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Ordinanza del 5 dicembre Tribunale di Padova

Illegittima l’esclusione dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a beneficiare dell' assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

     

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

    A scioglimento della riserva che precede, letti gli atti ed i documenti di causa:
Premesso che il ricorrente *****, titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, lamenta ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e 700 cpc la condotta discriminatoria tenuta dal Comune di S. Giorgio delle Pertiche, che gli ha negato con note del 17.02.2011 e del 14.09.201 il beneficio dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori richiesto in rispettivamente agli anni 2010 e 2011 con istanze del 20.10.2010 e del 13.09.2011.
    Che le controversie in materia di discriminazione di cui all'art. 44  del D.Lgs. 286/98 sono regolate dal rito sommario di cogizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. n.150/2011;
    Rilevato che il diniego dell'Amministrazione Comunale di S. Giorgio delle Pertiche viene espressamete ricondotto al parere negativo appositamente fornito dall'INPS;
    Osservato che l'art. 65 della L. n. 448/1998 ha introdotto una prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore calcolato di anno in anno mediante l'indicatore della situazione economica (ISE), beneficio esteso dall'art. 80 della L. 388/2000 ai nuclei familiari in cui il soggetto richiedente sia cittadino comunitario;
    Che l'assegno di cui si discute viene concesso dai Comuni di residenza ed erogato dall'INPS sulla base degli specifici elenchi predisposti dagli stessi Comuni;
    Che l'art. 11 commi 1° e 4° della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, garantisce a questi ultimi lo stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda le prestazioni sociali l'assistenza sociale e la protezione sociale, e prevede che gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole "prestazioni essenziali"
    Che il D. Lgs. 3/2007 ha recepito la predetta Direttiva, sostituendo l'art. 9 del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs.286/1998), disponendo al novellato comma 12° lett. C, che il titolare di permesso per lungo soggiornanti, effettivamente residente sul territorio nazionale, può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale di previdenza sociale, salvo deroghe espresse, deroghe mai intervenute a carico degli stranieri lungo soggiornanti (invero, non risulta che il legislatore italiano abbia espressamente provveduto a definire precise esclusioni a carico degli stranieri lungo soggiornanti in forza della predetta norma);
    Che è pacifica la natura di prestazione sociale dell'assegno in questione, e non contestata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti (permesso CE per lungo soggiornanti, residenza in Italia, nucleo familiare con almeno tre figli minori) richiesti dalla normativa per la concessione del beneficio, sicchè, deve ritenersi discriminatoria la condotta del Comune di S. Giorgio delle Pertiche, che non ha accolto le istanze perchè l'assegno in questione spetterebbe solo ai cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato.
    Cge, come rilevato in precedenza, l'assegno viene concesso dai Comuni, ma è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni, sicchè, quale Ente pagatore, pure l'Inps è legittimato passivo (anche in considerazione del fatto che l'Istituto previdenziale ha avuto un ruolo determinante quanto all'individuazione delle ragioni del diniego da parte dell'Ente

P.Q.M.

    Ordina al comune di S. Giorgio delle Pertiche ed all'Inps di cessare la condotta discrininatoria riservata in modo diretto ed indiretto al ricorrente *****, attivandosi rispettivamente il primo per riconoscere ed il secondo per corrispondere subito allo stesso ricorrente, in relazione agli anni 2010 e 2011, la prestazione sociale denominata "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" di cui all'art. 65 L. 448/1998 con decorrenza rispettivamente dalle istanze del 20.10.2010  e del 13.9.2011 oltre accessori come per legge.
    Condanna i resistenti Comune di S. Giorgio delle Pertiche ed Inps a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura del 50% ciascuno, spese che liquida in complessivi euro 1.800,00 (di cui euro 50,00 per esborsi, euro 800,00 per diritti ed il resto peonorari) oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi

Il Giudice
dr. Umberto Dosi

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Padova
il 5 dicembre 2011

 

Domenica, 11 Dicembre 2011

 
 
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