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Sentenza n. 25963 del 05 dicembre 2011 Corte di Cassazione

Straniero - espulsione - convivenza con un parente italiano entro il quarto grado minore di età

     

CORTE DI CASSAZIONE

 
Ritenuto in fatto e in diritto

1.- La Prefettura di Milano ha proposto ricorso per cassazione - affidato a un solo motivo - contro il decreto depositato il 2.2.2009 con il quale il Giudice di pace di Milano ha accolto l'opposizione proposta da *****. nei confronti del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Secondo il giudice del merito, poiché il ricorrente conviveva con la nipotina (figlia minore della propria sorella, coniugata con un cittadino italiano) avente cittadinanza italiana (all'epoca di sette mesi), era applicabile il divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 286/1998.

L'intimato non ha svolto difese.

Nei termini di cui all'art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

2.- L'Amministrazione ricorrente denuncia violazione di legge e formula il quesito: <>.

2.1.- Secondo la giurisprudenza della S.C. <>.

La più recente Cass. 567/2010, poi, ha fatto riferimento all'esigenza {esclusa in quel caso perché non dedotta) di tutela dell'<>.

Ancora più di recente questa Sezione (Cass., 23 settembre 2011 n. 19464, non ancora massimata) , dopo avere dato atto che nella fattispecie decisa la volontà di mantenere il rapporto di convivenza era stata manifestata sia dal minore che dai genitori dello stesso, ha ritenuto operante il divieto di cui all'art. 19 T.U.I.

2.2.- La dottrina ha evidenziato che la Convenzione di New York sui diritto del fanciullo del 2 0 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991, all'art. 12, introduce l'obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di "fanciullo capace di discernimento" e "tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità" prevedendo, peraltro, che il minore possa essere ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite di un rappresentante o di un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale".

Nella concreta fattispecie il parente di nazionalità italiana dello straniero espulso aveva, all'epoca, sette mesi.

Dal provvedimento impugnato si evince che il ricorso dello straniero è stato accolto perché in virtù della disposizione di cui all'art. 19 n. 2, lett. C) T.U.I. -nel testo vigente ratione temporis - è vietata l'espulsione dello straniero convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana e il ricorrente ha fornito la prova di essere convivente con la figlia minore della propria sorella, coniugata con un cittadino italiano. Inoltre, la volontà di mantenere la convivenza con il parente entro il quarto grado era stata "chiaramente espressa dai genitori del minore". Ciò è quanto basta (rapporto di parentela entro il quarto grado e convivenza volontaria con il parente) per ritenere sussistente il divieto di cui all'art. 19 n. 2 lett. C) T.U.I., nel testo applicabile ratione temporis. In tali sensi deve essere disatteso il precedente orientamento espresso da Cass. 567/2010, secondo il quale verrebbe in rilievo, nell'applicazione della norma in questione, l'esigenza di tutela dell'<
Infatti, le norme che tutelano i minori, nell'ambito del d.lgs. n. 286/1998, sono dettate dagli artt. 31, 32 e 33 e il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato dall'art. 3 0 del cit. d.lgs. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso.

 

Mercoledì, 7 Dicembre 2011

 
 
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