LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47

Disposizioni sulla stampa.
 
 Vigente al: 26-12-2011  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente il 20
                            gennaio 1948:
                               Art. 1.
                  Definizione di stampa o stampato

  Sono  considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte
le  riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici
o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
                               Art. 2.
               Indicazioni obbligatorie sugli stampati

  Ogni  stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione,
nonche'  il  nome  e  il  domicilio  dello  stampatore  e, se esiste,
dell'editore.
  I  giornali,  le  pubblicazioni  delle  agenzie  d'informazioni e i
periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:
    del  luogo  e  della  data  della  pubblicazione  del  nome e del
domicilio dello stampatore;
    del  nome  del  proprietario  e  del  direttore  o vice direttore
responsabile.
  All'identita'  delle  indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie,
che  contrassegnano  gli  stampati,  deve  corrispondere identita' di
contenuto in tutti gli esemplari.
                               Art. 3.
                       Direttore responsabile

  Ogni   giornale   o   altro   periodico  deve  avere  un  direttore
responsabile.
  Il   direttore   responsabile  deve  essere  cittadino  italiano  e
possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
  Puo'   essere   direttore   responsabile   anche   l'italiano   non
appartenente  alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la
iscrizione nelle liste elettorali politiche.
  Quando  il  direttore  sia  investito di mandato parlamentare, deve
essere  nominato  un  vice  direttore,  che  assume  la  qualita'  di
responsabile.
  Le  disposizioni  della  presente  legge,  concernenti il direttore
responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilita'
ai sensi del comma precedente.
                               Art. 4.
                            Proprietario

  Per   poter   pubblicare   un   giornale   o  altro  periodico,  il
proprietario,   se  cittadino  italiano  residente  in  Italia,  deve
possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
  Se il proprietario e' cittadino italiano residente all'estero, deve
possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali
politiche.
  Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati
nei   comma   precedenti   devono   essere   posseduti   dal   legale
rappresentante.
  I  requisiti  medesimi  devono essere posseduti anche dalla persona
che   esercita  l'impresa  giornalistica,  se  essa  e'  diversa  dal
proprietario.
                               Art. 5.
                            Registrazione

  Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato
registrato   presso   la   cancelleria   del   tribunale,  nella  cui
circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
  Per   la   registrazione   occorre   che   siano  depositati  nella
cancelleria:
    1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e
del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il
nome  e  il  domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa
giornalistica,  se  questa  e'  diversa  dal proprietario, nonche' il
titolo e la natura della pubblicazione;
    2)  i  documenti  comprovanti  il possesso dei requisiti indicati
negli articoli 3 e 4;
    3)  un  documento  da  cui  risulti  l'iscrizione  nell'albo  dei
giornalisti,  nei  casi  in  cui  questa  sia  richiesta  dalle leggi
sull'ordinamento professionale;
    4)   copia   dell'atto   di  costituzione  o  dello  statuto,  se
proprietario e' una persona giuridica.
  Il   presidente  del  tribunale  o  un  giudice  da  lui  delegato,
verificata  la  regolarita'  dei  documenti presentati, ordina, entro
quindici  giorni,  l'iscrizione  del giornale o periodico in apposito
registro tenuto dalla cancelleria.
  Il registro e' pubblico.
                               Art. 6.
                     Dichiarazione dei mutamenti

  Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella
dichiarazione  prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova,
dichiarazione   da  depositarsi,  nelle  forme  ivi  previste,  entro
quindici  giorni  dall'avvenuto  mutamento, insieme con gli eventuali
documenti.
  L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi indicati nel terzo
comma dell'art. 5.
  L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o
sulla  persona  che esercita, l'impresa giornalistica, se diversa dal
proprietario.
                               Art. 7.
                    Decadenza della registrazione

  L'efficacia,  della  registrazione  cessa  qualora,  entro sei mesi
dalla  data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si
sia  verificata  nella  pubblicazione  una,  interruzione di oltre un
anno.
                               Art. 8.
                    (( (Risposte e rettifiche) ))

  ((Il  direttore  o,  comunque,  il  responsabile  e'  tenuto a fare
inserire  gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia
di  stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano
state  pubblicate  immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o
pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignita' o
contrari  a  verita',  purche'  le  dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
  Per  i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma
precedente  sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui e'
avvenuta  la  richiesta,  in testa di pagina e collocate nella stessa
pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
  Per  i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,
non  oltre  il  secondo  numero  successivo  alla settimana in cui e'
pervenuta  la  richiesta,  nella  stessa  pagina  che ha riportato la
notizia cui si riferisce.
  Le  rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto
che   le  ha  determinate  e  devono  essere  pubblicate  nella  loro
interezza,  purche' contenute entro il limite di trenta righe, con le
medesime  caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce
direttamente alle affermazioni contestate.
  Qualora,  trascorso  il termine di cui al secondo e terzo comma, la
rettifica  o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in
violazione  di  quanto  disposto  dal  secondo, terzo e quarto comma,
l'autore  della  richiesta  di  rettifica, se non intende procedere a
norma del decimo comma dell'articolo 21, puo' chiedere al pretore, ai
sensi  dell'articolo  700  del  codice  di  procedura civile, che sia
ordinata la pubblicazione.
  La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente
articolo  e'  punita  con la multa da tre milioni a cinque milioni di
lire.
  La  sentenza  di  condanna  deve essere pubblicata per estratto nel
quotidiano  o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso,
ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata)).
                               Art. 9.
               Pubblicazione obbligatoria di sentenze

  Nel  pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione
in  un  periodico,  il  giudice  ordina in ogni caso la pubblicazione
della  sentenza,  integralmente o per estratto, nel periodico stesso.
Il  direttore  responsabile  e'  tenuto  a  eseguire gratuitamente la
pubblicazione  a  norma  dell'art.  615,  primo  comma, del Codice di
procedura penale.
                              Art. 10.
                           Giornali murali

  Il  giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicita'
di  pubblicazione,  anche  se in parte manoscritto, e' regolato dalle
disposizioni della presente legge.
  Nel  caso  di  giornale  murale a copia unica, e' sufficiente, agli
effetti  della  legge  2  febbraio  1939, n. 374, che sia dato avviso
della affissione all'autorita' di pubblica sicurezza.
  L'inosservanza di questa norma e' punita ai sensi dell'art. 650 del
Codice penale.
  I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.
                              Art. 11.

  Per  i  reati  commessi  col  mezzo  della  stampa  sono civilmente
responsabili,  in  solido  con gli autori del reato e fra di loro, il
proprietario della pubblicazione e l'editore.
                              Art. 12.
                       Riparazione pecuniaria

  Nel  caso  di  diffamazione  commessa  col  mezzo  della stampa, la
persona  offesa  puo'  chiedere,  oltre  il risarcimento dei danni ai
sensi  dell'art.  185  del  Codice  penale,  una  somma  a  titolo di
riparazione.  La  somma  e'  determinata  in  relazione alla gravita'
dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
                              Art. 13.
                      Pene per la diffamazione

  Nel   caso   di  diffamazione  commessa  col  mezzo  della  stampa,
consistente  nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la
pena  della  reclusione  da  uno  a  sei  anni quella della multa non
inferiore a lire centomila.
                              Art. 14.
       Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza

  Le  disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche
alle  pubblicazioni  destinate  ai  fanciulli  ed  agli  adolescenti,
quando,  per  la  sensibilita'  e impressionabilita' ad essi proprie,
siano  comunque  idonee  a  offendere  il loro sentimento morale od a
costituire  per  essi  incitamento  alla  corruzione, al delitto o al
suicidio.
  Le pene in tali casi sono aumentate.
  Le  medesime  disposizioni si applicano a quei giornali e periodici
destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di
vicende  poliziesche  e  di  avventura  sia fatta, sistematicamente o
ripetutamente,  in  modo  da  favorire  il  disfrenarsi di istinti di
violenza e di indisciplina sociale.
                              Art. 15.
     Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante

  Le  disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche
nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari
impressionanti  o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi
o  anche  soltanto  immaginari,  in  modo  da poter turbare il comune
sentimento  della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il
diffondersi di suicidi o delitti.
                              Art. 16.
                         Stampa clandestina

  Chiunque  intraprende  la  pubblicazione  di  un  giornale  o altro
periodico  senza  che  sia stata eseguita la registrazione prescritta
dall'art.  5,  e'  punito  con la reclusione fino a due anni o con la
multa fino a lire centomila.
  La  stessa  pena  si  applica a chiunque pubblica, uno stampato non
periodico,  dal  quale  non  risulti  il nome dell'editore ne' quello
dello  stampatore  o  nel  quale  questi  siano  indicati in modo non
conforme al vero.
                              Art. 17.
       Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati

  Salvo  quanto e' disposto dall'articolo precedente, qualunque altra
omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la
violazione  dell'ultimo  comma  dello  stesso  articolo e' punita con
l'ammenda sino a lire ventimila.
                              Art. 18.
           Violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6

  Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato
nell'art.  6,  o  continua  la  pubblicazione  di un giornale o altro
periodico  dopo  che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento,
e' punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.
                              Art. 19.
        False dichiarazioni nella registrazione di periodici

  Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati
non  conformi al vero e' punito a norma del primo comma dell'art. 483
del Codice penale.
                              Art. 20.
       Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati

  Chiunque  asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano
state  osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la
vendita,  distribuzione  o  diffusione,  e'  punito,  se il fatto non
costituisce  reato  piu'  grave,  con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
  Con  la  stessa  pena  e'  punito  chiunque con violenza o minaccia
impedisce  la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i
quali siano state osservate le prescrizioni di legge.
  La  pena  e'  aumentata  se  il  fatto  e' commesso da piu' persone
riunite  o  in  luogo  pubblico,  ovvero  presso tipografie, edicole,
agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.
  Per i reati suddetti si procede per direttissima.
                              Art. 21.
                   Competenza e forme del giudizio

  La  cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene
al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
  Non e' consentita la rimessione del procedimento al pretore.
  Al giudizio si procede col rito direttissimo.
  E'  fatto  obbligo  al giudice di emettere in ogni caso la sentenza
nel  termine  massimo  di  un  mese dalla data di presentazione della
querela o della denuncia.
  ((La  competenza  per  i  giudizi conseguenti alle violazioni delle
norme  in  tema  di  rettifica,  di cui all'articolo 8 della presente
legge, appartiene al pretore.
  Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
  E' fatto obbligo:
    a)  al  pretore  di  depositare  in  ogni  caso la sentenza entro
sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
    b)  al  giudice  di  appello  di  depositare  la  sentenza  entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
dei motivi di appello;
    c)  alla  Corte  di  cassazione  di  depositare la sentenza entro
sessanta  giorni  dalla scadenza del termine per la presentazione dei
motivi del ricorso.
  I  processi  di  cui  al  presente articolo sono trattati anche nel
periodo    feriale   previsto   dall'articolo   91   dell'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  La  colpevole  inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma
costituisce infrazione disciplinare.
  In  ogni  caso,  il  richiedente  la  rettifica  puo' rivolgersi al
pretore  affinche',  in  via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli
232  e  219  del  codice  di procedura penale, ordini al direttore la
immediata  pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche
o dichiarazioni)).
                              Art. 22.
                     Periodici gia' autorizzati

  Per  i  giornali  e  gli altri periodici autorizzati ai sensi delle
leggi precedenti, la registrazione prescritta dall'art. 5 deve essere
effettuata  nel  termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
                              Art. 23.
                             Abrogazioni

  Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni
altra   disposizione  contraria  o  incompatibile  con  quelle  della
presente legge.
                              Art. 24.
                         Norme di attuazione

  Il Governo emanera' le norme per l'attuazione della presente legge.
                              Art. 25.
                    Entrata in vigore della legge

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1948

                              DE NICOLA

                                       DE GASPERI - EINAUDI - SARAGAT
                                         - PACCIARDI - TOGNI - SFORZA
                                          - SCELBA - GRASSI - PELLA -
                                          DEL VECCHIO - FACCHINARDI -
GONELLA - TUPINI - SEGNI -
CORBELLINI - D'ARAGONA - TRE
MELLONI - FANFANI - MERZAGORA
- CAPPA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI