Considerazioni Sentenza Achchbabian

Chiara Favilli

La prima parte della soluzione giuridica offerta dalla Corte  volta a precisare cosa la direttiva non vieta, nel presupposto che la direttiva si occupa solo dellĠadozione delle decisioni di rimpatrio e della loro esecuzione.

In questĠottica la Corte chiarisce che il soggiorno irregolare pu˜ essere qualificato come un reato e si possono prevedere sanzioni penali per scoraggiare il soggiorno irregolare. Inoltre secondo la Corte la direttiva non osta ad una detenzione finalizzata a determinare se il soggiorno di un cittadino di paese terzo sia regolare o meno: lĠarresto iniziale delle persone in soggiorno irregolare , infatti, disciplinato dalla normativa nazionale e gli Stati devono poter fermare una persona in soggiorno irregolare, che altrimenti potrebbe facilmente eludere qualsiasi provvedimento di allontanamento.

LĠarresto deve dunque essere finalizzato a verificare la regolaritˆ del soggiorno.

Secondo la Corte (questa  la parte a parer mio pi interessante), se allĠesito del fermo si conferma che la persona  in soggiorno irregolare occorre emanare una decisione di rimpatrio.

La Corte ribadisce (ancora!) che la direttiva non vieta di qualificare come reato il soggiorno irregolare e di irrogare sanzioni penali compresa la detenzione, n vieta di trattenere la persona per verificare se sia o meno regolarmente soggiornante; tuttavia tali sanzioni devono essere conformi alla direttiva e non ostacolarne lĠobiettivo.

Ora secondo la Corte situazione del ricorrente rientra pienamente nellĠambito della direttiva, in particolare perchŽ lo straniero  stato giˆ destinatario di una decisione di rimpatrio nel 2009 con un mese per allontanarsi; nel 2011  stato fermato di nuovo e sottoposto a fermo di polizia con nuovo provvedimento di allontanamento con accompagnamento coattivo alla frontiera.

La situazione rientra dunque secondo la Corte nellĠart. 8 della direttiva, relativo alla misure coercitive che possono essere adottate dallo Stato per conseguire lĠesecuzione della decisione di rimpatrio. Secondo la Corte la pena della reclusione nel corso della procedura di rimpatrio non  una misura coercitiva adeguata; la normativa nazionale  tale da ostacolare lĠapplicazione delle norme e delle procedure comuni stabilite dalla direttiva

La Corte afferma anche che non rileva la questione dellĠeventuale persecuzione di altri reati diversi da quello di soggiorno irregolare perchŽ lo straniero in questione non risulta averne commessi. Inoltre secondo la Corte la limitazione dellĠambito di applicazione della direttiva di cui allĠart. 2 n. 2, lett. b), riguarda altri reati diversi da quello del soggiorno irregolare. Questo significa che in tutti i casi di procedimento per reato di ingresso e soggiorno irregolare si deve rispettare la direttiva. LĠespulsione conseguente a tale reato deve essere eseguita in conformitˆ alla direttiva.

La reclusione durante il procedimento di allontanamento ostacola lĠesecuzione dellĠallontanamento ed  in contrasto con la direttiva.

Infine la Corte aggiunge (ancora!) che gli Stati possono prevedere norme anche penali nei casi nei quali non  stato realizzato lĠallontanamento di un cittadino di paese terzo ma esse devono rispettare anche i diritti fondamentali ex CEDU.

 

EFFETTI SUL REATO EX ART. 10-BIS

á           la Corte afferma chiaramente lĠinterpretazione restrittiva dellĠart. 2, par. 2, lett. b), della direttiva. Mi pare certo che la Corte arriverˆ ad affermare che lĠespulsione conseguente al reato non pu˜ essere sottratta alle regole previste nella direttiva e quindi occorre disapplicare la normativa in vigore e applicare quella prevista nella direttiva per tutte le altre ipotesi di irregolaritˆ del soggiorno;

á           la Corte afferma chiaramente che chi  in soggiorno irregolare deve essere primariamente soggetto ad una decisione di rimpatrio: questo pu˜ essere in contraddizione con il sistema previsto dal nostro reato che prevede prima di tutto la sanzione lĠirregolaritˆ del soggiorno e poi procede allĠespulsione;

á           la Corte ribadisce fino alla nausea (di chi leggeÉ) che gli Stati sono liberi di sanzionare anche come reato il soggiorno irregolare e che la direttiva non lo vieta; lĠargomentazione secondo cui il sistema della direttiva esclude sanzioni penali non verrˆ accolta a meno che la Corte non releghi le sanzioni penali a quando il sistema della direttiva ha esaurito i suoi effetti, cosa che per˜ mi pare molto difficile alla luce di questa sentenza.

á           la Corte accentua rispetto ad El Dridi lĠargomentazione dellĠincompatibilitˆ delle sanzioni che risultano ostacolare lĠesecuzione della decisione di rimpatrio. Il nostro reato potrebbe essere in gran parte fatto salvo nella misura in cui vi  un favor per lĠespulsione e, quindi, la sanzione, anche con le sue misure sostitutive, non va ad ostacolare lĠesecuzione dellĠespulsione.

á           Sorprendentemente la Corte afferma che la direttiva non vieta di qualificare come reato il soggiorno irregolare e anche di irrogare sanzioni penali compresa la detenzione (punto 32): questa parte sembrerebbe in rotta di collisione con El Dridi ma  alla fine della parte nella quale la Corte ripercorre il contenuto della direttiva che, in effetti, non vieta agli Stati tali sanzioni. Rimane per˜ intatto il principio El Dridi secondo cui la detenzione non  ammissibile perchŽ interferisce con la decisione di rimpatrio come afferma chiaramente pi avanti.

 

Considerazioni conclusive

Deve essere valorizzato che per la seconda volta la Corte afferma che la normativa interna  incompatibile con la direttiva. Le fattispecie sono diverse e i principi vanno calati nelle fattispecie.

Mi pare anche che la Corte abbia ribadito anche in modo ripetitivo la libertˆ degli Stati di adottare norme penali in questa materia proprio perchŽ per la seconda volta afferma la limitazione di tale libertˆ rispetto a norme-manifesto sbandierate come norme chiave delle politiche migratorie nazionali.

In sintesi alla fine la Corte ribadisce che gli Stati possono adottare sanzioni penali ma poi limita molto la discrezionalitˆ degli Stati: non  possibile la detenzione ma sono possibili altre sanzioni che, per˜, difficilmente possono essere inflitte.

A me pare anche che la Corte chiarisca che laddove si applica la direttiva il rimpatrio viene prima di tutto e questo  secondo me un punto da valorizzare e riproporre in futuri ricorsi in via pregiudiziale.

Alla luce di questa sentenza in Sagor la Corte accoglierˆ lĠargomento basato sullĠart. 2, punto 2, lett. b e disattenderˆ gli altri: spero solo che lĠenfasi sul tentativo palesemente elusivo dellĠItalia faccia scattare un poĠ lĠorgoglio della Corte condizionando anche le altre parti della sentenza.