Martedì, 6 Dicembre 2011| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Sentenza n. 24389 del 18 novembre 2011 Corte Cassazione

Espulsione e trattenimento nel C.i.e. - privo di documenti e permesso di soggiorno - persona pericolosa per la pubblica sicurezza in quanto condannato per reati di terrorismo internazionale

     

CORTE DI CASSAZIONE



Premesso in fatto
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 270 bis c.p.), convalidando con lo stesso atto l'ordine del secondo di trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in Roma, sino all'esito del procedimento in corso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che aveva raccomandato di sospendere l'esecuzione dell'atto espulsivo.

Il giudice di pace ha ritenuto esservi i presupposti degli 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non avendo il ricorrente dimostrato di essere in regola con il permesso di soggiorno e in possesso di passaporto con visto di ingresso in Italia, per cui il Prefetto non poteva che disporre l'espulsione, essendo lo straniero privo di titolo legittimante la sua presenza in Italia. Il principio di legalità ha imposto al Prefetto l'espulsione, escludendo che il provvedimento cautelare emesso in sede sopranazionale dalla Corte dei diritti dell'uomo, su ricorso dello stesso ***** contro l'Italia, potesse impedire l'esecuzione dell' espulsione, per la quale correttamente il questore aveva disposto l'accompagnamento presso un C.I.E., per gli accertamenti necessari a dar luogo all'accompagnamento alle frontiere.

I motivi di ricorso sono quattro: 1) violazione dell'legge n. 130 del 2 agosto 2008, di ratifica del Trattato di Lisbona, cui il giudice italiano deve adeguarsi, così come ai principi espressi a Strasburgo nella lettura dai giudici sopranazionali della Convenzione dei diritti dell'uomo. Nel caso esisteva già un intervento cautelare del giudice sopranazionale, in base al quale il giudice interno non poteva che sospendere cautelarmente ogni procedura in corso dinanzi ad esso, in ragione dei procedimenti sopranazionali relativi agli stessi atti relativi a stranieri.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo vi era la procedura n. 9961 del 2010, M. c. Italia, per cui la sospensiva della Corte europea avrebbe imposto un provvedimento analogo di sospensione della espulsione, fino all'esito del giudizio sopranazionale.

DIRITTO

Il giudice di pace, con il decreto in calce al verbale di udienza del 3 maggio 2010, ha motivato correttamente il rigetto del ricorso contro la espulsione perché, indipendentemente dalle modalità di ingresso del ***** in Italia, all'atto della scarcerazione egli era privo di permesso di soggiorno, per cui ben poteva essere destinatario di un provvedimento di espulsione. Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato e da rigettare, sussistendo la motivazione del decreto impugnato in questa sede, con conseguente rigetto del secondo motivo che chiede la cassazione del provvedimento di merito solo perché sarebbe formale la motivazione di esso, che rileva comunque circostanze vere e ostative alla permanenza in Italia dello straniero come la mancanza del permesso di soggiorno o del passaporto e del visto di ingresso; altrettanto è a dire per il terzo motivo di ricorso anche esso manifestamente infondato in quanto appare solo formale la censura del mancato uso dell'espressione accoglie o respinge il ricorso, cui fa espresso riferimento anche l'art. 13 della L. 286 del 1998, dal momento che la convalida del provvedimento di accompagnamento presso il C.I.E. del ricorrente, espressamente decisa dal giudice adito, implica il rigetto del ricorso contro l'espulsione.

In sostanza, il trattenimento disposto dal questore comporta certamente una sorta di sospensione che conforma le scelte delle autorità amministrative di adeguarsi alla misura cautelare della Corte di Strasburgo, di cui non viene precisata la natura e il contenuto nel ricorso stesso che, per tale profilo, appare non autosufficiente e deve dichiararsi inammissibile.

In sostanza, nella fattispecie, non è stata adottata una espulsione collegata alla particolare pericolosità dello straniero di cui all'art. 375 n. 1, c.p.c."

Considerato in diritto

Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, non condivide gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, con particolare riferimento all'affermata natura dell'espulsione ritenuta disposta solo per la irregolare presenza in Italia del *****
Dato che è valida la nomina dei difensori che hanno redatto il ricorso su foglio separato e allegato con firma autenticata dalla Direzione della casa circondariale di Benevento che ne garantisce l'autenticità comprovando l'anteriorità al ricorso e la specialità della procura, a prescindere dal contenuto di essa, l'impugnazione è per tale profilo pienamente ammissibile.
Il ricorso deve essere accolto perché dagli atti di causa è emerso che il ricorrente non è stato espulso in via amministrativa perché irregolarmente presente in territorio italiano, ma in quanto ritenuto "persona pericolosa per la pubblica sicurezza in quanto condannato per reati di terrorismo internazionale", come dimostra pure il provvedimento cautelare rivolto alle autorità amministrative della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
L'assoluta mancanza di ogni motivazione del provvedimento impugnato in ordine a tale profilo dell'espulsione, disposta ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. e del D. Lgs. n. 286 del 1998 comporta l'omesso controllo dal giudice di pace della sussistenza dei presupposti di fatto dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dall'art. 1 della legge 27.12.1956 n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3.8.1988 n. 327 (cfr. nello stesso senso Cass. sez. 6 ord. 27 luglio 2010 n. 17585 con l'analitica indicazione di tali presupposti).

La mancanza di tali elementi di individuazione della pericolosità dello straniero nella motivazione del provvedimento impugnato, impone l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso perché manifestamente fondati, pur essendovi nel decreto del giudice le generalità del ricorrente, a differenza di quanto denunciato con il primo motivo di impugnazione.

Il terzo motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento dei primi due, così come quello della pregiudizialità delle pronunce della Corte di Strasburgo nella presente causa, con riferimento ai provvedimenti cautelari adottati in quella sede destinati alle autorità amministrative addette al controllo degli stranieri.

In conclusione il ricorso deve essere accolto perché manifestamente fondato nei suoi primi due motivi e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio della causa al giudice di pace di Benevento in persona di diverso giudicante, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, che, per la soccombenza, devono porsi a carico degli intimati in questa sede.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso poiché dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al giudice di pace di Benevento in persona di diverso giudicante anche per le spese della presente fase

 

Venerdì, 18 Novembre 2011

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »