DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2002, n. 77

Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64.
 
 Vigente al: 27-12-2011  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2
che  conferisce  al  Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad
oggetto   la   individuazione   dei   soggetti   ammessi  a  prestare
volontariamente  servizio  civile;  la definizione delle modalita' di
accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione
alle  differenti  tipologie  di  progetti  di  impiego;  i  correlati
trattamenti giuridici ed economici;
  Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001,
con  il  quale  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato
delegato   ad  esercitare  i  poteri  attribuiti  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo
2001, n. 64;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim,  Ministro  degli affari esteri e del Ministro per i rapporti
con  il  Parlamento,  di  concerto  con  i  Ministri  per  gli affari
regionali,  per  la  funzione  pubblica,  della salute e del lavoro e
delle politiche sociali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Ambito di applicazione e definizioni

  1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei
principi e delle finalita' e nell'ambito delle attivita' stabiliti ed
individuati  dall'articolo  1  della  legge  6  marzo 2001, n. 64, le
vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del
servizio  civile  nazionale  quale modalita' operativa concorrente ed
alternativa  di  difesa  dello  Stato,  con  mezzi  ed  attivita' non
militari.
  2.   Nel  presente  decreto  per  "Ufficio  nazionale"  si  intende
l'Ufficio  nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8
della  legge  8  luglio  1998,  n.  230,  e dall'articolo 2, comma 3,
lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale" si
intende   il   Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile  istituito
dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
                               Art. 2
              Ufficio nazionale per il servizio civile

  1.  L'Ufficio  nazionale  cura  l'organizzazione, l'attuazione e lo
svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione,
l'indirizzo,   il   coordinamento  ed  il  controllo,  elaborando  le
direttive  ed  individuando  gli  obiettivi  degli  interventi per il
servizio civile su scala nazionale.
  2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano
l'attuazione   degli   interventi   di  servizio  civile  secondo  le
rispettive competenze.
                               Art. 3
            Requisiti di ammissione e durata del servizio

  1.  Sono  ammessi  a  svolgere  il servizio civile, a loro domanda,
senza  distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneita'
fisica,  che,  alla  data  di  presentazione  della  domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo.
  2.  Costituisce  causa  di  esclusione  dal  servizio civile l'aver
riportato  condanna  anche  non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche
di  entita'  inferiore per un delitto contro la persona o concernente
detenzione,   uso,  porto,  trasporto,  importazione  o  esportazione
illecita  di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti
l'appartenenza  o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici,
o di criminalita' organizzata.
  3.  Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentite  le
Amministrazioni  dello Stato interessate, la durata del servizio puo'
essere  prevista  o  articolata  per  un periodo maggiore o minore in
relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.
  4.  L'orario  di svolgimento del servizio e' stabilito in relazione
alla  natura  del  progetto e prevede comunque un impegno settimanale
complessivo  ((  di  trenta  ore, ovvero di un monte ore annuo minimo
corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione
dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri)).
  5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a
corpi militari o alle forze di polizia.
  6.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
                               Art. 4
               Fondo nazionale per il servizio civile

  1.   Il   Fondo   nazionale   per   il  servizio  civile,  ai  fini
dell'erogazione  dei  trattamenti  previsti  dal presente decreto, e'
collocato  presso  l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne
cura  l'amministrazione  e  la  programmazione annuale delle risorse,
formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,
un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Il piano puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne
manifesti   l'esigenza  e  sussistano  adeguate  risorse  finanziarie
disponibili.  La  nota  di  variazione  e'  predisposta con le stesse
formalita'  del  piano  annuale  entro  il  30 settembre dell'anno di
riferimento.
  2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
  a)  la  quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di
   funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
  b)  la  quota  delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed
   alle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano per attivita' di
   informazione   e   formazione.  La  Conferenza  Stato-regioni  con
   deliberazione   da  adottare  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta
   comunicazione   da  parte  dell'Ufficio  nazionale  del  piano  di
   programmazione  annuale,  determina la ripartizione della predetta
   quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
  c)  la  quota  di  risorse  del  Fondo da destinare ai compensi dei
   giovani  destinati  alla  realizzazione  dei progetti approvati in
   ambito regionale;
  d)  la  quota  di  risorse  del  Fondo da destinare ai compensi dei
   giovani  destinati  alla  realizzazione  dei progetti approvati in
   ambito interregionale, nazionale o all'estero;
  e)  la  quota  di  risorse  del  Fondo  vincolata,  a richiesta dei
   conferenti  ai  sensi  dell'articolo  11,  com-ma 2, della legge 6
   marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in
   aree e settori di impiego specifici.
  3.  Le  risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di
riferimento   sono  portate  in  aumento  nell'esercizio  finanziario
successivo   sul   medesimo   Fondo   nazionale   per  la  successiva
redistribuzione.
  4.  Alla  gestione  del  Fondo  nazionale  per  il  servizio civile
continua  a  provvedersi  tramite  la contabilita' speciale istituita
dall'articolo   1  del  decreto-legge  16  settembre  1999,  n.  324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
  5.  Le modalita' di gestione e di rendicontazione delle risorse del
Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento
dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
                               Art. 5
                 Albi degli enti di servizio civile

  1.  Presso  l'Ufficio  nazionale  per  il servizio civile e' tenuto
l'albo   nazionale   al  quale  possono  iscriversi  gli  enti  e  le
organizzazioni  in  possesso  dei requisiti previsti dall'articolo 3,
della legge 6 marzo 2001, n. 64.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale,
nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso
dei   requisiti   di   cui   al   comma  1,  che  svolgono  attivita'
esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
  3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le
organizzazioni  sono  temporaneamente iscritti nel registro di cui al
comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
  4.  Presso  l'Ufficio  nazionale e' mantenuta la Consulta nazionale
per  il  servizio civile quale organismo permanente di consultazione,
riferimento  e  confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio
1998, n. 230.
  5.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove
non  abbiano  provveduto,  possono  istituire  analoghi  organismi di
consultazione,   riferimento   e  confronto  nell'ambito  delle  loro
competenze.
                               Art. 6
                              Progetti

  1.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
la   Conferenza   Stato-regioni   e  la  Consulta  nazionale  di  cui
all'articolo  5,  comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono individuate le
caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio
civile,  da  realizzare  sia  in  Italia che all'estero, sentito, per
questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
  2.  I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai
sensi  dell'articolo  5  contengono  gli  obiettivi  che si intendono
perseguire, le modalita' per realizzarli, il numero di giovani che si
intendono  impiegare,  la  durata  del  servizio  nei  limiti  di cui
all'articolo  3,  commi  3  e  4, nonche' i criteri e le modalita' di
selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
  3.  I  progetti  di  cui  al  comma  2  possono  prevedere altresi'
particolari  requisiti  fisici  e  di  idoneita'  per l'ammissione al
servizio  civile  sulla  base  di  criteri  stabiliti con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai sensi dell'articolo 2,
comma  5,  della  legge  6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto
previsto  dalla  regione  o  dalle  province  autonome di Trento e di
Bolzano.
  4.  L'Ufficio  nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza
nazionale,  presentati  dalle  Amministrazioni centrali dello Stato e
dagli  enti  pubblici  e  privati  nazionali,  sentite le regioni, le
province  autonome  interessate,  nonche'  quelli  di servizio civile
all'estero.
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
esaminano   ed   approvano   i  progetti  presentati  dagli  enti  ed
organizzazioni  che  svolgono  attivita' nell'ambito delle competenze
regionali  o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura
di  comunicare  all'Ufficio  nazionale,  in  ordine  di  priorita', i
progetti  approvati  entro  il  ((31  dicembre)) dell'anno precedente
quello  di  riferimento.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta.
  6.  L'Ufficio  nazionale  e  le  regioni  e le province autonome di
Trento  e di Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze,
il  monitoraggio,  il  controllo  e  la  verifica dell'attuazione dei
progetti.
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
trasmettono   annualmente   all'Ufficio   nazionale   una   relazione
sull'attivita' effettuata.
                               Art. 7
          Definizione annuale del numero massimo di giovani
              da ammettere al Servizio civile nazionale

  1.  L'Ufficio  nazionale  per il servizio civile determina, in base
alla  programmazione  annuale  delle  risorse  di cui all'articolo 4,
comma  1,  il  numero massimo di giovani che possono essere ammessi a
prestare   servizio   civile  su  base  volontaria  nell'anno  solare
successivo,  tenendo  conto  del numero di giovani da impiegare sulla
base  dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi
dell'articolo 6.
                               Art. 8
                  (( (Rapporto di servizio civile).

  1.  I  giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la
realizzazione  dei progetti approvati sono avviati al servizio civile
sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio
nazionale  per  il  servizio  civile  e  successivamante  inviato  al
volontario per la sottoscrizione.
  2.  Il  contratto, recante la data di inizio del servizio attestata
dal  responsabile  dell'ente,  prevede  il  trattamento  economico  e
giuridico,  in  conformita' all'articolo 9, comma 2, nonche' le norme
di  comportamento  alle  quali  deve  attenersi  il  volontario  e le
relative sanzioni)).
                               Art. 9
                  Trattamento economico e giuridico

  1.  L'attivita'  svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile
non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta
la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle
liste di mobilita'.
  2.  Agli  ammessi  a  prestare attivita' in un progetto di servizio
civile  compete  un  assegno per il servizio civile, non superiore al
trattamento  economico  previsto per il personale militare volontario
in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in
caso  di  servizio  civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i
benefici  volti  a  compensare  la condizione militare. La misura del
compenso  dovuto  ai  volontari  del  servizio  civile  nazionale  e'
determinata  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri
tenendo  conto  delle  disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale
per il servizio civile.
  3.  L'Ufficio  nazionale,  tramite  l'ISVAP, provvede a predisporre
condizioni  generali  di  assicurazione  per  i  rischi connessi allo
svolgimento del servizio civile.
  ((4.   Per   i  soggetti  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti  e  alle  gestioni  speciali dei lavoratori autonomi, agli
iscritti   ai   fondi  sostitutivi  ed  esclusivi  dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
ed  alla  gestione  di  cui  all'articolo  2, comma 26, della legge 8
agosto  1995,  n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su
base  volontaria  successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in
tutto  o  in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico
del  Fondo  Nazionale  del  Servizio  civile, con le modalita' di cui
all'articolo  13  della  legge  12  agosto 1962, n. 1338 e successive
modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non siano gia'
coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
  4-bis.  Gli  oneri  da  riscatto  possono  essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi
rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
  4-ter.  Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio  Civile  qualsiasi  obbligo  contributivo  ai fini di cui al
comma  4  per  il  periodo  di servizio civile prestato dai volontari
avviati dal 1° gennaio 2009.))
  5.  L'assistenza  sanitaria  agli  ammessi  a prestare attivita' di
servizio  civile  e'  fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo
restando  quanto  previsto  dall'articolo  68 della legge 23 dicembre
1998,  n.  448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il
servizio   civile   sono  rilasciate  gratuitamente  da  parte  delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico
del Fondo nazionale.
  6.  Il personale femminile del Servizio civile nazionale e' sospeso
dall'attivita'    a    decorrere   dalla   comunicazione   da   parte
dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia
autonoma   della   certificazione   medica  attestante  lo  stato  di
gravidanza  e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo  26  marzo  2001,  n.  151. Dalla data di sospensione del
servizio  a  quella della sua ripresa e' corrisposto l'assegno di cui
al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.
  7.  I  dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche  che  svolgono il
servizio  civile  ai  sensi  del  presente  decreto legislativo, sono
collocati,  a  domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso,
il  periodo  trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini
della  progressione  in  carriera,  della  attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20
della  legge  24  dicembre  1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo
nazionale.
  8.  Al  termine  del  periodo  di  servizio  civile, compiuto senza
demerito,  l'Ufficio  nazionale per il servizio civile o le regioni o
le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva
competenza,  rilasciano  ai  volontari  un  apposito attestato da cui
risulta  l'effettuazione  del  servizio  civile.  I  titolari di tale
attestato  sono  equiparati al personale militare volontario in ferma
annuale.
                               Art. 10
                   (( (Doveri e incompatibilita').

  1.  I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti
ad  assolvere  con  diligenza  le  mansioni  affidate, secondo quanto
previsto  dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere
attivita'  di  lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il
corretto espletamento del servizio.
  2.  I  soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non
possono presentare ulteriore domanda)).
                               Art. 11
                    Formazione al servizio civile

  1.  La  formazione  ha  una durata complessiva ((non inferiore a 80
ore)) e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in
una  fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di
destinazione.
  2.  La  fase  di  formazione  generale comporta la partecipazione a
corsi  di  preparazione consistenti anche in un periodo di formazione
civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
  3.  I  corsi  di  cui  al  comma  2  sono  organizzati dall'Ufficio
nazionale,  dalle  regioni  e  dalle province autonome di Trento e di
Bolzano,  anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono
avvalersi  anche  degli  enti  dotati di specifiche professionalita'.
L'Ufficio   nazionale,  sentita  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la
Consulta  nazionale  di  cui  all'articolo  5,  comma  4, definisce i
contenuti   base  per  la  formazione  ed  effettua  il  monitoraggio
dell'andamento generale della stessa.
  4.  La  formazione  specifica,  della  durata  minima di 50 ore, e'
commisurata  sia  alla  durata  che  alla tipologia di impiego e deve
essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.
                               Art. 12
                     Servizio civile all'estero

  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  3  possono  essere  inviati
all'estero  anche  per  brevi  periodi  e  per  le finalita' previste
dall'articolo  1,  comma  1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n.
64,  nelle  forme  stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
  2.  Al  fine  dell'eventuale  verifica  preventiva e successiva dei
progetti  da realizzare all'estero, nonche' del loro monitoraggio, la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri puo' ricorrere, attraverso il
Ministero  degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli
uffici diplomatici e consolari all'estero.
                               Art. 13
        Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  7,
l'Ufficio  nazionale,  le  regioni e le province autonome, nei limiti
delle   rispettive  competenze,  possono  stipulare  convenzioni  con
associazioni  di  imprese private, con associazioni di rappresentanza
delle  cooperative e con altri enti senza finalita' di lucro, al fine
di  favorire  il  collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno
svolto il servizio civile.
  2.  Il  periodo  di  servizio civile effettivamente prestato, salvo
quanto previsto dal comma 4, e' valutato nei pubblici concorsi con le
stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti
pubblici.
  3. Le universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per
attivita' formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti
per il curriculum degli studi.
  4.   A   decorrere  dal  1  gennaio  2006,  nei  concorsi  relativi
all'accesso  nelle  carriere  iniziali del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve
di  posti  nella  misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto
per   almeno   dodici   mesi   il  servizio  civile  nelle  attivita'
istituzionali  di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i
requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione. ((4))
  5.  La  cessazione  anticipata  del  rapporto  di  servizio  civile
comporta  la  decadenza  dai benefici previsti dal presente articolo,
salva  l'ipotesi  in  cui  detta interruzione avvenga per documentati
motivi  di  salute  o  di  forza maggiore per causa di servizio ed il
servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 ha disposto (con l'art. 5, comma
2) che "Ferme restando le riserve previste dall'articolo 18, comma 1,
del   decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  e  successive
modificazioni,  e  dall'articolo  1,  comma  3,  del decreto-legge 1°
ottobre  1996,  n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre  1996,  n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di
cui  all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n.  77,  in  favore  di coloro che hanno prestato servizio civile nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento".
  Ha  inoltre disposto (con l'art. 175, comma 1) che "Le disposizioni
del  presente  decreto  si  applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006,
relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data".
                                Art. 14 
                             Norme finali 
 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1,  lettera  f),  della
legge  14  novembre  2000,  n.  331,  e  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio  2001,  n.
215, e' ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge  8
luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni. 
  2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della  legge  6  marzo
2001,  n.  64,  e  fino  alla  data  di  sospensione   del   servizio
obbligatorio  di  leva,  il  documento  di   programmazione   annuale
dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la  quota
parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente  al  servizio
civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo  il
contingente annuale e'  determinato  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001. 
  3. Il presente decreto entra in vigore dal ((1°  gennaio  2006,  ad
eccezione delle disposizioni di cui  all'articolo  3,  comma  1,  che
entrano in vigore il 1° gennaio 2005)). 
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore  il
quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
 
 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' 
  inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
  Repubblica  italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti   di
  osservarlo e di farlo osservare. 
      Dato a Roma, addi' 5 aprile 2002 
 
                                CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                 dei Ministri e, ad interim, Ministro 
                              degli affari esteri 
                              Giovanardi, Ministro per i rapporti con 
                              il Parlamento 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
                                   Frattini, Ministro per la funzione 
                              pubblica 
                              Sirchia, Ministro della salute 
                                  Maroni, Ministro del lavoro e delle 
                              politiche sociali 
Visto, il Guardasigilli: Castelli