LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52

  Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  -   legge
comunitaria 1994.
 
 Vigente al: 26-12-2011  
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
               (Delega al Governo per l'attuazione di
                       direttive comunitarie).
   1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano
deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia
prevista  l'emanazione  di  regolamenti attuativi, tra i principi e i
criteri  generali  dovranno sempre essere previsti quelli della piena
trasparenza  e  della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al
fine  di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una
corretta  informazione  dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i
diritti dei consumatori e degli utenti.
   2.  Se  per  effetto  di direttive notificate nel secondo semestre
dell'anno  di  cui  al  comma 1 la disciplina risultante da direttive
comprese  nell'elenco  di  cui all'allegato A e' modificata senza che
siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e'
prorogata di sei mesi.
   3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il  coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente
ai  Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro, se non proponenti.
   4.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi,
entro  il  termine  di  cui  al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei
deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  perche'  su  di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale termine i
decreti  sono  adottati.  Qualora  il  termine previsto per il parere
delle  Commissioni  scada  nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del  termine  previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
   5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4.
                               Art. 2.
            (Partecipazione delle regioni all'attuazione
                      del diritto comunitario).
   1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati per l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della
legge  9  marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
                               Art. 3.
               (Criteri e principi direttivi generali
                     della delega legislativa).
   1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi stabiliti
negli  articoli  seguenti  ed  in  aggiunta  a quelli contenuti nelle
direttive  da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
      a)  le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
      b)  per  evitare  disarmonie  con  le  discipline vigenti per i
singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da  attuare, saranno
introdotte  le  occorrenti  modifiche  o integrazioni alle discipline
stesse;
      c)   salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  ove
necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei  decreti  legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni  penali,  nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a
lire  duecento  milioni  e  dell'arresto  fino  a  tre  anni, saranno
previste,  in  via  alternativa  o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni   ledono   o   espongono  a  pericolo  interessi  generali
dell'ordinamento  interno  del tipo di quelli tutelati dagli articoli
34  e  35  della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che  espongono  a  pericolo  o  danneggiano  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che  recano un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  non  inferiore a lire
cinquantamila  e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista
per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi
da  quelli  suindicati.  Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi
previsti,  le  sanzioni  suindicate  saranno  determinate  nella loro
entita',   tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di  specifiche  qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole  o  alla  persona  o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali
o  amministrative  identiche  a  quelle  eventualmente gia' comminate
dalle  leggi  vigenti  per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
      d)  eventuali  spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  potranno  essere  previste  nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
fondi  gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera'
a  norma  degli  articoli  5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando  altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della
legge  5  agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362;
      e)  sara'  previsto,  se  non  in  contrasto  con la disciplina
comunitaria,  che  l'onere  di prestazioni o controlli da eseguirsi a
cura  di  uffici  pubblici in applicazione delle direttive da attuare
sia posto a carico dei soggetti interessati;
      f)   all'attuazione  di  direttive  che  modificano  precedenti
direttive   gia'   attuate   con   legge  o  decreto  legislativo  si
provvedera',  se  la  modificazione  non  comporta  ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o
al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
      g)  i  decreti legislativi potranno disporre la delegificazione
della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge,
le  quali  siano  suscettibili di modifiche non attinenti ai principi
informatori  delle  direttive  e  degli  stessi  decreti legislativi,
autorizzando,  ai  fini  delle  suddette modifiche, l'esercizio della
potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorita'
competenti;
      h)  i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia  pienamente  conforme  alle prescrizioni delle direttive medesime
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega.
                               Art. 4.
             (Attuazione di direttive comunitarie in via
                           regolamentare).
   1.  Il  Governo  e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma  degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo
1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando  anche  il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata
legge n. 86 del 1989.
                               ART 5.
             (Attuazione di direttive comunitarie in via
                          amministrativa).
   1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n.
86,  le  direttive  da  attuare  in  via amministrativa sono comprese
nell'elenco di cui all'allegato D.
                               Art. 6.
       (Delega al Governo per il completamento dell'attuazione
      delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994,
                n. 146, e attuazione delle direttive
                      89/392/CEE e 91/368/CEE).
   1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 22
febbraio  1994,  n.  146,  per  quanto  attiene  all'attuazione delle
direttive  di  cui  agli  articoli  20,  26,  28  limitatamente  alle
direttive  92/65/CEE  e  92/118/CEE,  33,  37,  38  e  57 della legge
medesima,  e'  sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge. ((2))
   2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  6, comma 5, della legge 22
febbraio  1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo
1,  comma  1, della presente legge limitatamente all'attuazione della
direttiva  di  cui  all'articolo  45 della legge 19 febbraio 1992, n.
142.
   3.  I  termini  di  cui  all'articolo  34, comma 2, della legge 22
febbraio  1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, salvo per quanto
concerne  le  direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle
quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti
per  l'attuazione  delle  direttive  di  cui  al  presente comma sono
sottoposti  al  parere  delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
   4.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma  dell'articolo  3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della
legge  9  marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive
89/392/CEE  del  Consiglio  del  14  giugno  1989  e  91/368/CEE  del
Consiglio  del 20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni
parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4
e  applicando  anche  il  disposto  dell'articolo  5,  comma 1, della
medesima legge.
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AGGIONRNAMENTO (2)
  La  L.  24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 17, comma 1)
che il termine di cui al comma 1 del presente articolo 6 e' prorogato
di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge,   limitatamente   all'attuazione   delle   direttive   di  cui
all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
                               Art. 7.
                (Delega al Governo per la disciplina
                   sanzionatoria di violazioni di
                     disposizioni comunitarie).
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie  dell'ordinamento  nazionale,  il Governo, salve le norme
penali  vigenti,  e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali   o  amministrative  per  le  violazioni  di  direttive  delle
Comunita'  europee,  attuate  ai  sensi  della  presente legge in via
regolamentare  o  amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  La  delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a
norma  dell'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su
proposta  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia, di concerto con il
Ministro  per  il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e
dei  Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della
presente legge.
                               Art. 8.
         (Riordinamento normativo nelle materie interessate
                    dalle direttive comunitarie).
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente  legge,  testi  unici  delle
disposizioni    dettate   in   attuazione   della   delega   prevista
dall'articolo  1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie
ed   apportando   alle   medesime  le  integrazioni  e  modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
   2.  Gli  schemi  di  testo  unico  sono  trasmessi alla Camera dei
deputati  e  al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorsi quarantacinque
giorni  dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in
mancanza del parere.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI
FONDAMENTALI

                               Art. 9.
             (Equiparazione dei cittadini comunitari ai
            cittadini italiani nel settore della stampa).
   1.  Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1948,
n.  47,  riguardanti  rispettivamente il direttore responsabile ed il
proprietario  di  giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati
membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.
                              Art. 10.
                (Facolta' per gli enti previdenziali
               di investire in titoli pubblici emessi
                        nell'Unione europea).
   1.  Gli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  e  facoltative di
previdenza  ed  assistenza  sociale  possono,  anche  in  deroga alle
vigenti  disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  normative degli
stessi,  investire  i  fondi  disponibili in titoli di Stato di Stati
membri   dell'Unione   europea,  garantiti  dagli  Stati  medesimi  o
dall'Unione,   o  in  titoli  emessi  dalla  Banca  europea  per  gli
investimenti  o  dalla  Banca  europea  per  la  ricostruzione  e  lo
sviluppo.
                              Art. 11.
              (Recepimento della direttiva 94/80/CE del
           Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei
             cittadini dell'Unione europea residenti in
            Italia nelle consultazioni per l'elezione dei
                         consigli comunali).
   1.  La  direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che
stabilisce  le  modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  voto e di
eleggibilita'  alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che
risiedono  in  uno  Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, e'
integralmente recepita nell'ordinamento.
   2.  Al  fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla
direttiva,  il  Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, disposizioni
aventi  valore  di  legge,  con  l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
      a)  nell'assicurare  il diritto di voto e di eleggibilita' alle
elezioni  dei  consigli  comunali  ai residenti nello Stato italiano,
cittadini   di   altri  Stati  dell'Unione,  che  non  posseggano  la
cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco
del  comune  di  residenza entro congruo termine, anteriore alla data
fissata  per  la  consultazione  elettorale, domanda di iscrizione ad
apposita  lista  aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1)
la  volonta' di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3)
l'indirizzo  nel  comune di residenza; conseguentemente prevedere che
il  comune  di  residenza  iscriva i nominativi nella lista aggiunta,
approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando
comunicazione  dell'accoglimento  o  meno,  con  facolta'  in  questo
secondo caso di ricorso contro la decisione;
      b)  consentire  al  cittadino  di  altro  Stato  dell'Unione di
presentare  la  propria  candidatura  all'elezione  per  il consiglio
comunale,  previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione,
dei  dati  sulla  cittadinanza,  sulla  residenza attuale e su quella
precedente  nello  Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di
elettorato  passivo  anch'esso  nello  Stato  di  origine. In caso di
rigetto  della  candidatura,  l'interessato  fruisce  delle  forme di
tutela previste per i candidati, cittadini italiani.
                              Art. 12.
          (Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti
             cittadini dell'Unione europea relativamente
                 a convalide di titoli aeronautici).
   1.  Al  comma  1  dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1992,  n.  560,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  "ed in particolare prescindendo dal possesso della
conoscenza  del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e
certificati relativi a pratiche di primo soccorso".
   2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
560, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
   "ART.  3-bis. - 1. Le norme del presente regolamento si applicano,
anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui
all'articolo  23,  commi  4  e  5, e dell'articolo 24 del regolamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 novembre
1988, n. 566".
                              Art. 13.
               (Adeguamento alla normativa europea di
             norme disciplinanti il regime di proprieta'
               degli aeromobili, la navigazione aerea,
         l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole
                           di pilotaggio).
   1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, disposizioni
aventi  valore  di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi
le  modifiche  opportune  o necessarie, in conformita' dei principi e
criteri  direttivi  di  cui  al  presente  articolo,  la legislazione
vigente  concernente  la  disciplina  del  regime di proprieta' degli
aeromobili,  della  navigazione  aerea,  dell'esercizio di imprese di
lavoro   aereo  e  delle  scuole  di  pilotaggio,  dell'assunzione  e
dell'impiego  di personale, comprese le disposizioni del codice della
navigazione,  del  regolamento per la navigazione aerea approvato con
regio  decreto  11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934,
n.  331,  del  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, nonche' le altre norme legisla-
tive comunque rilevanti in materia.
   2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 dovranno essere informate
alle  esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei
regolamenti   dell'Unione  europea  in  materia,  alla  uniformazione
normativa  rispetto  agli  altri  Stati  membri,  nonche' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
      a)  equiparazione  della  cittadinanza  di  altri  Stati membri
dell'Unione  europea  alla  cittadinanza italiana, con la conseguente
specificazione  che il termine straniero deve intendersi, in materia,
riferito  a  persone  fisiche,  a persone giuridiche, societa', enti,
organizzazioni  di  Stati  che  non siano membri dell'Unione europea.
Equiparazione altresi' del domicilio e della residenza in altri Stati
membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;
      b)  possibilita'  per  i  cittadini di Stati membri dell'Unione
europea,  compresi  i  cittadini  italiani,  di ottenere l'iscrizione
presso   albi  e  registri  italiani  e  di  esercitare  le  relative
professioni   aeronautiche   facendo  valere  i  titoli  aeronautici,
professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle
relative   analoghe   professioni  aeronautiche  negli  Stati  membri
dell'Unione europea che li hanno rilasciati;
      c)  modificazione  dei  requisiti di nazionalita' richiesti per
l'iscrizione  nel  registro  aeronautico  nazionale  o  nel  registro
matricolare  dell'Aero  Club  d'Italia  degli aeromobili, consentendo
l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a
persone  fisiche  o  giuridiche,  alle  societa' ed alle associazioni
residenti  o  aventi  sede  in  uno Stato membro dell'Unione europea.
Possibilita'  di  cancellazione  dai registri degli aeromobili che si
intendano  iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione
europea;
      d)  facolta'  per il Ministro dei trasporti e della navigazione
di  consentire,  anche  in deroga a quanto previsto dall'articolo 752
del  codice  della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico
nazionale  di  aeromobili  dei  quali  le societa' concessionarie dei
servizi   di   cui  all'articolo  776  del  predetto  codice  abbiano
l'effettiva  disponibilita'  ancorche'  non  ne  siano  proprietarie,
trasferendo   sulla   societa'   che  ha  l'effettiva  disponibilita'
dell'aeromobile  gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma,
e 762 dello stesso codice pongono a carico del proprietario;
      e)   possibilita'   di   utilizzo   in   Italia  di  aeromobili
immatricolati  in  altro  Stato membro dell'Unione europea per lavoro
aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola;
      f)   facolta'   di   stipulare   relativamente   ad  aeromobili
immatricolati  in  Italia  assicurazioni,  valide  ai fini della loro
circolazione,   anche   con   imprese  autorizzate  dalla  competente
autorita' aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea;
      g)  trasposizione  nel  codice della navigazione della norma di
cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, equiparando
agli aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;
      h)  facolta'  di  effettuare  la  dichiarazione  preventiva  di
costruzione  di un aeromobile anche quando lo stesso venga costruito,
anche  parzialmente,  all'estero,  qualora  si  intenda sottoporlo al
controllo  tecnico  da  parte  di  enti  ed  autorita'  italiane, con
corrispondente obbligo per il funzionario che riceve la dichiarazione
di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;
      i)  semplificazione  e snellimento delle procedure, eliminando,
anche  in  funzione  della  prevalente  natura  degli  istituti e dei
provvedimenti,  la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i
concerti non indispensabili, nonche' attribuendo competenza esclusiva
ai  singoli ministri per l'emanazione e modificazione di disposizioni
tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto piu' possibile sollecita
ed economica l'azione amministrativa;
     l)   possibilita'   di   produrre,   il   luogo   di  documenti,
dichiarazioni  giusta  il  disposto  dell'articolo  4  della  legge 4
gennaio 1968, n. 15.
                              Art. 14.
             (Albi dei fornitori nel settore sanitario).
   1.  L'iscrizione  nell'albo  regionale  dei fornitori del Servizio
sanitario  nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge
27  dicembre  1983,  n.  730,  non  e'  requisito obbligatorio per la
partecipazione  alle  gare  ed  alle  aggiudicazioni  per  appalti di
forniture  nel  settore  sanitario,  di  persone fisiche o giuridiche
stabilite  in  altri Stati membri della Comunita' europea, che devono
comunque   fornire  la  prova  di  iscrizione,  o  la  documentazione
equivalente,  previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  costituisce  norma di
principio.  Le  regioni  a  statuto  ordinario ed a statuto speciale,
nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva
competenza,  sono  tenute  ad  adeguare alla predetta disposizione la
normativa  emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9
marzo  1989,  n.  86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
                              Art. 15.
              (Riciclaggio dei capitali di provenienza
            illecita e circolazione transfrontaliera dei
                    capitali: criteri di delega).
   1.  L'integrazione  dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  provvedere  al  riordino  del  regime di segnalazione delle
operazioni  di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n.
197,  al  fine  di  favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche
attraverso   il   ricorso  a  procedure  informatizzate,  la  massima
efficacia   e   tempestivita'   nella  organizzazione,  trasmissione,
ricezione  ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva
la  possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per
il  corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari
finanziari;
      b)  prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore
dei   soggetti   che   effettuano  le  segnalazioni,  in  particolare
garantendo  la  tutela  della riservatezza delle stesse in ogni sede,
comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine
di evitare il pericolo di ritorsioni;
      c)   estendere,  ai  sensi  dell'articolo  12  della  direttiva
91/308/CEE,  in  tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita'
particolarmente  suscettibili  di utilizzazione a fini di riciclaggio
per  il  fatto  di  realizzare  l'accumulazione o il trasferimento di
ingenti  disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque
esposte  ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata. La
formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie
di  imprese,  con gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di
controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su
proposta  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto con i Ministri di
grazia  e  giustizia,  dell'interno  e  delle finanze, entro due anni
dalla  data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente
delega,  con  la  procedura  di  cui al comma 4 dell'articolo 1 della
presente legge;
      d)  riesaminare,  al  fine  di  accrescerne  l'efficacia a fini
antiriciclaggio,  il regime relativo all'importazione ed esportazione
al  seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente
modificando  l'articolo  3  del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227,
assicurando  in  ogni  caso  la  compatibilita' di tale regime con la
libera  circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto
comunitario,  secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di
giustizia delle Comunita' europee;
      e)  tenere  conto  adeguato, nel dare attuazione ai criteri che
precedono,  anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono
nelle  competenti  sedi  internazionali  ed in particolare in seno al
comitato  di  contatto  istituito  dall'articolo  13  della direttiva
91/308/CEE  ed  al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso,
il  potere  di  identificazione  da  parte  dell'autorita'  consolare
italiana  dei  soggetti  operanti  dall'estero  sara'  limitato  alle
rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.
   2.  In  sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 8,
delle  materie  concernenti  il trasferimento di denaro contante e di
titoli   al   portatore,  nonche'  il  riciclaggio  dei  capitali  di
provenienza  illecita,  potra'  procedersi al riordino delle sanzioni
amministrative  e  penali previste nelle leggi richiamate al comma 1,
nei limiti massimi ivi contemplati.
   3.  Al  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le
seguenti modificazioni:
      a)  all'articolo  1,  al  comma  1,  le  parole: "E' vietato il
trasferimento  di  denaro  contante  o  di  titoli al portatore" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "E'  vietato il trasferimento di denaro
contante  o  di libretti di deposito bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore";
      b) all'articolo 1, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
     "2-bis.  Il  saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore non puo' essere superiore a lire venti milioni.";
      c)  all'articolo 5, al comma 2, le parole: "articolo 1, commi 1
e  2"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "articolo  1, commi 1, 2 e
2-bis".
                              Art. 16.
     (Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione
              via satellite e ritrasmissione via cavo:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/83/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   sara'   disciplinato  l'esercizio  del  diritto  esclusivo
dell'autore  di  autorizzare  mediante  contratto la comunicazione al
pubblico via satellite o via cavo delle opere protette;
      b)  saranno  emanate  disposizioni  per  estendere  nei casi di
comunicazione  al pubblico via satellite la protezione prevista dalla
legge  22 aprile 1941, n. 633, ai diritti degli artisti interpreti ed
esecutori,  nonche' dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione;
      c)  saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso
a  favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le
loro  interpretazioni  in  opere  cinematografiche  e audiovisive per
l'utilizzazione   delle   stesse   nelle   emittenti  televisive  che
trasmettono via etere, via cavo e via satellite;
      d) l'equo compenso di cui alla lettera c) e' riconosciuto anche
agli  autori  delle  opere  cinematografiche e audiovisive in caso di
cessione  al  produttore  dei  diritti  esclusivi  e  qualora  vi sia
utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono
via etere, via cavo e via satellite;
      e)  dovranno  essere introdotte disposizioni tese ad assicurare
che  il  diritto  dell'autore  e dei titolari dei diritti connessi di
autorizzare  un  cablodistributore  alla  ritrasmissione via cavo sia
esercitato  esclusivamente per il tramite di una societa' di gestione
collettiva.  Da  tali disposizioni saranno esonerati gli organismi di
radiodiffusione per le proprie emissioni;
      f)   dovranno   essere  previste  disposizioni  transitorie  in
conformita' dell'articolo 7 della direttiva 93/83/CEE.
                              Art. 17. 
(Durata di protezione  del  diritto  d'autore  e  di  alcuni  diritti
        connessi: disposizioni dirette e criteri di delega). 
 
  1. I termini di durata di protezione dei diritti  di  utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge  22
aprile 1941, n.  633,  e  successive  modificazioni,  previsti  dagli
articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis  della  legge  medesima,
sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata  di  protezione
dei diritti dei produttori di  dischi  fonografici  e  di  apparecchi
analoghi di cui  al  titolo  II,  capo  I,  della  suindicata  legge,
previsto all'articolo 75 della legge stessa, e' elevato a 50 anni. E'
inoltre elevato a 50 anni il termine  di  durata  di  protezione  dei
diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica
o televisiva di cui al  titolo  II,  capo  II,  della  legge  citata,
previsto all'articolo 79 della legge stessa. E' altresi' elevato a 50
anni il termine di durata di protezione  dei  diritti  degli  artisti
interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II,  capo  III,
della legge citata, previsto dall'articolo 85 della  legge  medesima.
E' abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal  decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945,  n.  440.  ((E'  altresi'
elevato a cinquanta anni il  termine  di  durata  di  protezione  dei
diritti dei produttori di  opere  cinematografiche  o  audiovisive  o
sequenze di immagini in movimento di cui al titolo  II,  capo  I-bis,
previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.  In
nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei  diritti  dei
produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di  sequenze  di
immagini in movimento, nonche' dei produttori di opere  fonografiche,
potra' comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei
diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai
loro autori. Nel rispetto dell'autonomia  contrattuale  delle  parti,
tale estensione dovra' risultare da una esplicita pattuizione tra  di
esse.)) ((1)) 
  2. I termini di durata di protezione disciplinati nel  comma  1  si
applicano anche alle opere ed ai diritti non piu' protetti sulla base
dei termini previgenti ((, sempreche', per effetto  dell'applicazione
di tali termini, detti opere e diritti ricadano  in  protezione  alla
data del 29 giugno 1995.)) ((1)) 
  3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di  cui  al
comma 1 si applicano, salvo diverso  accordo  tra  gli  autori,  loro
eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli
articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale  20  luglio
1945, n. 440. 
  4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti  e  contratti
fatti o stipulati ((anteriormente al 29  giugno  1995))  ,  anche  in
deroga,  per  i  contratti  stipulati  dopo  il   30   giugno   1990,
all'articolo 119, terzo comma, della legge 22 aprile  1941,  n.  633,
nonche' i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in
conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve: 
    a) la distribuzione e la riproduzione  delle  edizioni  di  opere
cadute  in  pubblico  dominio  secondo  la   disciplina   previgente,
limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale  con
le quali la pubblicazione  e'  avvenuta,  effettuata  da  coloro  che
avevano intrapreso detta distribuzione  e  riproduzione  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione  e
riproduzione consentita senza corrispettivi  si  estende  anche  agli
aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede; 
    b)  la  distribuzione,  limitatamente  al  periodo  di  tre  mesi
successivo alla data di entrata in vigore della presente  legge,  dei
dischi  fonografici  ed  apparecchi  analoghi,  i  cui   diritti   di
utilizzazione  siano  scaduti  secondo  la   disciplina   previgente,
effettuata da coloro che hanno riprodotto  e  messo  in  commercio  i
predetti supporti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  5. Per quanto non disciplinato dai commi da  1  a  4,  l'attuazione
della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sara' informata  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo
della protezione; 
    b) saranno riconosciuti e  disciplinati  i  diritti  relativi  ad
opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo  la
scadenza di protezione del diritto d'autore,  nonche'  alle  edizioni
critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in  conformita'
alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della  direttiva,  nel  quadro
dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni; 
    c) saranno previste  disposizioni  transitorie  in  relazione  ai
rapporti giuridici sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al  fine  di
salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi; 
    d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto  conto  del
notevole prolungamento del termine di durata di  protezione  rispetto
alle altre categorie di opere, sara' introdotta in via permanente una
previsione di compenso non  rinunciabile  legata  alla  utilizzazione
dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti,  con
la  procedura  di  cui  all'articolo  4   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. 
  6. E' comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza
corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione
radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio  di
radiodiffusione che  ne  hanno  intrapreso  lo  sfruttamento,  ovvero
iniziata la realizzazione, anteriormente al 1 luglio 1995. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che
le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  del  presente  articolo  si
applicano a decorrere dal 29 giugno 1995. 
                              Art. 18.
                      (Parita' di trattamento).
   1.  Il  Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze,
la  Commissione  nazionale  per la parita' e le pari opportunita' tra
uomo  e  donna  di  cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonche' il
Comitato  nazionale  per  l'attuazione  dei  principi  di  parita' di
trattamento   ed   uguaglianza   di  opportunita'  tra  lavoratori  e
lavoratrici  di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno
o   piu'   regolamenti,   norme  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale  all'ordinamento  comunitario  e  per  la realizzazione dei
programmi  comunitari in materia di parita' di trattamento tra uomo e
donna, di pari opportunita' e di promozione di azioni positive.
   2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:
      a)  ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge,
le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di
diritto comunitario;
      b)  a  disporre le misure di attuazione di programmi comunitari
per le pari opportunita' e la promozione di azioni positive.
   3.  I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo
le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
Ministro  per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da
lui  delegato,  di  concerto  con  il Ministro competente, sentito il
parere  del  Consiglio  di Stato e delle Commissioni permanenti della
Camera  dei  deputati  e  del Senato della Repubblica, competenti per
materia.  I  pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni
dalla  richiesta;  decorso  tale  termine  i regolamenti sono emanati
anche in mancanza di detti pareri.
                              Art. 19.
              (Bilancio in forma abbreviata: attuazione
               della direttiva 94/8/CE del Consiglio).
   1.  L'articolo  2435-bis  del  codice  civile  e'  sostituito  dal
seguente:
   "ART.  2435-bis.  -  (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa'
possono  redigere  il  bilancio in forma abbreviata quando, nel primo
esercizio  o,  successivamente,  per  due  esercizi  consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
      1)  totale  dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni
di lire;
      2)  ricavi  delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di
lire;
      3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
   Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende
solo  le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole
e  con  numeri  romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere
detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle
voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
   Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal
numero  10)  dell'articolo  2426  e dai numeri 2) 3) 7) 9), 10), 12),
13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste
dal  numero  6)  dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale
dei debiti iscritti in bilancio.
   Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa   le   informazioni   richieste   dai   numeri  3)  e  4)
dell'articolo   2428,  esse  sono  esonerate  dalla  redazione  della
relazione sulla gestione.
   Le societa' che a norma del presente articolo redigono il bilancio
in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il
secondo   esercizio  consecutivo  abbiano  superato  due  dei  limiti
indicati nel primo comma".
   2.  Il  comma  1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Non  sono  soggette  all'obbligo indicato nell'articolo 25 le
imprese  controllanti  che,  unitamente alle imprese controllate, non
abbiano  superato,  per  due  esercizi  consecutivi, due dei seguenti
limiti:
      a)  19.000  milioni di lire nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali;
      b) 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni;
      c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio".
                              Art. 20.
           (Prestazione di servizi da parte di cooperative
                              sociali)
   1. L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  5. - (Convenzioni). - 1. Gli enti pubblici, compresi quelli
economici, e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, anche
in  deroga  alla  disciplina  in  materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono  le  attivita'  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
ovvero  con  analoghi  organismi aventi sede negli altri Stati membri
della  Comunita'  europea, per la fornitura di beni e servizi diversi
da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dell'IVA   sia  inferiore  agli  importi  stabiliti  dalle  direttive
comunitarie  in materia di appalti pubblici, purche' tali convenzioni
siano  finalizzate  a  creare  opportunita'  di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
   2.  Per  la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooper-
ative  sociali  debbono  risultare iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo  9,  comma  1.  Gli analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso
di  requisiti  equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale
albo  e  risultare  iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3,
ovvero  dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei
requisiti stessi.
   3.   Le   regioni   rendono   noti   annualmente,   attraverso  la
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee, i
requisiti  e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni
ai  sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi che
ne   abbiano   dimostrato   il  possesso  alle  competenti  autorita'
regionali.
   4.  Per  le  forniture  di beni o servizi diversi da quelli socio-
sanitari  ed  educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia
pari  o  superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in  materia  di  appalti  pubblici, gli enti pubblici compresi quelli
economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica,
nei  bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inser-
ire,  fra  le  condizioni  di  esecuzione,  l'obbligo  di eseguire il
contratto   con   l'impiego   delle   persone   svantaggiate  di  cui
all'articolo  4,  comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di
recupero  e  inserimento  lavorativo.  La verifica della capacita' di
adempiere  agli  obblighi suddetti, da condursi in base alla presente
legge,  non  puo'  intervenire  nel  corso  delle procedure di gara e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto".

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
CREDITO E RISPARMIO

                              Art. 21.
           (Servizi di investimento nel settore dei valori
             mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle
              imprese di investimento mobiliare e degli
                 enti creditizi: criteri di delega).
   1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   prevedere   che   la   prestazione   a   terzi,  a  titolo
professionale,  dei  servizi  d'investimento indicati nella sezione A
dell'allegato  alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di
investimento  ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad
esercitare le attivita' loro consentite dall'ordinamento vigente;
      b)  prevedere  che  le  imprese  di investimento autorizzate in
conformita'  alla  direttiva  93/22/CEE  possano prestare in Italia i
servizi   di   cui  all'allegato  alla  direttiva  stessa  in  libera
prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresi',
che  la  vigilanza  sulle  imprese  autorizzate  sia esercitata dalle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme
le  attribuzioni  delle  autorita'  italiane competenti in materia di
elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica
monetaria,  nonche'  di  costituzione,  funzionamento  e controllo di
mercati regolamentari;
      c)  definire  la  ripartizione  delle  competenze  tra la Banca
d'Italia  e  la  Commissione  nazionale  per  le  societa' e la borsa
(CONSOB),  ispirandola  ai  criteri  gia' previsti nel titolo I della
legge  2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformita' di disciplina
in  relazione ai servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti
nell'esercizio delle funzioni di controllo;
      d)  prevedere  che le autorita' italiane collaborino tra loro e
con  le autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si
applica  l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi
a  condizione  di  reciprocita',  con  le autorita' degli Stati terzi
preposte  alla  vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e
sulle imprese assicurative;
      e)  stabilire  le  condizioni  di  accesso  all'attivita'  e la
disciplina   delle   partecipazioni  al  capitale  delle  imprese  di
investimento,  ispirandole  a  criteri obiettivi e garantendo in ogni
caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;
      f)   stabilire  che  l'esercizio  dei  poteri  attribuiti  alle
autorita'  competenti  si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e
alla  correttezza  dei  comportamenti degli intermediari, alla tutela
degli  investitori,  alla  stabilita', alla competitivita' ed al buon
funzionamento  del  sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione  degli  intermediari  ed  alla  non  discriminazione tra gli
intermediari  ammessi  allo  svolgimento  di  uno  o  piu' servizi di
investimento;
      g)  prevedere  forme  di vigilanza regolamentare, informativa e
ispettiva,  riguardanti  l'adeguatezza  patrimoniale, il contenimento
del  rischio  nelle  sue  diverse  configurazioni,  le partecipazioni
detenibili,  l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni,  le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e
la  regolarita'  delle negoziazioni. Dovra', inoltre, essere prevista
la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;
      h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari,
ispirandola   ai  principi  di  cura  dell'interesse  del  cliente  e
dell'integrita'   del  mercato,  di  diligenza,  di  correttezza,  di
trasparenza  e  di equita'. Nella applicazione dei principi si dovra'
altresi'   tenere   conto   della   esperienza   professionale  degli
investitori;
      i)  nell'applicazione  dei principi si dovra' tener conto della
professionalita'  dei  promotori  finanziari,  anche  al  fine  della
consulenza  relativa  ai  servizi  finanziari  e  ai valori mobiliari
oggetto della sollecitazione fuori sede;
      l)  prevedere  che  i diritti degli investitori sui fondi e sui
valori   mobiliari   affidati   a  coloro  che  prestano  servizi  di
investimento  siano  distinti  da quelli delle imprese affidatarie ed
adeguatamente salvaguardanti anche attraverso l'eventuale affidamento
dei  fondi  e  dei  valori  mobiliari a soggetto depositari terzi. La
disciplina  delle  crisi  dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati  all'attivita' di intermediazione in valori mobiliari, in
particolare  mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento
a  provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonche'
a liquidazione coatta amministrativa;
      m)   prevedere   il   potere   delle  autorita'  competenti  di
disciplinare,  in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in
cui  le  transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei
mercati  regolamentati  italiani  devono  essere eseguite nei mercati
stessi;
      n)  prevedere  la  possibilita'  di  accesso  delle  imprese di
investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze
temporali  che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri
operatori.  Tali  soggetti  potranno acquistare la qualita' di membri
dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri
e delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
      o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in
modo  da  contemperare  le  esigenze di trasparenza ed efficienza dei
mercati  regolamentari  e il diritto dei clienti di poter valutare in
qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;
      p)  le  disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle direttive
93/6/CEE  e  93/22/CEE  la  disciplina vigente per lo svolgimento dei
servizi  di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere
con  atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla
Banca  d'Italia,  secondo  le  rispettive  competenze  normativamente
previste;
      q)  disciplinare,  secondo  linee  omogenee  e  in un'ottica di
semplificazione,  l'istituzione,  l'organizzazione e il funzionamento
dei   mercati   regolamentati,   prevedendo   organismi   di   natura
privatistica,  che  siano  espressione  degli intermediari ammessi ai
singoli   mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
autoregolamentazione     e     intervento,    nonche'    disciplinare
l'articolazione,  le competenze e il coordinamento delle autorita' di
controllo,  tenendo  conto  dei  principi in materia di vigilanza sui
mercati  contenuti  nella  legge  2  gennaio 1991, n. 1, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  e  nel  decreto del Presidente della
Repubblica   29  dicembre  1987,  n.  556,  e  relative  disposizioni
attuative;
      r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
3,  comma  1,  lettera  c),  della  presente  legge,  nel definire le
sanzioni    amministrative   pecuniarie   previste   per   assicurare
l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali
o  particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con
particolare  riguardo  all'applicazione  delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la responsabilita' delle
imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle
violazioni,  per  il  pagamento  delle sanzioni e per l'esercizio del
diritto  di  regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,  sotto il
profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti
cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni
di disposizioni in materia di servizi di investimento.
   2.  In  deroga  al  termine  indicato  all'articolo  1, comma 1, i
decreti  legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente
articolo  dovranno  essere emanati entro centoventi giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, al fine di dare pronta
attuazione   ai  principi  della  parita'  concorrenziale,  del  buon
funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti
nelle direttive stesse.
   3.  In  sede  di riordinamento normativo delle materie concernenti
gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e  mobiliari  e gli altri
aspetti  comunque connessi, cui si provvedera' ai sensi dell'articolo
8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle  gia'  comminate  da  leggi  vigenti  in  materia  bancaria  e
creditizia  per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'.
A  tal  fine  potra'  stabilirsi  che  non costituiscono reato e sono
assoggettate  a  sanzioni  amministrative  pecuniarie, sulla base dei
principi   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni,  e  fino  ad  un  ammontare  massimo  di lire trecento
milioni,  violazioni  per  le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta,  la  pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con
esclusione  delle  condotte  volte  ad  ostacolare  l'attivita' delle
autorita'   di  vigilanza  ovvero  consistenti  nella  produzione  di
documentazione   non   veritiera  ovvero  che  offendono  in  materia
rilevante il bene giuridico tutelato.
   4.  In  sede  di riordinamento normativo delle materie concernenti
gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e  mobiliari  e gli altri
aspetti  comunque  connessi  potra'  essere  altresi'  modificata  la
disciplina  relativa  alle  societa'  emittenti  titoli  sui  mercati
regolamentati,  con particolare riferimento al collegio sindacale, ai
poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo,
secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del  risparmio e degli
azionisti di minoranza.
                              Art. 22.
                  (Deroga a norme costituenti mezzo
                di restrizione dissimulata al libero
                      movimento dei capitali).
   1.  Nel  decreto-legge  28  giugno  1990,  n. 167, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo l'articolo 5
e' inserito il seguente:
   "ART.  5-bis. - 1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2
e  3  dell'articolo 4 non sussiste per gli investimenti, le attivita'
di   natura   finanziaria  ed  i  trasferimenti  operati  all'interno
dell'Unione  europea,  fatta  eccezione  per i trasferimenti da e per
l'Italia".
                              Art. 23.
                 (Sistemi di garanzia dei depositi:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e
del   Consiglio  sara'  informata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
      a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia
dei   depositi  tra  le  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'
bancaria;
      b)  prevedere  che  i  sistemi di garanzia dei depositi abbiano
natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e
agli interventi ricadano sulle banche aderenti;
      c)  attribuire  alla  Banca d'Italia il potere di autorizzare i
sistemi  di  garanzia  dei  depositi  e  di  emanare provvedimenti in
materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo
agli  obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del
sistema bancario;
      d)  individuare,  fra  quelle  indicate  nell'allegato  I  alla
direttiva,  le  ipotesi  nelle quali la garanzia prestata dai sistemi
puo'  essere  ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo
alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;
      e)  prevedere  il  potere  della  Banca d'Italia di prescrivere
adeguate forme di pubblicita' circa l'adesione ai sistemi di garanzia
dei  depositi, nonche' l'importo e la portata della copertura fornita
dai sistemi stessi;
      f)  prevedere  che  le  succursali  di  banche extracomunitarie
aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non
usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.
                              Art. 24.
       (Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo
            e diffusione del prospetto da pubblicare per
                l'ammissione di valori mobiliari alla
                  quotazione ufficiale di una borsa
                valori per quanto riguarda l'obbligo
                  di pubblicazione del prospetto).
   1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento
europeo  e del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  la  CONSOB stabilisce con propri
regolamenti  o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua
e  le  modalita'  di  pubblicazione,  nonche' di aggiornamento, delle
informazioni  e  dei  dati che devono essere messi a disposizione del
pubblico  e  tutte  le  ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove
essa  conceda  le  dispense  dalla  pubblicazione  del  prospetto per
l'ammissione a quotazione in borsa.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO III
PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

                              Art. 25.
              (Attuazione della direttiva 93/13/CEE del
            Consiglio concernente le clausole abusive nei
               contratti stipulati con i consumatori).
   1.  Dopo  il  capo  XIV  del titolo II del libro quarto del codice
civile, e' aggiunto il seguente:
                           "CAPO XIV-BIS.
                   DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE.
   ART.   1469-bis.   -   (Clausole   vessatorie  nel  contratto  tra
professionista   e  consumatore).-  Nel  contratto  concluso  tra  il
consumatore  ed  il professionista, che ha per oggetto la cessione di
beni  o  la  prestazione  di  servizi,  si  considerano vessatorie le
clausole  che,  malgrado  la  buona  fede,  determinano  a carico del
consumatore  un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
   In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore e'
la  persona  fisica  che  agisce  per  scopi  estranei  all'attivita'
imprenditoriale    o    professionale    eventualmente   svolta.   Il
professionista  e' la persona fisica o giuridica, pubblica o privata,
che,  nel quadro della sua attivita' imprenditoriale o professionale,
utilizza il contratto di cui al primo comma.
   Si  presumono  vessatorie  fino  a prova contraria le clausole che
hanno per oggetto o per effetto di:
      1)  escludere  o limitare la responsabilita' del professionista
in  caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da
un fatto o da un'omissione del professionista;
      2)  escludere  o limitare le azioni o i diritti del consumatore
nei  confronti  del  professionista  o  di  un'altra parte in caso di
inadempimento  totale  o  parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista;
      3)   escludere   o   limitare   l'opponibilita'  da  parte  del
consumatore  della  compensazione  di  un  debito  nei  confronti del
professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
      4)  prevedere  un  impegno  definitivo  del  consumatore mentre
l'esecuzione  della  prestazione del professionista e' subordinata ad
una  condizione  il  cui  adempimento  dipende  unicamente  dalla sua
volonta';
      5)  consentire  al  professionista  di  trattenere una somma di
denaro  versata  dal  consumatore  se  quest'ultimo  non  conclude il
contratto  o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di
esigere  dal  professionista  il doppio della somma corrisposta se e'
quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
      6)  imporre  al  consumatore,  in  caso  di  inadempimento o di
ritardo  nell'adempimento,  il  pagamento  di  una  somma di denaro a
titolo  di  risarcimento,  clausola penale o altro titolo equivalente
d'importo manifestante eccessivo;
      7)   riconoscere   al   solo  professionista  e  non  anche  al
consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire
al  professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata
dal  consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
      8)  consentire  al  professionista  di  recedere da contratti a
tempo  indeterminato  senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso
di giusta causa;
      9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza  del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare
la tacita proroga o rinnovazione;
      10)  prevedere  l'estensione  dell'adesione  del  consumatore a
clausole  che  non  ha avuto la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto;
      11)  consentire al professionista di modificare unilateralmente
le  clausole  del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o
del  servizio  da  fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso;
      12)  stabilire  che  il  prezzo  dei  beni  o  dei  servizi sia
determinato al momento della consegna o della prestazione;
       13)  consentire  al  professionista di aumentare il prezzo del
bene  o  del  servizio  senza che il consumatore possa recedere se il
prezzo   finale   e'   eccessivamente   elevato   rispetto  a  quello
originariamente convenuto;
      14)  riservare  al  professionista  il  potere  di accertare la
conformita'  del  bene  venduto  o  del  servizio  prestato  a quello
previsto   nel   contratto   o   conferirgli   il  diritto  esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
      15)  limitare  la  responsabilita'  del professionista rispetto
alle  obbligazioni  derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari  o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalita';
      16)   limitare   o   escludere   l'opportunita'  dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore;
      17)  consentire  al professionista di sostituire a se' un terzo
nei  rapporti  derivanti  dal contratto, anche nel caso di preventivo
consenso  del  consumatore,  qualora  risulti diminuita la tutela dei
diritti di quest'ultimo;
      18)  sancire  a  carico  del consumatore decadenze, limitazioni
della   facolta'   di  opporre  eccezioni,  deroghe  alla  competenza
dell'autorita'  giudiziaria,  limitazioni  all'allegazione  di prove,
inversioni  o  modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla
liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;
      19)  stabilire come sede del foro competente sulle controversie
localita'  diversa  da  quella  di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
      20)  prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un
obbligo  come  subordinati  ad  una  condizione sospensiva dipendente
della  mera  volonta'  del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente  efficace  del consumatore. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355.
   Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
a  tempo indeterminato il professionista puo', in deroga ai numeri 8)
e 11) del terzo comma:
      1)  recedere,  qualora  vi  sia  un  giustificato motivo, senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
      2)  modificare,  qualora  sussista  un  giustificato motivo, le
condizioni  del  contratto,  preavvisando entro un congruo termine il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
   Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
il professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia
un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma,
il  tasso  di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo
alla   prestazione  finanziaria  originariamente  convenuti,  dandone
immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal
contratto.
   I  numeri  8),  11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni
di  un  corso  e  di  un  indice  di  borsa  o di un tasso di mercato
finanziario   non   controllato   dal   professionista,   nonche'  la
compravendita  di  valuta  estera,  di assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
   I  numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole
di   indicizzazione   dei  prezzi,  ove  consentite  dalla  legge,  a
condizione   che  le  modalita'  di  variazione  siano  espressamente
descritte.
   ART.   1469-ter.   -   (Accertamento   della  vessatorieta'  delle
clausole).  -  La  vessatorieta'  di una clausola e' valutata tenendo
conto  della  natura  del bene o del servizio oggetto del contratto e
facendo  riferimento  alle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione  ed  alle  altre  clausole del contratto medesimo o di un
altro collegato o da cui dipende.
   La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene
alla  determinazione  dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza
del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile.
   Non  sono  vessatorie  le clausole che riproducono disposizioni di
legge  ovvero  che  siano riproduttive di disposizioni o attuative di
principi  contenuti  in  convenzioni internazionali delle quali siano
parti  contraenti  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o
l'Unione europea.
   Non  sono  vessatorie  le  clausole o gli elementi di clausola che
siano stati oggetto di trattativa individuale.
   Nel   contratto  concluso  mediante  sottoscrizione  di  moduli  o
formulari   predisposti   per   disciplinare   in   maniera  uniforme
determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere
di  provare  che  le  clausole,  o gli elementi di clausola, malgrado
siano  dal  medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto
di specifica trattativa con il consumatore.
   ART.  1469-quater.  -  (Forma  e  interpretazione).  - Nel caso di
contratti  di  cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte
al  consumatore  per  iscritto,  tali  clausole  devono sempre essere
redatte in modo chiaro e comprensibile.
   In   caso   di   dubbio   sul   senso  di  una  clausola,  prevale
l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.
   ART.  1469-quinquies.  -  (Inefficacia). - Le clausole considerate
vessatorie   ai   sensi  degli  articoli  1469-bis  e  1469-ter  sono
inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
   Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
      1)  escludere  o limitare la responsabilita' del professionista
in  caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da
un fatto o da un'omissione del professionista;
      2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti
del  professionista  o  di  un'altra  parte  in caso di inadempimento
totale   o   parziale   o   di  adempimento  inesatto  da  parte  del
professionista;
      3)  prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole
che  non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto.
   L'inefficacia  opera  soltanto  a vantaggio del consumatore e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
   Il  venditore  ha  diritto di regresso nei confronti del fornitore
per   i  danni  che  ha  subito  in  conseguenza  della  declaratoria
d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
   E'   inefficace   ogni   clausola   contrattuale  che,  prevedendo
l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese
extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della
protezione  assicurata  dal  presente  articolo, laddove il contratto
presenti  un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
   ART.   1469-sexies.  -  (Azione  inibitoria).  -  Le  associazioni
rappresentative  dei  consumatori e dei professionisti e le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in
giudizio  il  professionista  o  l'associazione di professionisti che
utilizzano  condizioni  generali di contratto e richiedere al giudice
competente  che  inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata
l'abusivita' ai sensi del presente capo.
   L'inibitoria  puo' essere concessa, quando ricorrono giusti motivi
di  urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di
procedura civile.
   Il  giudice  puo'  ordinare che il provvedimento sia pubblicato in
uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale".

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IV
FINANZE

                              Art. 26.
                   (Rimborsi IVA a non residenti).
   1. All'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, dopo il terzo
comma, e' inserito il seguente:
   "Sulle  somme  rimborsate  si applicano gli interessi nella misura
prevista  al  primo  comma  dell'articolo  38-bis, con decorrenza dal
centottantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata
la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra
la  data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data
della loro consegna, quando superi quindici giorni".
   2.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire  126  miliardi  per  l'anno  1995  ed in annue lire 6 miliardi a
decorrere  dall'anno  1996,  si  provvede a carico dello stanziamento
iscritto  al  capitolo  3501  dello stato di previsione del Ministero
delle  finanze  per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
                              Art. 27.
            (Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci
                   su strada: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/89/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome,  assicurare,  eventualmente  anche  con  la  modifica degli
elementi  di  base  dell'applicazione  della  tassa automobilistica e
dell'addizionale  5  per  cento,  che la tassazione complessiva sugli
autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti
tributi  non  sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e
sottocategoria  di  autoveicoli  dalla direttiva, avvalendosi, in via
transitoria, della facolta' di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale
gettito;
      b)  sopprimere  le  esenzioni  e  le riduzioni della tassazione
previste   dalle   disposizioni   vigenti  non  comprese  tra  quelle
consentite dalla direttiva;
      c)  prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei
valori  minimi comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in
ECU,  si  applichera'  in  ciascun  anno il valore dell'ECU del primo
giorno   lavorativo   del   mese  di  ottobre  dell'anno  precedente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO V
SANITA' E AMBIENTE

                              Art. 28.
           (Medicinali per uso umano: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/39/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   prevedere   che   il   Ministro  della  sanita'  trasmetta
annualmente  al  Parlamento una relazione sull'attivita' del servizio
di farmacovigilanza;
      b)  prevedere che il responsabile della immissione in commercio
di un medicinale sia stabilito nel territorio della Comunita' europea
precisando  che,  per  i  medicinali  gia'  autorizzati  alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo,  tale disposizione si
applica  in  occasione  del  rinnovo quinquennale dell'autorizzazione
all'immissione in commercio;
      c)  prevedere  che  la  Commissione  unica  del  farmaco di cui
all'articolo  7  del  decreto  legislativo  30  giugno  1993, n. 266,
predisponga  la  relazione di valutazione sui nuovi medicinali di cui
viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo
quanto stabilito dalla normativa comunitaria;
      d)   prevedere   che  le  tariffe  e  i  diritti  dovuti  dagli
interessati  per l'esame di domande di autorizzazione alla immissione
in commercio di medicinali o di domande di modifica di autorizzazioni
gia'  concesse  non  siano  inferiori  a un decimo ne' superiori a un
quinto  degli importi dei corrispondenti diritti dell'Agenzia europea
di valutazione dei medicinali;
      e) stabilire i requisiti minimi che devono possedere la persona
responsabile  della  farmacovigilanza  e  il  relativo servizio; tale
responsabile  deve  essere  persona  distinta  dal  responsabile  del
servizio  scientifico  previsto  dal  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  541,  ma  deve  essere posto in condizione di usufruire di
tutti  i  dati  di  tale  servizio;  la  persona  responsabile  della
farmacovigilanza  esercita  le  sue  funzioni anche con riguardo alle
specialita'  medicinali  la  cui  commercializzazione  e' affidata ad
altre   imprese,   ai   sensi  dell'articolo  7  del  citato  decreto
legislativo n. 541 del 1992;
      f)  prevedere  che  alle  modifiche  di minore rilevanza di una
autorizzazione  gia'  concessa  possa  provvedersi  mediante semplice
notifica  da  parte  dell'interessato, analogamente a quanto previsto
per  i  medicinali  disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del
Consiglio.
   2.  E'  istituito  presso  il  Ministero della sanita', nei limiti
degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato di previsione della spesa
dello  stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un
servizio   di   farmacovigilanza,   denominato  Dipartimento  per  la
valutazione  dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi
di  rilevazione  e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al
fine  di  assicurare  la  sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il
responsabile  del  Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e
scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro
della   sanita'   in   conformita'   a  quelli  richiesti  a  livello
internazionale  tra  i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza
con  le  aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto
superiore  di  sanita',  della  Commissione  unica  del  farmaco, del
Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie
locali,  delle  aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale,
delle  farmacie,  delle  associazioni  dei consumatori, delle aziende
produttrici   e   degli   informatori  scientifici  dei  farmaci.  Il
Dipartimento   provvede  oltreche'  all'espletamento  di  ogni  altra
funzione  in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici gia'
di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui
all'articolo  4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
2  febbraio  1994,  n.  196,  alla  elaborazione  di studi e ricerche
sull'utilizzazione  dei  farmaci,  sulla  epidemiologia  e eziologia,
sulla  farmacovigilanza  attiva  e  sulla  interpretazione  dei  dati
ottenuti  nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione
per  la  farmacoepidemiologia  da  destinare  alle  regioni.  Con  il
regolamento   che   definisce   l'ordinamento  delle  competenze  del
Dipartimento   sono  modificate  in  conformita'  le  competenze  del
Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'articolo 4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 196.
                              Art. 29.
              (Prodotti cosmetici: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/35/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere  che  il Ministero della sanita' raccolga dati da
trasmettere  annualmente  alla  Commissione  delle  Comunita' europee
sulle sperimentazioni di prodotti cosmetici effettuate su animali;
      b)  definire  il  profilo  professionale  del  valutatore della
sicurezza  del  prodotto  cosmetico,  prevedendo  il  regime di mutuo
riconoscimento  del diploma in ambito europeo cosi' come disciplinato
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
      c)  prevedere  che  la  responsabilita' della valutazione della
sicurezza  possa  essere  assunta dal direttore tecnico gia' previsto
dalla  legge  11 ottobre 1986, n. 713, qualora questo sia in possesso
dei requisiti di cui alla lettera b);
      d)  disciplinare  gli  obblighi  delle  aziende  produttrici  o
fornitrici  di  materie  prime  destinate  all'utilizzo  nei prodotti
cosmetici  per  fornire  le  informazioni  relative  alle  specifiche
fisico- chimiche e microbiologiche di dette materie prime, nonche' al
loro  profilo  tossicologico  ed al potere irritante ed allergizzante
del prodotto finito;
      e)   individuare   un  sistema  di  sorveglianza  sui  prodotti
cosmetici  diretto  a  evidenziare  e  a  raccogliere dati, nonche' a
valutare  gli  eventuali  effetti  indesiderati  provocati dalla loro
utilizzazione; l'autorita' preposta e a tal fine individuata provvede
a  raccogliere  le  informazioni  provenienti dalle singole regioni e
province autonome;
      f)  designare  gli  uffici  centrali competenti a richiedere le
informazioni  di  cui  al numero 12) paragrafi 1 e 4, dell'articolo 1
della direttiva 93/35/CEE;
      g)   prevedere   le   modalita'   che   consentano  l'immediata
individuazione  del  luogo ove le informazioni sul prodotto cosmetico
vengono depositate;
      h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, prevedere un organico sistema di
vigilanza   e  controllo  degli  stabilimenti  di  produzione  e  dei
magazzini  degli  importatori,  assicurando una effettiva prevenzione
sul territorio di competenza delle strutture sanitarie;
      i)  individuare le modalita' per l'applicazione della procedura
comunitaria  relativa  alle condizioni secondo cui un fabbricante per
ragioni  di  riservatezza possa richiedere la non iscrizione di uno o
piu' ingredienti nell'elenco previsto dalla normativa comunitaria;
      l)  individuare  le  modalita'  circa la corretta dichiarazione
dell'elenco  degli  ingredienti  da  riportare  sulle  confezioni dei
prodotti.
   2.  E'  fatto  obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze
previste  dal numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE, in
merito alla sperimentazione sugli animali.
                              Art. 30.
              (Dispositivi medici: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/42/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  porre  a  carico  delle  aziende  interessate  l'obbligo di
dimostrazione  della  corrispondenza  dei  dispositivi  ai  requisiti
prescritti;
      b)  limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti pubblici,
l'impiego dei dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche;
      c)  prevedere  l'obbligo,  da  parte  del personale sanitario e
delle  strutture  sanitarie  locali,  di informare tempestivamente il
Ministero  della  sanita'  degli  eventuali  difetti  o inconvenienti
correlati all'uso dei dispositivi;
      d)  prevedere  le opportune norme transitorie per i dispositivi
conformi alla normativa in vigore.
                              Art. 31.
                (Impiego di additivi negli alimenti).
   1.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministro  della  sanita'  adotta con decreti le
disposizioni  di attuazione delle direttive comunitarie in materia di
additivi  alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
suddetti  decreti,  cessa  il corrispondente divieto di impiego negli
alimenti  e  nelle  bevande  degli  additivi  previsti dalle seguenti
disposizioni:
      a)  articolo  4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto
1962, n. 1354;
      b) articolo 7, secondo comma, numero 5), e articolo 11, secondo
comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316;
      c)  articolo  2,  secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n.
623.
      d) articolo 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116;
      e)  articolo  37,  undicesimo comma, lettera b), e articolo 38,
primo  comma,  lettere  b)  e  c), del regio decreto-legge 15 ottobre
1925,  n.  2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e suc-
cessive modificazioni;
      f)  articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567;
      g)   articoli  8,  10  e  16,  primo  comma,  lettera  c),  del
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1958, n. 719, nonche' ogni altra disposizione in contrasto.
                              Art. 32.
                  (Igiene dei prodotti alimentari:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/43/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   stabilire  idonee  garanzie  a  tutela  della  salute  del
consumatore;
      b)  stabilire  le  procedure  per  l'adeguamento da parte delle
imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti;
      c)  prevedere  la  fissazione  di  criteri  microbiologici e di
controllo  della  temperatura per classi di prodotti alimentari anche
in applicazione di norme comunitarie;
      d)  promuovere  l'eleborazione  di  manuali  di corretta prassi
igienica  da  parte  dei settori dell'industria alimentare e di altre
parti interessate, prevedendo modalita' di valutazione degli stessi;
      e)  promuovere,  d'intesa  con le regioni e le unita' sanitarie
locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione
alimentare,  anche  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado, con la
partecipazione  dei  docenti  di materie scientifiche e di educazione
fisica,   nell'ambito   delle  attivita'  didattiche  previste  dalla
programmazione annuale;
      f)  prevedere  che  l'autorita'  incaricata  di  effettuare  il
controllo,   qualora   riscontri   la  mancanza  o  la  non  corretta
applicazione   dei   previsti   sistemi   di  autocontrollo,  proceda
all'accertamento   della  violazione  ai  fini  dell'applicazione  di
sanzioni  amministrative  e  che tale autorita' proceda altresi' alla
denuncia  alla  autorita'  giudiziaria  qualora il responsabile dello
stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non
abbia   eliminato   gli   inconvenienti   riscontrati   in   sede  di
autocontrollo  o  nel  corso  dei controlli effettuati da parte delle
competenti  autorita',  compromettendo la qualita' e la sicurezza del
prodotto  in  difformita'  dai  parametri igienico-sanitari stabiliti
dalle norme vigenti.
                              Art. 33.
            (Controllo ufficiale dei prodotti alimentari:
                         criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/99/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a) stabilire i requisiti e le modalita' dei sistemi di verifica
dei laboratori competenti per le attivita' di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari, provvedendo anche all'individuazione, sentite le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, degli
organismi  responsabili  della  valutazione  dei suddetti laboratori,
secondo i criteri stabiliti dalle norme europee;
      b)  stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  prevedano  ed  aggiornino  i  requisiti  professionali e
formativi, nonche' i criteri per il loro aggiornamento, del personale
dei   servizi   cui  compete  il  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari,  con  particolare  riguardo  al  personale  che opera nei
settori  della  chimica,  della  chimica  alimentare,  della medicina
veterinaria,  della  medicina,  della microbiologia alimentare, della
igiene  alimentare,  della  tecnologia  alimentare  e legislazione, e
definiscano  i  criteri  per  l'individuazione  delle  tipologie  del
personale   stesso  nonche'  i  requisiti  minimi  necessari  per  il
funzionamento dei laboratori;
      c)  definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del
personale  di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  i  requisiti  minimi
necessari per il funzionamento dei laboratori;
      d)  definire  i  criteri  e  le modalita' attraverso i quali le
regioni e le province autonome individuano i laboratori deputati alle
attivita'  di  controllo  ufficiale  dei prodotti alimentari che, per
motivi  di  complessita'  e  di  valutazione  costo-beneficio, devono
essere effettuate in particolari strutture;
      e)  prevedere  procedure  per l'attuazione del sistema di mutua
assistenza  amministrativa  in  materia  di  controllo  ufficiale dei
prodotti  alimentari,  di  scambio  di  informazioni  e  di ispezioni
congiunte con gli esperti dell'Unione europea.
                              Art. 34.
             (Medicinali veterinari: criteri di delega).
   1.   L'attuazione   delle  direttive  del  Consiglio  93/40/CEE  e
93/41/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti
di  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio rilasciate da altro
Stato membro;
      b)  evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande
di  autorizzazione  all'ammissione  in  commercio  di  un  medicinale
veterinario,  attraverso  idonei  meccanismi di coordinamento fra gli
Stati membri;
      c)  migliorare  la  collaborazione e lo scambio di informazioni
fra  gli  Stati  membri,  anche  attraverso  il  sistema nazionale di
farmacovigilanza;
      d)   prevedere   norme   transitorie  e  di  coordinamento  che
consentano   una   gestione  senza  soluzione  di  continuita'  delle
autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate secondo le
disposizioni  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 117, e il
proseguimento    dell'esame    delle    domande   di   autorizzazione
all'immissione   in   commercio  per  i  prodotti  da  biotecnologia,
presentate  anteriormente  al 1 gennaio 1995, secondo le disposizioni
del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.
                              Art. 35.
             (Controlli veterinari: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/118/CE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   garantire  il  funzionamento  del  sistema  dei  controlli
veterinari  assicurando  che  i  contributi  riscossi coprano i costi
effettivamente  sostenuti  per  l'attuazione  dei  controlli  e delle
ispezioni e utilizzando gli stessi per il potenziamento dei controlli
medesimi;
      b)  evitare  qualsiasi  forma  di  doppia imposizione, salva la
possibilita'  di  riscuotere  un  contributo  per  la lotta contro le
epizoozie  individuandone  l'entita' da vincolare alla attuazione dei
programmi di epidemiosorveglianza ed eradicazione delle malattie;
      c)   individuare   i   soggetti  obbligati  ai  versamenti  dei
contributi comunitari;
      d)  evitare  qualsiasi  restituzione  diretta  o  indiretta dei
contributi previsti, garantendo un normale regime di concorrenza;
       e)  prevedere  criteri  di  adeguamento  periodico dei livelli
contributivi ai costi effettivi.
                              Art. 36.
         (Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali
                  per animali: criteri di delega).
   1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE
della  Commissione  sara'  informata  ai  seguenti principi e criteri
direttivi:
      a)  assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo
per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;
      b)   prevedere  precise  modalita'  per  la  loro  destinazione
rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;
      c)  prevedere  idonee  ed  efficaci modalita' di vigilanza e di
controllo.
                              Art. 37.
           (Protezione degli animali: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  93/119/CE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   prevedere   l'individuazione   di   diverse  modalita'  di
abbattimento  o  di  macellazione  che  offrano  maggiori garanzie di
protezione per gli animali;
      b)  prevedere  idonee  modalita' di verifica delle procedure di
controllo e di ispezione localmente effettuate;
      c)  prevedere  idonee modalita' di vigilanza e controllo per le
operazioni di macellazione al di fuori dei macelli;
      d)  confermare  il  divieto  di  macellazione  al  di fuori dei
macelli se non nei casi previsti dalla normativa vigente.
                              Art. 38.
           (Classificazione, imballaggio ed etichettatura
           delle sostanze pericolose: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  92/32/CEE  del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione
della  direttiva  92/32/CEE,  la  disciplina  di  livello legislativo
concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze  pericolose nonche' i principi per la valutazione dei rischi
per  l'uomo  e  per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con
conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, e succes-
sive  modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24
novembre 1981, n. 927, e 20 febbraio 1988, n. 141;
   b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di
modifica  degli  allegati  alla  direttiva 67/548/CEE si provveda con
decreto  del  Ministro  della  sanita',  emanato  di  concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e con il
Ministro  dell'ambiente,  ogni  qualvolta  la nuova direttiva preveda
poteri  discrezionali  degli Stati membri per il proprio recepimento.
Il  predetto  criterio  dovra'  essere applicato anche alle direttive
comunitarie  gia'  emanate  ma  non  ancora recepite nell'ordinamento
italiano;
   c)  prevedere  che  le  spese  relative  alle prestazioni rese dal
Ministero  della  sanita'  e dall'Istituto superiore di sanita' siano
poste   a  carico  delle  imprese  notificatrici  di  nuove  sostanze
chimiche,  secondo  le  tariffe  e  le  modalita'  di  versamento  da
stabilire  con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro.
                              Art. 39.
             (Trasporti marittimi di merci pericolose o
                            inquinanti).
   1.  Il  Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese ad
attuare   la   direttiva   93/75/CEE  del  Consiglio,  relativa  alle
condizioni  minime  necessarie  per le navi dirette a porti marittimi
della  Comunita'  europea  o  che  ne  escono e che trasportano merci
pericolose  o  inquinanti,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri:
      a)  obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta
a porti marittimi della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci
pericolose o inquinanti, nonche' dello spedizioniere o del caricatore
di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e
sistemazione  a  bordo  delle  merci pericolose o inquinanti, nonche'
ogni  altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare
che  costituisca  una minaccia per la fascia costiera o per interessi
connessi;
      b)  collaborazione  con  le autorita' competenti di altri Stato
membro  per  la  prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e
costiere  dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o
inquinanti.
   2.  I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura
prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3.  I  regolamenti  di  cui  al presente articolo possono demandare a
decreti  ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3
e  4,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole
tecniche e modalita' di applicazione.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VI
LAVORO

                              Art. 40.
           (Licenziamenti collettivi: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della  direttiva  92/56/CEE  del Consiglio sara'
informata  all'obiettivo  dell'armonizzazione della disciplina recata
dalla  legge  23  luglio  1991, n. 223, di attuazione della direttiva
75/129/CEE  del  Consiglio,  integrando  la consultazione con l'esame
delle  possibili  misure  di  riqualificazione e di riconversione dei
lavoratori  licenziati,  nonche'  alla necessita' che gli obblighi di
informazione  e  consultazione  siano adempiuti indipendentemente dal
fatto  che  le  decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.
                              Art. 41.
                       (Abrogazione di norme).
   1.  La legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, e'
abrogata.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VII
PRODUZIONE INDUSTRIALE

                              Art. 42.
          (Norme sulla etichettatura dei prodotti tessili).
   1.  All'articolo  11  della  legge  26  novembre  1973, n. 883, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  si applicano ai
prodotti   tessili   provenienti  da  un  Paese  terzo  sottoposti  a
lavorazione   su   territorio   nazionale,   non  commercializzati  e
riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea".
                              Art. 43.
                      (Norme sugli imballaggi).
   1.  L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  relativa  agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere  norme  volte  alla prevenzione ed alla riduzione
dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli
scambi e distorsioni della concorrenza;
      b)   prevedere   la   costituzione   di   sistemi  aperti  alla
partecipazione   degli  operatori  dei  settori  interessati  e  alla
partecipazione  degli  enti  pubblici, ai fini della restituzione e/o
raccolta  degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il
principio della responsabilita' condivisa;
      c)  definire  strumenti  economici al fine di disporre di fondi
sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);
      d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di
capacita'  inerenti  al  recupero,  al  riciclaggio e agli sbocchi di
mercato per i materiali di imballaggio riciclati;
      e)  definire  modalita'  di incentivazione al riutilizzo, anche
attraverso  sistemi  di  cauzionamento  degli  imballaggi, nonche' le
misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;
      f)  definire  linee  guida  per  l'integrazione  dei  piani  di
gestione dei rifiuti;
      g)  elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della
riduzione   alla   fonte  dei  rifiuti  da  imballaggio,  soprattutto
attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
      h)  definire  le modalita' di analisi per la determinazione dei
metalli pesanti negli imballaggi;
      i) definire le modalita' di informazione agli utenti;
      l)  definire  modalita'  di incentivazione alla raccolta, anche
mediante  modifiche  alle  disposizioni  in  materia  di  tasse sullo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
      m)  adottare  ogni  misura  utile  al  fine dell'attuazione del
principio secondo il quale chi e' responsabile dell'inquinamento deve
assumersi gli oneri economici per la sua eleminazione;
      n)  prevedere  che  l'attuazione  della  direttiva non comporti
oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti
del settore pubblico allargato;
      o)  fissare  un  obiettivo di recupero da raggiungere in cinque
anni  del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo
del 50 per cento;
      p)  fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera o)
ed antro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento,
avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di
imballaggio,  garantendo  comunque un riciclo non inferiore al 15 per
cento in peso per ciascun materiale di imballaggio.
                              Art. 44.
            (Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188).
  1.  Il  titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal
seguente:  "Tutela  della  ceramica  artistica e tradizionale e della
ceramica di qualita'".
  2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "1.  La tutela della denominazione di origine delle produzioni di
ceramica  artistica  e  tradizionale,  ai  fini  della difesa e della
conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene
attuata   con   l'apposizione   del  marchio  "ceramica  artistica  e
tradizionale",  in  conformita' ad un disciplinare-tipo approvato dal
Consiglio  nazionale  ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle
altre  produzioni  ceramiche,  effettuate in conformita' all'apposito
disciplinare   approvato  dal  Consiglio  nazionale  ceramico,  viene
attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'".".
  3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale
e   di   qualita',  ha  l'obbligo  di  uniformare  le  procedure  per
l'acquisizione  del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione
italiana  in  materia;  il  Consiglio  nazionale  ceramico approva la
conformita'   ai   requisiti   del  prodotto  estero  attraverso  una
successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di
opposizione  da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore
estero  puo'  chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la
verifica.  In  caso  di utilizzo illecito del marchio, il comitato di
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
puo' disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda.
  4. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono tutelati
attraverso:
      a) il Consiglio nazionale ceramico;
      b) i comitati di disciplinare;
      c)  le  regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze;
      d)  i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e
tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2".
  5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Tutte le altre produzioni, purche' effettuate in conformita'
all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico,
sono considerate ceramica di qualita'".
  6.  All'articolo  3 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
    "3-bis. Vengono altresi' istituiti, presso il Consiglio nazionale
ceramico,  un  "registro  dei  produttori  di  ceramica  artistica  e
tradizionale"  e un "registro dei produttori di ceramica di qualita'"
destinati  alle  iscrizioni  dei  produttori ceramici di Paesi membri
dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta".
  7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
    "1.  E'  istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito
di  tutelare  la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il
patrimonio  storico  e  culturale  tradizionale nonche' i modelli e i
decori tipici, e la ceramica di qualita'".
  8.  La  lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio
1990, n. 188, e' sostituita dalla seguente:
    "c)  definisce  e  approva  il  disciplinare  di produzione della
ceramica di qualita';".
  9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dai seguenti:
    "3.  Le  spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei
registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei
comitati  di  disciplinare  di  cui all'articolo 7, sono a carico dei
richiedenti.
    3-bis.  Con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  adottato  di  concerto con il Ministro del tesoro,
sono  determinati  l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e
le  relative  modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra'
coprire  tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento
dei registri nonche' al funzionamento dei comitati di disciplinari".
  10.  All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
    "7-bis.  Il  Consiglio  nazionale  ceramico  nomina  un  apposito
comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con
le medesime finalita' dei comitati previsti nel presente articolo per
quanto  riguarda  l'attivita'  di  produttori di ceramica artistica e
tradizionale di cui al comma 3-bis dell'articolo 3.".
  11.  Il  comma 3 dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
e' sostituito dal seguente:
    "3.  Il  disciplinare  di  produzione  della ceramica di qualita'
viene definito dal Consiglio nazionale ceramico".
  12.  Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
il   secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  Consiglio
nazionale  ceramico  nel  disciplinare  per  la  ceramica di qualita'
prevede le modalita' relative al controllo".
  13.  Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
le  parole:  "Tutela  della  ceramica  artistica tradizionale e della
ceramica  italiana  di  qualita'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Tutela  della  ceramica  artistica  tradizionale e della ceramica di
qualita'".
                              Art. 45.
              (Prodotti a doppio uso militare e civile:
                         criteri di delega).
   1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
dare  attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla
decisione   del   Consiglio   dell'Unione   europea  n.  94/942/Pesc,
sull'esportazione  di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche
mediante  norme  di  riforma  della  legge  27 febbraio 1992, n. 222,
l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.
   2.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma 1 e' adottato nel
rispetto  delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
     a)   semplificare   e  snellire  i  procedimenti  amministrativi
previsti  dalla  legge  27 febbraio 1992, n. 222, ivi compresi quelli
volti   al   rilascio   delle   autorizzazioni  globali,  generali  o
specifiche;     definire    forme    semplificate    o    sostitutive
dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non
compresi  nell'elenco  previsto  dall'allegato  I  alla decisione del
Consiglio  dell'Unione  europea n. 94/942/Pesc, in ordine ai quali il
Ministero  del  commercio  con  l'estero  abbia  disposto,  ai  sensi
dell'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.  3381/94  del Consiglio;
prevedere  le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione
all'esportazione  nonche'  per  la revoca, per l'annullamento, per la
sospensione e per la modifica della stessa;
      b)   razionalizzare   le   competenze   delle   amministrazioni
interessate  con particolare riguardo all'attivita' di coordinamento,
di  istruttoria  e  di  controllo  attraverso  il rafforzamento delle
funzioni  ispettive  e  di  verifica;  procedere alla revisione della
composizione  del  comitato  consultivo e del comitato tecnico di cui
alla  legge  27  febbraio 1992, n. 222, e delle modalita' di rilascio
dei   relativi   pareri,   ulteriormente   definendo   le  rispettive
competenze;
      c)  prevedere efficaci misure di controllo sull'attivita' degli
esportatori  attraverso la conservazione dei registri e dei documenti
commerciali  per  un  periodo  non  inferiore a tre anni, consentendo
l'accesso  presso  gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e
assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente
sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso
finale  civile,  attraverso  il  coinvolgimento  delle rappresentanze
consolari all'estero e in conformita' alle indicazioni previste dalla
legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni;
      d)  ridefinire  le disposizioni sanzionatorie finali dei limiti
edittali   gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente  al  fine  di
adeguarle   alla   nuova   normativa,  tenendo  conto  della  diversa
potenzialita'  lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna infrazione
presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.
   3.   La   concessione   delle  formalita'  semplificate,  prevista
dall'articolo  6  del  regolamento  (CE) n. 3381/94 del Consiglio, e'
disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
                              Art. 46.
            (Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa
          alla procedura di informazione nel settore delle
              norme e delle regolamentazioni tecniche).
   1.  L'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  1. - (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della presente
legge,  nonche'  per  l'esercizio delle competenze di cui al decreto-
legge  30  giugno  1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:
      a)  "prodotto":  i  prodotti  di  fabbricazione industriale e i
prodotti agricoli;
      b) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un
documento  che  definisce le caratteristiche richieste a un prodotto,
quali  i  livelli  di  qualita'  o di utilizzazione, la sicurezza, le
dimensioni,  nonche'  le  prescrizioni  applicabili  al  prodotto per
quanto  riguarda  la  denominazione  di  vendita,  la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformita'. Sono
altresi' ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi
ai  prodotti  agricoli  ai  sensi  dell'articolo 38, paragrafo 1, del
Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea, i prodotti destinati
all'alimentazione  umana  e  animale,  nonche'  i medicinali definiti
dall'articolo  1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i
metodi  ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti,
quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
      c)  "altro  requisito":  un  requisito diverso da una specifica
tecnica,  imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare
dei  consumatori  o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita
dopo   la   commercializzazione,   quali   le   sue   condizioni   di
utilizzazione,   di   reimpiego   o  di  eliminazione,  qualora  tali
condizioni  possano influenzare in modo significativo la composizione
o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
      d)  "norma":  una  specifica tecnica, approvata da un organismo
riconosciuto  ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui
osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti
categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono
norme  internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe
a  disposizione  del  pubblico  rispettivamente  da un'organizzazione
internazionale,  da  un organismo europeo o da un organismo nazionale
di normalizzazione;
      e)   "programma   di   normalizzazione":  il  piano  di  lavoro
predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera d), contenente
l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;
      f)  "progetto di norma": il documento contenente il testo delle
specifiche  tecniche  per  una  determinata  materia, per la quale si
prevede  l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale
e che e' distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;
      g)  "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi
elencati nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE;
      h)   "organismo   nazionale   di  normalizzazione":  uno  degli
organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE;
      i)  "progetto  di  regola  tecnica":  il testo di una specifica
tecnica   o  di  altro  requisito,  comprendente  anche  disposizioni
amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte
degli  organi  competenti e che si trovi in una fase preparatoria che
permetta ancora di apportarvi degli emendamenti sostanziali;
      l)  "regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli
altri  requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso
si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o
altro   requisito,   la   cui   osservanza  e'  obbligatoria  per  la
commercializzazione  o  l'utilizzazione di un prodotto sul territorio
nazionale  o in una parte importante di esso, nonche' le disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
intese   a   vietare   la  fabbricazione,  la  commercializzazione  o
l'utilizzazione  di  un  prodotto  ad  eccezione  di  quelle indicate
all'articolo 9, comma 6.
   2. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:
      a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
che  fanno  riferimento  a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a
codici  professionali  o  di  buona prassi che si riferiscono, a loro
volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza
conferisce  una  presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate
dalle    suddette    disposizioni    legislative,   regolamentari   o
amministrative;
      b)  gli  accordi  facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e'
parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di
altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
      c)  le  specifiche  tecniche e gli altri requisiti connessi con
misure  di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo
di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o
di  altri  requisiti  ad  eccezione delle specifiche tecniche e degli
altri requisiti volti a finalita' di sicurezza sociale".
   2.  L'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  3.  -  (Nomine  di  rappresentanti dello Stato nel Comitato
della  Commissione  delle  Comunita'  europee). - 1. I rappresentanti
dello   Stato  italiano  in  seno  al  Comitato  permanente  previsto
dall'articolo  5  della  direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, sono
nominati   dal   Ministro   degli  affari  esteri,  su  designazione,
rispettivamente,   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni,   nell'ambito   dei   funzionari  delle  direzioni
generali   specificatamente   competenti   e   di  esperti  altamente
specializzati.
   2.  I  rappresentanti  di  cui  al  comma  1 coordinano la propria
attivita'  con  le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche
mediante  la  periodica  convocazione  di conferenze di servizi con i
rappresentanti delle amministrazioni interessate.
   3.   Possono   essere  designati,  di  volta  in  volta,  in  casi
particolari,  funzionari  di  amministrazioni  pubbliche  ed  esperti
altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al
Comitato di cui al comma 1".
   3.  L'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.  4.  -  (Organismi  italiani  di  normalizzazione) - 1. Ogni
modifica   degli   organismi   italiani  di  normalizzazione  di  cui
all'elenco  allegato  alla direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, e'
comunicata  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee dal Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  previo decreto
interministeriale  adottato  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri,  del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le
modifiche   entrano   in   vigore  alla  data  di  pubblicazione  del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
   2.  La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo
di  normalizzazione  ai  fini  della presente legge e' esercitata dal
Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  che  riferisce  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al
settore   dell'ingegneria  civile  e  strutturale,  d'intesa  fra  il
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  il  Consiglio superiore dei
lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici".
   4.  L'articolo 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART. 5. - (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle
amministrazioni pubbliche). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli
organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunita'
europee  e  i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della
Comunita'  europea,  nonche'  il  Comitato europeo di normalizzazione
(CEN),    l'Istituto   europeo   per   la   standardizzazione   nelle
telecomunicazioni  (ETSI)  e  il  Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica  (CENELEC)  sui  programmi  di  normalizzazione  e sui
progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di
una  norma  internazionale  o europea, indicando in particolare se la
norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero
la  trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando
in  tal  caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di
cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.
   2.  Le  informazioni  ricevute  dagli organismi di normalizzazione
degli  altri Stati membri della Comunita' europea, dal CEN, dall'ETSI
e   dal   CENELEC,   sono   trasmesse   dagli   organi   italiani  di
normalizzazione  all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al
settore  dell'ingegneria  civile  e  strutturale, al Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
   3.  Presso  il  Dipartimento  per il coordinamento delle politiche
comunitarie   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  viene
indetta,  con frequenza mensile, una riunione di coordinamento con le
amministrazioni pubbliche che presentano i progetti di regola tecnica
ad  applicazione  generale  per la cui emanazione o approvazione sono
competenti,  nonche'  i  testi definiti dei provvedimenti, al fine di
verificare la completezza dell'informazione che verra' trasmessa alla
Commissione   delle   Comunita'   europee   a   cura   del  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, anche in relazione
alla  eventuale  richiesta  di  procedura d'urgenza. Ogni progetto e'
corredato da apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che
ne   rendono   necessaria   l'adozione  e  dall'eventuale,  motivata,
richiesta di riservatezza, alla quale il Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato   si   conforma  nell'effettuare  la
trasmissione. I progetti contenuti in provvedimenti, anche con valore
o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del
Consiglio   dei  ministri  sono  presentati,  a  cura  dei  Ministeri
proponenti,  subito  dopo la loro approvazione da parte del Consiglio
dei ministri.
   4.  Se  il  progetto  di  regola  tecnica  fa  parte di una misura
prevista  in  atti comunitari diversi dalla direttiva 83/89/CEE, puo'
essere   comunicato  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee  in
conformita'   al  presente  articolo,  ovvero  secondo  la  procedura
prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal
caso  nella  comunicazione  e' espressamente dichiarato che la stessa
vale  anche  ai sensi della direttiva 83/189/CEE. Della comunicazione
e'   data  notizia  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   e  al  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
   5.   Se   il  progetto  di  regola  tecnica  mira  a  limitare  la
commercializzazione   o   l'utilizzazione  di  una  sostanza,  di  un
preparato  o  di  un  prodotto  chimico,  anche  per motivi di salute
pubblica  o  di  tutela  dei  consumatori  o  dell'ambiente,  esso e'
comunicato  unitamente  ad  un  promemoria relativo alla sostanza, al
preparato  o  al  prodotto,  ai prodotti di sostituzione conosciuti e
disponibili,  se  tali  informazioni  sono  disponibili, nonche' alle
conseguenze  per  la  salute  pubblica  o la tutela del consumatore o
dell'ambiente,  corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo
i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di
cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove
si  tratti  di  una sostanza gia' esistente, o di cui all'articolo 3,
paragrafo  2,  della  direttiva  92/32/CEE  nel  caso  di  una  nuova
sostanza.
   6.  La  procedura  di  notifica di cui al presente articolo non si
applica    alle    disposizioni    legislative,    regolamentari    e
amministrative,  o  agli  accordi  facoltativi di cui all'articolo 9,
comma 6".
   5.  L'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.   6.  -  (Comunicazione  delle  informazioni  da  parte  del
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le
informazioni  acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   nel   corso   della   procedura   comunitaria  di
informazione   nel  settore  delle  norme  e  delle  regolamentazioni
tecniche  sono  poste  a  disposizione  delle  altre  amministrazioni
pubbliche  interessate.  Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  definisce  le  modalita'  per  assicurare il flusso
delle  informazioni,  anche mediante sistemi di posta elettronica. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a
garantire  l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli
od   associati,  anche  attraverso  l'ausilio  di  adeguati  supporti
informatici   e  di  sportelli  al  pubblico,  aperti  a  cura  delle
amministrazioni regionali.
   2.  Le  osservazioni  elaborate  da  parte  delle  amministrazioni
statali,   relative  ai  progetti  di  norme  o  di  regole  tecniche
presentate  da  altri  Stati  membri, sono trasmesse alla Commissione
delle  Comunita'  europee  a  cura  del  Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato.  Tali  osservazioni  possono fondarsi
unicamente  sugli  aspetti  suscettibili  di costituire ostacolo agli
scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto".
   6.  L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
   "ART.   9.  -  (Differimento  della  messa  in  vigore  di  regole
tecniche). - 1. Le regole tecniche non possono essere messe in vigore
prima  del  termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto
alla Commissione delle Comunita' europee.
   2.  Se nel termine di cui al comma 1 il progetto di regola tecnica
e'  oggetto  di un parere circostanziato della Commissione, ovvero di
osservazioni  di  uno Stato membro della Comunita' europea, in quanto
suscettibile  di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei
beni,  la  messa  in  vigore della regola tecnica e' differita di sei
mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto. Nel caso in cui la
messa  in  vigore  riguardi una regola tecnica di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), il differimento e' di quattro mesi.
   3. Se nel termine di cui al comma 1 la Commissione notifica che la
regola  tecnica  riguarda  una proposta di direttiva o di regolamento
presentata  al  Consiglio  o  una  materia  oggetto  di  proposta  di
direttiva, di regolamento o di decisione ovvero notifica l'intenzione
di   presentare   al   Consiglio  una  proposta  di  direttiva  o  di
regolamento,  la  messa in vigore della regola tecnica e' rinviata di
dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1.
   4.  Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo
di sospensione di cui al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a
diciotto mesi.
   5.  La  sospensione  di cui ai commi 3 e 4 cessa se la Commissione
comunica  il  ritiro  della  proposta o del progetto o la rinuncia ad
adottare  un  atto  comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto
comunitario vincolante.
   6. Il presente articolo non si applica alle disposizioni legisla-
   tive,  regolamentari  ed amministrative o agli accordi facoltativi
      che:
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo
all'adozione di specifiche tecniche;
      b)   soddisfano   gli   impegni   derivanti   da   un   accordo
internazionale  che  da'  luogo  all'adozione  di specifiche tecniche
comuni nella Comunita';
      c)  fanno  uso  di clausole di salvaguardia previste negli atti
comunitari cogenti;
      d)   applicano  l'articolo  8,  paragrafo  1,  della  direttiva
92/59/CEE   del  Consiglio,  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
prodotti;
      e)  eseguono  una  sentenza  della  Corte  di  giustizia  delle
Comunita' europee;
      f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta
della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.
   7.  Il  presente  articolo non si applica alle regole tecniche che
vietano  la  fabbricazione  di  prodotti  senza ostacolarne la libera
circolazione  e  alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera  c).  I  commi 3 e 4 non si applicano alle regole tecniche di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
   8.  Il  presente  articolo  non si applica se l'adozione di regole
tecniche   e'  resa  necessaria  da  urgenti  motivi  dovuti  ad  una
situazione  grave ed imprevedibile attinente alla tutela della salute
delle  persone  e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla
sicurezza  o  per  ottemperare  ad  obblighi  derivanti  da  trattati
internazionali".
    7.  L'articolo  2  della  legge  21  giugno  1986,  n.  317, come
sostituito  dall'articolo  53, comma 1, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, e' abrogato.
                              Art. 47.
            (Procedure di certificazione e/o attestazione
                   finalizzate alla marcatura CE).
  ((  1.  Le  spese  relative  alle  procedure  di certificazione e/o
attestazione  per  l'apposizione  della  marcatura CE, previste dalla
normativa  comunitaria,  nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame  delle  istanze  presentate  per  le stesse finalita', sono a
carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione
europea. ))
  2.   Le   spese   relative   ((   alle   procedure  finalizzate  ))
all'autorizzazione  degli organismi ad effettuare le procedure di cui
al  comma  1  sono  a  carico  dei  richiedenti. Le spese relative ai
successivi  controlli  sugli  organismi  autorizzati sono a carico di
tutti  gli  organismi  autorizzati  per  la  medesima  tipologia  dei
prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
  3.  I  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di cui al comma 1, se
effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello
Stato,  e  dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata
del  bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  agli  stati  di  previsione dei
Ministeri  interessati  sui  capitoli  destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati
commi  e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono   essere   effettuati  dalle  autorita'  competenti  mediante
l'acquisizione  temporanea  a  titolo  gratuito dei prodotti presso i
produttori, i distributori ed i rivenditori.
  4.  Con  uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto  con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno  ogni  due  anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di
cui  al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da
organi  dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla
base  dei  costi  effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di
riscossione  delle  tariffe  stesse  e dei proventi a copertura delle
spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti
sono  altresi'  determinate  le  modalita' di erogazione dei compensi
dovuti,    in    base    alla   vigente   normativa,   al   personale
dell'amministrazione  centrale  o periferica dello Stato addetto alle
attivita'  di  cui  ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per
l'acquisizione   a   titolo   gratuito   e  la  successiva  eventuale
restituzione   dei   prodotti  ai  fini  dei  controlli  sul  mercato
effettuati  dalle  amministrazioni  vigilanti  nell'ambito dei poteri
attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei
prodotti  sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  5.  Con  l'entrata  in  vigore dei decreti applicativi del presente
articolo,  sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili emanate in
attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
  ((  6.  I  decreti  di  cui  al comma 4 sono emanati entro sessanta
giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di
recepimento   delle   direttive  che  prevedono  l'apposizione  della
marcatura  CE;  trascorso  tale  termine, si provvede con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica;  le
amministrazioni   inadempienti  sono  tenute  a  fornire  i  dati  di
rispettiva competenza )).
                              Art. 48.
              (Certificazione marchio CE per il settore
                  industriale: criteri di delega).
   1.  All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la
parte  in  cui  modifica ed integra direttiva comunitarie attuate con
leggi  e  con  atti  aventi forza ed efficacia di legge, si provvede,
fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
      a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge
18  ottobre 1977, n. 719, di recepimento della direttiva 73/23/CEE in
materia  di  armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati membri
relativamente  al  materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione;
      b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive
87/404/CEE   e   90/488/CEE   in   materia  di  armonizzazione  delle
legislazioni  degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici
a pressione;
      c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva
88/378/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;
      d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo  4  dicembre 1992, n. 475, di recepimento della direttiva
89/686/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale;
      e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo  29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della direttiva
90/384/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati  membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento
non  automatico,  prevedendo  che  il  Ministero  dell'industria, del
commercio   e  dell'artigianato  individui  gli  impieghi  di  scarsa
rilevanza  ai  fini  della tutela e della fede pubblica, da esonerare
dall'obbligo di verificazione periodica;
      f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo  14 dicembre 1992, n. 507, di recepimento della direttiva
90/385/CEE  in  materia  di  armonizzazione  delle legislazioni degli
Stati membri relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi.
   2.  All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per le
parti  in  cui  modifica ed integra direttive comunitarie attuate con
atti  di  natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi
dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
                              Art. 49.
           (Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio
              di unita' per la navigazione da diporto:
                         criteri di delega).
   1.  All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  si  provvede apportando le necessarie modifiche ed
integrazioni  alla  legge  11  febbraio  1971,  n.  50,  e successive
modificazioni,   per  adeguarla  alle  disposizioni  della  direttiva
stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  fissare  dei  limiti  di  abilitazione  alla navigazione in
relazione  alle  categorie  di  progettazione delle unita' da diporto
come previsto dalla direttiva;
      b)  adeguare le abilitazioni al comando delle unita' da diporto
ai limiti di cui alla lettera a);
      c)  adeguare le norme sulla costruzione delle unita' da diporto
alle disposizioni previste dalla direttiva;
      d)  adeguare  la  regolamentazione  nazionale a quanto previsto
dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;
      e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione,
sui  carichi  ammissibili  e  sulle  persone  trasportabili  a quanto
previsto dalla direttiva.
                              Art. 50.
           (Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per
           la prospezione, la ricerca e la coltivazione di
                  idrocarburi: criteri di delega).
   1.  Il  Governo e' delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data
di  entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei
seguenti criteri e principi direttivi:
      a)  promozione  della concorrenza attraverso l'abrogazione o la
modificazione delle norme che prevedono disparita' di trattamento tra
diversi   operatori   nei   settori   della   prospezione,   ricerca,
coltivazione  e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando,
entro  il  31  dicembre  1996,  parita'  di condizioni di accesso per
l'intero territorio nazionale;
      b)  soppressione,  entro  il  31  dicembre  1996, del regime di
esclusiva  per  la  ricerca,  la  coltivazione  e  lo  stoccaggio  in
giacimento  nelle  zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e
successive  modificazioni, e adozione entro la stessa data delle pro-
cedure   per   regolare   il  conseguente  regime  transitorio  nella
salvaguardia dei diritti quesiti;
      c)  predisposizione  e  adozione, entro il 31 dicembre 1996, di
procedure  idonee  a  garantire  agli  operatori  tutte le necessarie
condizioni per la parita' di accesso alle aree da assegnare;
      d)   armonizzazione   sull'intero  territorio  nazionale  della
disciplina  in  materia  di  aliquote  di prodotto della coltivazione
dovute  allo  Stato,  rideterminandone  l'entita',  le  modalita'  di
corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza
del  gettito  complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto
per  il  bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote dovute alle
regioni;
      e)  determinazione  per l'intero territorio nazionale di proce-
dure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicita' e
trasparenza;
      f)  definizione,  per il conferimento di permessi di ricerca di
idrocarburi  in  caso  di  concorso di domande per la stessa area, di
criteri  oggettivi  e  non  discriminatori, ivi comprese le capacita'
tecniche  ed  economiche  e  le  modalita' di svolgimento dei lavori,
anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche'
al ripristino dei luoghi.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VIII
TELECOMUNICAZIONI

                              Art. 51.
           (Apparecchiature terminali di telecomunicazione
            e apparecchiature delle stazioni terrestri di
          comunicazione via satellite: criteri di delega).
   1.   L'attuazione   delle  direttive  del  Consiglio  93/68/CEE  e
93/97/CEE,  per  le parti in cui modificano ed integrano la direttiva
91/263/CEE, attuata con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519,
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere  che le apparecchiature di telecomunicazioni e le
apparecchiature  delle stazioni terrestri di comunicazione via satel-
lite  possano  essere  immesse  sul  mercato  solo  se  munite  della
marcatura CE;
      b)  stabilire  le condizioni per l'immissione sul mercato e per
il   collegamento  alla  rete  pubblica  di  telecomunicazioni  delle
apparecchiature  delle stazioni terrestri di comunicazione via satel-
lite;
      c)  introdurre  sanzioni  per  le  ipotesi  di violazione delle
condizioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  nonche'  in materia di
pubblicita'   di   apparecchiature   non  approvate;  estendere  alle
apparecchiature  delle stazioni terrestri di comunicazione via satel-
lite  le  disposizioni  riguardanti  il  reciproco  riconoscimento di
conformita',  la  sorveglianza,  i  controlli e le misure cautelari e
sanzionatorie,  adottate con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.
519, in attuazione della direttiva 91/263/CEE;
      d)   stabilire   che  l'attestazione  di  conformita'  prevista
dall'articolo  10,  paragrafo  5,  della  direttiva 89/336/CEE non si
applica  alle apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione
del decreto da emanare ai sensi della lettera e);
      e)  disporre  il  recepimento  delle direttive 93/68/CEE, nella
parte  in  cui  modifica  la  direttiva  91/263/CEE, e 93/97/CEE, con
normativa  organica,  anche  sostituita  del  decreto  legislativo 29
dicembre  1992,  n.  519, tenendo conto delle disposizioni recate dal
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
                              Art. 52.
           (Compatibilita' elettromagnetica e conformita:
                         criteri di delega).
   1.   L'attuazione   delle   direttive   del  Consiglio  93/68/CEE,
limitatamente  alla compatibilita' elettromagnetica, e 93/97/CEE, che
integrano  e  modificano  la direttiva 89/336/CEE, sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
      a)  prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato
degli  apparecchi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo  4 dicembre 1992, n. 476, solo se muniti della prescritta
marcatura "CE";
      b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano
violate  le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a
vietare  l'immissione  nel  mercato  del  prodotto  non conforme o ad
assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio;
      c)  sancire  che  la  disposizione  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  4  dicembre  1992,  n. 476, non si applica alle
apparecchiature  delle stazioni terrestri di comunicazione via satel-
lite;
      d)  disporre  il  recepimento  delle direttive 93/68/CEE, nella
parte   in   cui  modifica  la  direttiva  89/336/CEE,  e  93/97/CEE,
limitatamente  all'articolo  8,  paragrafo 3, con normativa organica,
anche  sostitutiva  del  decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476,
tenendo  conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1 dicembre
1993,  n.  487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71.
                              Art. 53.
                   (Comunicazioni via satellite).
   1.  L'attuazione  della  direttiva 94/46/CE della Commissione, che
modifica  la  direttiva  88/301/CEE  e la direttiva 90/388/CEE, sara'
uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
      a)   prevedere  per  gli  operatori  economici  il  diritto  di
importare,    commercializzare,    allacciare    ed   installare   le
apparecchiature  delle stazioni terrestri per i collegamenti via sat-
ellite nonche' di provvedere alla manutenzione delle stesse;
      b)  disporre  la  soppressione dei diritti esclusivi e speciali
accordati  al gestore pubblico e riguardanti le attivita' di cui alla
lettera a);
      c)  stabilire  per  le apparecchiature delle stazioni terrestri
per  i  collegamenti  via  satellite nonche' per gli altri apparecchi
terminali   il   divieto  di  allacciamento  alla  rete  pubblica  di
telecomunicazioni  nei  casi  in  cui  essi  non  siano conformi alle
pertinenti  regolamentazioni  tecniche  comuni  o  non  sussistano  i
requisiti essenziali;
      d)  prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di
fornire  i  servizi  di  telecomunicazioni  diversi  dai  servizi  di
telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri;
      e)  disporre  la  soppressione dei diritti esclusivi e speciali
concernenti i servizi via satellite;
      f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per
la  gestione delle stazioni trasmittenti a terra nonche' il pagamento
di corrispettivi e contributi;
      g)  disporre  il  divieto  di  ogni  restrizione all'offerta di
capacita' del segmento spaziale;
      h) estendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune
integrazioni,  il  regime sanzionatorio previsto dalla legge 28 marzo
1991,  n.  109,  e  dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di
recepimento della direttiva 90/388/CEE.

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IX
RELAZIONI CON LA COMUNITA'

                              Art. 54.
          (Cooperazione con la Commissione delle Comunita'
                 europee in materia di concorrenza).
  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990,
n.  287,  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e del mercato, in
applicazione  dei  regolamenti  (CEE)  del  Consiglio  n.  17/62,  n.
1017/68,  n.  4056/86,  n.  3975/87  e  n.  4064/89,  in  materia  di
concorrenza, e' competente a provvedere:
    a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione
delle Comunita' europee;
    b)  alla  assistenza  da  prestare  agli agenti della Commissione
delle  Comunita'  europee  in  relazione  all'assolvimento  dei  loro
compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.
  ((  2.  Per  l'assolvimento  dell'incarico  di  cui  al comma 1, da
espletare  con  le  modalita'  previste  dalla normativa comunitaria,
l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato dispone dei
poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in
caso  di  opposizione  dell'impresa  interessata e su richiesta della
Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della
Guardia  di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi
dei  poteri  d'indagine  ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi)).
  3.  Gli  esiti  degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2
sono   destinati  esclusivamente  alla  Commissione  delle  Comunita'
europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.
  4.   L'Autorita'   garante   della   concorrenza   e  del  mercato,
nell'espletamento  delle  istruttorie di cui al titolo II della legge
10  ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari
della  Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facolta'
indicati  al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in
modo da non determinare oneri aggiuntivi.
  5.  L'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, in quanto
autorita'  nazionale  competente  in materia di concorrenza, applica,
fatto  salvo  quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre
1990,  n.  287,  gli  articoli  85,  paragrafo  1, ed 86 del Trattato
istitutivo  della  Comunita'  europea, utilizzando i poteri ed agendo
secondo  le  procedure  di  cui al titolo II, capo II, della medesima
legge  n.  287  del  1990.  L'Autorita'  informa la Commissione delle
Comunita'  europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora
la  Commissione  inizi,  con  riguardo alla medesima fattispecie, una
procedura a norma dei regolamenti comunitari.
                              Art. 55.
                        (Frodi comunitarie).
   1.   Ferma  restando  ogni  competenza  prevista  dalla  normativa
vigente,  al  fine  di  assicurare  un maggiore impulso all'azione di
contrasto  alle  frodi  comunitarie,  e'  istituito, nei limiti degli
stanziamenti  iscritti  nello  stato  di  previsione  della spesa del
Ministero  delle  finanze  -  rubrica  Guardia  di  finanza  -  e dei
contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia
di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.
   2.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione
concernenti  le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione
di repressione delle frodi comunitarie.
                              Art. 56.
                        (Fondo di rotazione).
   1.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  modifiche  all'articolo  9  del  regolamento  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,
intese  ad  aggiornare  le  procedure  di  pagamento  dei  contributi
nazionali  ivi  previste,  per un piu' efficace e tempestivo utilizzo
delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea.
   2.  Gli  anticipi,  a  favore  di  soggetti  privati,  sulla quota
nazionale  relativa  al  cofinanziamento  dei  programmi  di politica
comunitaria,  a  valere  sulle  risorse del fondo di rotazione di cui
all'articolo  5  della  legge  16  aprile  1987, n. 183, sono erogati
previo  rilascio di garanzia fideiussoria redatta in conformita' allo
schema approvato con decreto del Ministro del tesoro.
   3.  Il  fondo  di  rotazione  di  cui al comma 2 e' autorizzato ad
avvalersi  di  un apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto
presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalita'
che  saranno  stabilite  con decreti del Ministro del tesoro e per la
tipologia  di  intervento  ivi individuata, sia il trasferimento agli
aventi   diritto   delle  somme  in  ECU  versate  dalle  Istituzioni
comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in
ECU, all'Unione europea.
   4.  Presso  le  filiali  della Banca d'Italia sono aperti appositi
conti  correnti  infruttiferi  in ECU, intestati alle regioni ed alle
province  autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono, per
il  tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca d'Italia
ed  intestato  al  fondo  di  rotazione  di  cui al comma 2, le somme
versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le modalita' in-
dicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.
                              Art. 57.
                          (Aiuti di Stato).
   1.  Il  Ministro  per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea,  d'intesa  con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e fermo
restando  quanto  stabilito  dall'articolo  3,  comma  1, del decreto
legislativo  3 aprile 1993, n. 96, assicura l'unitarieta' d'indirizzo
per  la  tutela  degli  interessi  nazionali  nel settore degli aiuti
pubblici  sottoposto  al  controllo della Commissione delle Comunita'
europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della
Comunita'   europea,   curando   il  coordinamento  con  i  Ministeri
interessati  e  i  rapporti  con le regioni per definire la posizione
italiana   nei  confronti  delle  Comunita',  anche  in  applicazione
dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
                              Art. 58.
                  (Rappresentanze permanenti presso
                     Organismi internazionali).
  1.  Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo
comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29
dicembre  1990,  n.  428,  il numero massimo degli esperti inviati ad
occupare  un  posto  in  organico in rappresentanze permanenti presso
Organismi  internazionali  e'  elevato  da  venticinque  a  ventinove
unita'.
  ((2.  Del  contingente  aggiuntivo  di  cui  al comma 1 fanno parte
quattro  funzionari  regionali e delle province autonome nominati dal
Ministero  degli  affari  esteri su designazione della Conferenza dei
presidenti  delle  regioni e delle province autonome, collocati fuori
ruolo  e  inviati  in  servizio  presso  la Rappresentanza permanente
presso  l'Unione  europea. Presso la Rappresentanza permanente presso
l'Unione  europea  e' istituito, con le procedure di cui all'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
un  ulteriore  posto  in  organico,  nel  ruolo  degli esperti di cui
all'articolo  168  del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  18  del  1967,  cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un
funzionario  della  carriera  direttiva  appartenente ai ruoli di una
regione   o   provincia  autonoma,  designato  dalla  Conferenza  dei
presidenti  delle  regioni  e delle province autonome. Tale ulteriore
posto  conferma quello gia' istituito ai sensi dell'articolo 7, comma
2,  della  legge  4  dicembre  1993,  n.  491,  abrogata  dal comma 1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la
posizione e le funzioni originariamente stabilite.
  2-bis.  I  presidenti  delle  giunte  regionali  e  delle  province
autonome,  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
occasione  della  sessione  speciale  prevista dall'articolo 10 della
legge  9  marzo  1989,  n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le
questioni  di  particolare  interesse per le proprie amministrazioni,
che   ritengono   debbano   essere   presi  in  considerazione  nella
formulazione  delle  direttive  che  il  Ministro degli affari esteri
impartisce  alla  Rappresentanza  permanente d'Italia presso l'Unione
europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il
Governo   informa   le   Camere   delle  indicazioni  ricevute  dalle
amministrazioni territoriali.))
   3.  La  spesa  relativa alla istituzione dei posti da assegnare al
personale  delle amministrazioni regionali e delle province autonome,
nell'ambito  del  contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci
delle predette amministrazioni.
   4.  Le regioni nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
hanno  la  facolta'  di  istituire  presso  le sedi delle istituzioni
dell'Unione  europea  uffici  di  collegamento  propri o comuni ((con
altre  regioni  o  enti  appartenenti  all'Unione europea nell'ambito
della  cooperazione  transfrontaliera  o di accordi internazionali)).
Gli  uffici  regionali  e  provinciali  intrattengono rapporti con le
istituzioni  comunitarie  nelle materie di rispettiva competenza. Gli
oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei
rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome.
                              Art. 59.
              (Coordinamento interministeriale per gli
                      adempimenti comunitari).
   1.  Ai  partecipanti,  in qualita' di componenti o di personale di
segreteria,  alle riunioni della Commissione per il recepimento delle
direttive  comunitarie  di  cui all'articolo 19 della legge 16 aprile
1987, n. 183, continua a competere un gettone di presenza determinato
con  decreto  del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 febbraio 1996
                           SCALFARO
                        DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                        FANTOZZI, Ministro per il coordinamento delle
                                  politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: DINI
                             ALLEGATO A 
                                                (articolo 1, comma 1) 
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE 
                  OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA 
LIBERA CIRCOLAZIONE 
91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del  10  giugno  1991,  relativa
    alla prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  scopo  di
    riciclaggio dei proventi di attivita' illecite. 
93/83/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27  settembre  1993,  per  il
    coordinamento di alcune norme in materia di  diritto  d'autore  e
    diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e
    alla ritrasmissione via cavo. 
93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993,  concernente
    l'armonizzazione della durata di protezione del diritto  d'autore
    e di alcuni diritti connessi. 
94/80/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,  del  19  dicembre  1994,  che
    stabilisce le modalita' di esercizio del diritto  di  voto  e  di
    eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini  dell'Unione
    che  risiedano  in  uno  Stato  membro  di  cui  non   hanno   la
    cittadinanza. 
CREDITO E RISPARMIO 
93/6/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  del  15  marzo  1993,  relativa
    all'adeguatezza patrimoniale  delle  imprese  di  investimento  e
    degli enti creditizi. 
93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993,  relativa  ai
    servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari. 
94/19/CE: Direttiva del Parlamento, europeo e del Consiglio,  del  30
maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. 
FINANZE 
93/89/CEE: Direttiva del Consiglio, del  25  ottobre  1993,  relativa
    all'applicazione da parte  degli  Stati  membri  delle  tasse  su
    taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di  merci  su
    strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso
    di alcune infrastrutture. 
SANITA' E AMBIENTE 
92/32/CEE: Direttiva del  Consiglio,  del  30  aprile  1992,  recante
    settima  modifica  della  direttiva  57/548/CEE  concernente   il
    ravvicinamento delle disposizioni  legislative,  regolamentari  e
    amministrative relative alla classificazione,  all'imballaggio  e
    alla etichettatura delle sostanze pericolose. 
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta
    modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento
    delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai  prodotti
    cosmetici. 
93/39/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che  modifica
    le direttive  65/65/CEE,  75/318/CEE  e  75/319/CEE  relative  ai
    medicinali. 
93/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che  modifica
    le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento  delle
    legislazioni  degli   Stati   membri   relative   ai   medicinali
    veterinari. 
93/41/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che abroga la
    direttiva 87/22/CEE  per  il  ravvicinamento  delle  disposizioni
    nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di
    alta  tecnologia,  in  particolare  di  quelli   derivati   dalla
    biotecnologia. 
93/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i
    dispositivi medici. 
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno  1993,  sull'igiene
    dei prodotti alimentari. 
93/74/CEE:  Direttiva  del  Consiglio,   del   13   settembre   1993,
    concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini
    nutrizionali. 
93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993,  riguardante
    misure  supplementari  in  merito  al  controllo  ufficiale   dei
    prodotti alimentari. 
93/118/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  del  22  dicembre  1993,  che
    modifica la direttiva 87/73/CEE relativa al  finanziamento  delle
    ispezioni e dei controlli sanitari delle carni  fresche  e  delle
    carni di volatili da cortile. 
93/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre  1993,  relativa
    alla  protezione  degli  animali  durante   la   macellazione   o
    l'abbattimento. 
94/39/CE: Direttiva  della  Commissione,  del  25  giugno  1994,  che
    stabilisce un elenco degli usi  previsti  per  gli  alimenti  per
    animali destinati a particolari fini nutrizionali. 
LAVORO 
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che  modifica
    la direttiva 75/129/CEE, sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
    degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi. 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30
    maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di  esercizio
    delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione  di
    idrocarburi. 
94/62/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20
    dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 
TELECOMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONE CE 
93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che  modifica
    le direttive del  Consiglio  87/404/CEE  (recipienti  semplici  a
    pressione), 88/378/CEE  (sicurezza  dei  giocattoli),  89/106/CEE
    (prodotti    da    costruzione),    89/336/CEE    (compatibilita'
    elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi
    di protezione individuale, 90/384/CEE  (strumenti  per  pesare  a
    funzionamento non  automatico),  90/385/CEE  (dispositivi  medici
    impiantabili attivi) 90/396/CEE (apparecchi  a  gas),  91/263/CEE
    (apparecchiature  terminali  di   telecomunicazione),   92/42/CEE
    (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi
    o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato  ad  essere
    adoperato entro taluni limiti di tensione). 
93/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che  integra
    la direttiva 91/263/CEE del Consiglio  per  quanto  attiene  alle
    apparecchiature delle stazioni  terrestri  di  comunicazione  via
    satellite. 
94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
    giugno 1994, sul ravvicinamento delle  disposizioni  legislative,
    regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le
    imbarcazioni da diporto. 
94/46/CE: Direttiva della  Commissione,  del  13  ottobre  1994,  che
    modifica la direttiva 88/301/CEE e  la  direttiva  90/388/CEE  in
    particolare in relazione alle comunicazioni via satellite. 
                             ALLEGATO B 
                                                (articolo 1, comma 4) 
       ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA 
        PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI 
           PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA 
            SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI 
LIBERA CIRCOLAZIONE 
91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del  10  giugno  1991,  relativa
    alla prevenzione dell'uso del  sistema  finanziario  a  scopo  di
    riciclaggio dei proventi di attivita' illecite. 
93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993,  concernente
    l'armonizzazione della durata di protezione del diritto  d'autore
    e di alcuni diritti connessi. 
CREDITO E RISPARMIO 
93/6/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  del  15  marzo  1993,  relativa
    all'adeguatezza patrimoniale  delle  imprese  di  investimento  e
    degli enti creditizi. 
93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993,  relativa  ai
    servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari. 
94/19/CE: Direttiva del parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30
    maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. 
SANITA' E AMBIENTE 
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta
    modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento
    delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai  prodotti
    cosmetici. 
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno  1993,  sull'igiene
    dei prodotti alimentari. 
93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993,  riguardante
    misure  supplementari  in  merito  al  controllo  ufficiale   dei
    prodotti alimentari. 
93/118/CEE: Direttiva  del  Consiglio,  del  22  dicembre  1993,  che
    modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al  finanziamento  delle
    ispezioni e dei controlli sanitari delle carni  fresche  e  delle
    carni di volatili da cortile. 
93/119/CE: Direttiva del Consiglio, del 22  dicembre  1993,  relativa
    alla  protezione  degli  animali  durante   la   macellazione   o
    l'abbattimento. 
LAVORO 
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che  modifica
    la direttiva 75/129/CEE  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
    degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi. 
PRODUZIONE INDUSTRIALE 
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30
maggio 1994, relativa alle condizioni  di  rilascio  e  di  esercizio
delle autorizzazioni alla  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi. 
                             ALLEGATO C 
                                                         (articolo 4) 
                  ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE 
                        IN VIA REGOLAMENTARE 
89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989,  concernente
    il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative
    alle macchine. 
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica
    la  direttiva  89/392/CEE  concernente  il  ravvicinamento  delle
    legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 
93/53/CEE: Direttiva del  Consiglio,  del  24  giugno  1993,  recante
    misure comunitarie minime di lotta  contro  talune  malattie  dei
    pesci. 
93/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla
    definizione   e   all'utilizzazione   di   specifiche    tecniche
    compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la
    gestione del traffico aereo. 
93/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre  1993,  relativa
    alle condizioni minime necessarie per le  navi  dirette  a  porti
    marittimi delle Comunita' o che ne escono e che trasportano merci
    pericolose o inquinanti. 
94/9/CE: Direttiva del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23
    marzo 1994,  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
    degli  Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e  sistemi   di
    protezione   destinati   a   essere   utilizzati   in   atmosfera
    potenzialmente esplosiva. 
                             ALLEGATO D 
                                                         (articolo 5) 
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE 
                  DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA 
Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992,  che  modifica
    per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE
    relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano  i
    movimenti di equidi e le importazioni di  equidi  in  provenienza
    dai paesi terzi. 
Direttiva 93/19/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1993,  che  modifica
    la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro
    l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali  o
    ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita',
    nonche' la direttiva 91/683/CEE. 
Direttiva  93/26/CEE  della  Commissione,  del  4  giugno  1993,  che
    modifica la direttiva 92/471/CEE del Consiglio relativa a  taluni
    prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali. 
Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno  1993,  relativa
    alla produzione di nettari senza  l'aggiunta  di  zuccheri  o  di
    miele. 
Direttiva 93/48/CEE  della  Commissione,  del  23  giugno  1993,  che
    stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i  materiali
    di moltiplicazione delle piante da frutto  e  per  le  piante  da
    frutto  destinate  alla  produzione  di  frutti,  prevista  dalla
    direttiva 92/34/CEE del Consiglio. 
Direttiva 93/49/CEE  della  Commissione,  del  23  giugno  1993,  che
    stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i  materiali
    di moltiplicazione delle  piante  ornamentali  e  per  le  piante
    ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio. 
Direttiva 93/56/CEE  della  Commissione,  del  29  giugno  1993,  che
    modifica la direttiva 92/471/CEE del Consiglio relativa a  taluni
    prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali. 
Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993,  che  modifica
    la  direttiva  70/220/CEE  concernente  il  ravvicinamento  delle
    legislazioni degli Stati membri relative alle misure da  adottare
    contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli  a
    motore. 
Direttiva  93/61/CEE  della  Commissione,  del  2  luglio  1993,  che
    stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare  per  le
    piantine  e  i  materiali  di  moltiplicazione  di  ortaggi,   ad
    eccezione delle sementi, conformemente alla  direttiva  92/33/CEE
    del Consiglio. 
Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9  settembre  1993,
    relativa ai metodi di analisi necessari  per  i  controlli  della
    composizione dei prodotti cosmetici. 
Direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai
    succhi di frutta e taluni prodotti simili. 
Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del  29  settembre  1993,  che
    adegua   la   direttiva   70/156/CEE   del   Consiglio   relativa
    all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la
    lotta contro il marciume anulare della patata. 
Direttiva 93/86/CEE della Commissione, del 4  ottobre  1993,  recante
    adeguamento al progresso tecnico della direttiva  91/157/CEE  del
    Consiglio relativa  alle  pile  e  agli  accumulatori  contenenti
    sostanze pericolose. 
Direttiva 93/91/CEE della  Commissione,  del  29  ottobre  1993,  che
    adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio
    relativa  alla  sistemazione  interna  dei   veicoli   a   motore
    (identificazione di comandi, spie ed indicatori). 
Direttiva 93/102/CEE della Commissione, del 16 novembre 1993, recante
    modifica della direttiva 79/112/CEE  del  Consiglio  relativa  al
    ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  concernenti
    l'etichettatura  e  la  presentazione  dei  prodotti   alimentari
    destinati   al   consumatore   finale   nonche'   alla   relativa
    pubblicita'. 
Direttiva 93/112/CE della Commissione,  del  10  dicembre  1993,  che
    modifica la  direttiva  91/155/CEE  che  definisce  e  fissa,  in
    applicazione dell'articolo  10  della  direttiva  88/379/CEE,  le
    modalita' del sistema di  informazione  specifica  concernente  i
    preparati pericolosi. 
Direttiva 93/113/CE del Consiglio, del  14  dicembre  1993,  relativa
    all'utilizzazione e alla commercializzazione  degli  enzimi,  dei
    microorganismi  e  di  loro  preparati  nell'alimentazione  degli
    animali. 
Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, che modifica
    la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione
    degli animali. 
Direttiva 93/116/CE della Commissione,  del  17  dicembre  1993,  che
    adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva   80/1268/CEE   del
    Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore.
    Dodicesima direttiva 93/117/CE della Commissione, del 17 dicembre
    1993, che fissa i metodi d'analisi comunitari  per  il  controllo
    ufficiale degli alimenti per animali. 
Direttiva 94/1/CE della Commissione,  del  6  gennaio  1994,  recante
    adeguamento tecnico  della  direttiva  75/324/CEE  del  Consiglio
    concernente il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati
    membri relative agli aerosol. 
Direttiva  94/3/CE  della  Commissione,  del  21  gennaio  1994,  che
    stabilisce     una     procedura     per     la     notificazione
    dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo,
    proveniente da paesi terzi che  presenta  un  imminente  pericolo
    fitosanitario. 
Direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994, che adegua la
    direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa  al  coefficiente  di
    solvibilita'  degli  enti  creditizi  per  quanto   riguarda   la
    definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo". 
Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23
    marzo 1994, sul ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,
    regolamentari ed amministrative degli  Stati  membri  concernenti
    l'etichettatura dei materiali usati nelle  principali  componenti
    delle calzature destinate alla vendita al consumatore. 
Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23
    marzo   1994,   relativa   alle   misure   da   adottare   contro
    l'inquinamento atmosferico da emissioni di  veicoli  a  motore  e
    recante modifica della direttiva 70/220/CEE. 
Direttiva 94/13/CE del Consiglio, del 29 marzo 1994, che modifica  la
    direttiva 77/93/CEE concernente le misure  di  protezione  contro
    l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali  o
    ai prodotti vegetali e  contro  la  diffusione  nella  Comunita'.
    Direttiva 94/14/CEE della Commissione, del 29 marzo 1994, recante
    modifica della settima direttiva 76/372/CEE che  fissa  i  metodi
    d'analisi comunitari per il controllo  ufficiale  degli  alimenti
    per animali. 
Direttiva 94/15/CEE della Commissione, del 15  aprile  1994,  recante
    primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE
    del  Consiglio   sull'emissione   deliberata   nell'ambiente   di
    organismi geneticamente modificati. 
Direttiva 94/16/CEE  della  Commissione,  del  22  aprile  1994,  che
    modifica la  direttiva  74/63/CEE  del  Consiglio  relativa  alle
    sostanze ed ai prodotti indesiderabili  nell'alimentazione  degli
    animali. 
Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  30
    maggio  1994,  che  modifica  la  direttiva  80/390/CEE  per   il
    coordinamento  delle  condizioni  di   redazione,   controllo   e
    diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori
    mobiliari alla quotazione  ufficiale  di  una  borsa  valori  per
    quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto. 
Direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  30
    giugno  1994,  che  stabilisce  la  dodicesima   modifica   della
    direttiva  76/769/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle
    disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative  degli
    Stati  membri  relative  alla  limitazione  dell'immissione   sul
    mercato e dell'uso di talune  sostanze  e  preparati  pericolosi.
    Direttiva 94/29/CE del Consiglio, del  23  giugno  1994,  recante
    modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE  e  86/363/CEE
    che fissano le quantita' massime di  residui  di  antiparassitari
    rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti  alimentari
    di origine animale. 
Direttiva  94/30/CE  del  Consiglio,  del  23  giugno  1994,  recante
    modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le
    percentuali massime di residui di antiparassitari su e in  alcuni
    prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e  che
    prevede la stesura di un elenco di percentuali massime. 
Direttiva  94/38/CE  della  Commissione,  del  26  luglio  1994,  che
    modifica gli  allegati  C  e  D  della  direttiva  92/51/CEE  del
    Consiglio,  relativa  ad   un   secondo   sistema   generale   di
    riconoscimento della formazione  professionale,  che  integra  la
    direttiva 89/48/CEE. 
Direttiva  94/41/CE  della  Commissione,  del  18  luglio  1994,  che
    modifica la direttiva 70/524/CEE  del  Consiglio,  relativa  agli
    additivi nell'alimentazione degli animali. 
Direttiva 94/42/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica la
    direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria  in
    materia di scambi intracomunitari di animali delle specie  bovina
    e suina. 
Direttiva 94/44/CE della Commissione,  del  19  settembre  1994,  che
    adegua  al  progresso  tecnico  la   direttiva   82/130/CEE   del
    Consiglio, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli
    Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad  essere
    utilizzato in atmosfera potenzialmente  esplosiva  nelle  miniere
    grisutose.