria.
Gli
artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 286/98 prevedono che il cittadino straniero possa
essere privato della libert personale con provvedimento amministrativo,
unicamente nei casi in cui venga nei suoi confronti adottato un provvedimento
di respingimento alla frontiera, definito come respingimento differito del
Questore (art. 10, comma 2), ovvero un provvedimento di espulsione (art. 13),
ovvero un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza
temporanea e assistenza (art. 14). Tale ultimo provvedimento adottato
unicamente ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal
territorio italiano. Tali provvedimenti, inoltre, hanno natura di provvedimenti
recettivi;
essi acquistano dunque efficacia solo dal momento della loro notifica al
destinatario e non possono trovare esecuzione prima di tale notifica.
I
provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera dello
straniero devono essere inoltre comunicati al Giudice di Pace entro 48 ore dalla
sua adozione, e devono essere convalidati dal Giudice entro le successive 48
ore (artt. 13, co. 5 bis e 14, co. 4,
D.Lgs. 286/98). Proprio con riferimento ai
provvedimenti di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e di
accompagnamento alla frontiera, la Corte Costituzionale ha pi volte chiarito
(si vedano
in particolare le sentenze 105/01 e 222/04) trattarsi di provvedimenti
limitativi della libert personale, che come tali devono essere assistiti dalle
garanzie di cui all'art. 13 della Costituzione, e dunque devono essere
sottoposti nei tempi indicati da tale norma al vaglio giurisdizionale, alla
presenza dello straniero e con le garanzie della difesa.
L'art. 21, co. 4,
del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 286/98 (D.P.R. 394/99, come modificato
dal
D.P.R. 334/04), prevede che "il trattenimento dello straniero pu avvenire
unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi
dell'art. 14, comma 1, del test unico, o presso i luoghi di cura in
cui lo stesso ricoverato per urgenti necessit di soccorso sanitario";
l'art. 23, co. 1, del medesimo regolamento aggiunge che "le attivit di
accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie,
connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei
centri di cui all'articolo 22" - ossia ai CPT - " per il tempo
strettamente necessario all'avvio della stesso ai predetti centro o
all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche
forme di assistenza di competenza dello Stato".
Tali disposizioni di
fonte regolamentare, dunque,
in ossequio alla legge - n potrebbe essere altrimenti, stante la riserva assoluta prevista dall'art. 13 della Costituzione
- prevedono che la privazione della libert personale dello straniero nei procedimenti amministrativi
relativi al suo allontanamento pu avvenire unicamente presso i CPT,
mentre al di fuori di tali centri (e dunque anche nei CPA) possono svolgersi
unicamente attivit di accoglienza, assistenza e quelle svolte per esigenze
igienico sanitarie, ma non pu esservi limitazione della libert personale; in
ogni caso ogni eventuale limitazione della
libert personale deve obbedire ai rigidi criteri imposti dall'art. 13 della Costituzione e dalle disposizioni di legge in
materia.
Da tempo la giurisprudenza costituzionale ha imposto
garanzie precise in materia di respingimento ed espulsioni, garanzie che non
sempre sono state rispettate dalle autorit di polizia. Secondo la sentenza
105 del 2001 della Corte Costituzionale Il trattenimento dello straniero
presso i centri di permanenza temporanea e assistenza misura incidente sulla
libert personale, che non pu essere adottata al di fuori delle garanzie
dellarticolo 13 della Costituzione. Si pu forse dubitare se esso sia o meno da
includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate
dallarticolo 13; e tale dubbio pu essere in parte alimentato dalla
considerazione che il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano
terminologico, lidentificazione con istituti familiari al diritto penale,
assegnando al trattenimento anche finalit di assistenza e prevedendo per esso
un regime diverso da quello penitenziario. Tuttavia, se si ha riguardo al suo
contenuto, il trattenimento quantomeno da ricondurre alle altre restrizioni
della libert personale, di cui pure si fa menzione nellarticolo 13 della Costituzione.
Lo si evince dal comma 7 dellarticolo 14, secondo il quale il questore,
avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch
lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata. Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche
quando questo non sia disgiunto da una finalit di assistenza, quella
mortificazione della dignit delluomo che si verifica in ogni evenienza di
assoggettamento fisico allaltrui potere e che indice sicuro dellattinenza
della misura alla sfera della libert personale.
Secondo la Corte
Costituzionale, n potrebbe dirsi che le garanzie dellarticolo 13 della
Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della
tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi
pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per
quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine
pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non pu risultarne
minimamente scalfito il carattere universale della libert personale, che, al
pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai
singoli non in quanto partecipi di una determinata comunit politica, ma in
quanto esseri umani. Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina
dellistituto emerge del resto dallo stesso articolo 14 censurato, l dove, con
evidente riecheggiamento della disciplina dellarticolo 13, terzo comma, della
Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede
che il provvedimento di trattenimento dellautorit di pubblica sicurezza deve
essere comunicato entro quarantotto ore allautorit giudiziaria e che, se questa
non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni
effetto.
Le autorit di polizia non
possono raccontare ancora una volta la solita storiella che il trattenimento
amministrativo che si realizza nell'isola di Lampedusa sarebbe solo ai fini di
prima accoglienza e soccorso, casi nei quali si possono derogare i termini di
comunicazione all'autorit giudiziaria e nei quali il trattenimento pu
avvenire anche al di fuori dei CIE, ma in strutture provvisorie. Come avviene
da anni a Porto Empedocle e a Pozzallo, in base a quanto previsto dall'rt. 23
del Regolamento di attuazione n.
394 del 1999. Come confermato dai rimpatri effettuati nei giorni scorsi
direttamente in Tunisia, dal 6 aprile scorso, il trattenimento amministrativo
dei migranti rinchiusi nel Centro di Contrada Imbriacola, al di l della sua
incerta qualificazione giuridica, centro di prima accoglienza e soccorso oppure
CIE sicuramente finalizzato all'esecuzione di misure di rimpatrio forzato,
peraltro in contrasto con la Direttiva Europea n. 2008/115/CE che il nostro
paese non ha neppure applicato nei termini previsti ( il 24 dicembre 2010).
La legge prevede inoltre due ipotesi di provvedimenti limitativi della
libert personale adottati dall'autorit di polizia finalizzati all'identificazione
del soggetto: l'accompagnamento ed il trattenimento della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti, trattenimento che non pu superare le
dodici ore e deve essere immediatamente comunicato al pubblico ministero, che
pu ordinare il rilascio della persona accompagnata (art. 349 c.p.p.);
l'accompagnamento ed il trattenimento al solo fine dell'identificazione della
persona che, richiestone, rifiuti di dichiarare le proprie generalit, ovvero quando
ricorrano sufficienti indizi per ritenere la falsit delle sue dichiarazioni
sulla propria identit o dei documenti esibiti, trattenimento che non pu
protrarsi oltre le ventiquattro ore e deve essere immediatamente comunicato al
pubblico ministero, che pu ordinare il rilascio della persona accompagnata (art. 11
D.L. 59/78, convertito con modificazioni dalla L. 191/78).
La libert di comunicazione e libero accesso avvocati tutelato
dallart. 24 Cost., art. 2 Cedu, art. 21 comma 1 Reg. 394/99. Nel caso dei migranti trattenuti illegittimamente a
Lampedusa, si trovano dunque in una condizione di limitazione della libert personale
(essendogli inibita l'uscita dal centro ed essendo a tal fine sottoposti a sorveglianza), senza che nei
loro confronti sia stato adottato e notificato alcuno dei provvedimenti
limitativi della libert personale previsti dal D.Lgs. 286/98, e senza che il provvedimento sia stato sottoposto nei tempi di
cui all'art. 13 Costituzione al vaglio giurisdizionale; n potrebbero nel caso
in esame trovare applicazione le richiamate disposizioni in materia di fermo per identificazione, essendo ampiamente decorsi i
termini di trattenimento indicati dalle norme richiamate. Le violazioni delle norme in materia di
accompagnamento forzato degli stranieri irregolari verificate in questi giorni
a Lampedusa costituiscono una vravissima violazione dello stato di diritto che
si basa proprio sul principio dell'habeas corpus affermato dall'art. 13 della
Costituzione, una norma che vale per tutti, cittadini e stranieri, anche se
irregolari, in base al preciso richiamo dell'art.13 della Costituzione.
Occorre quindi che la magistratura competente apra immediatamente
una indagine
-
per accertare se i cittadini stranieri (ovvero alcuni dei cittadini
stranieri) ospitati presso centro di Lampedusa si trovino in una condizione di
illecita limitazione della libert personale;
-
accertare se nei loro confronti siano stati adottati e notificati provvedimenti
amministrativi -e quali - che giustifichino tale privazione d'urgenza della libert
personale da parte delle autorit di polizia;
-
accertare se tale privazione della libert personale sia stata
convalidata dalla competente
autorit giudiziaria nei termini imposti dalla vigente normativa;
-
accertare se siano stati
accompagnati coattivamente fuori dallItalia alcuni dei cittadini stranieri
trattenuti nel Cpa di Lampedusa ed in base a quale provvedimento, ed
eventualmente se il provvedimento di accompagnamento sia stato convalidato dal
competente Giudice di Pace;
-
accertare se nella
fattispecie in esame ricorrano gli estremi del reato di cui allart. 605 c.p.,
e/o altre disposizioni sanzionatorie penali legate all'abuso da parte delle
autorit amministrative degli strumenti di limitazione della libert
personale..
Dal momento che gli
stessi comportamenti sopra denunciati, ove accertati, costituirebbero
violazione di importanti direttive comunitarie, come la direttiva sui rimpatri
n. 2008/115/CE e gli articoli 5 e
6 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell'Uomo, occorre
interessare della situazione a Lampedusa la Commissione dell'Unione Europea e
la Corte Europea dei diritti dell'Uomo.