REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.5053/2008 Reg.Dec. N. 4352 Reg.Ric. ANNO 2007 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4352 del 2007
proposto dal sig. Ousaid Abdelaziz, rappresentato e difeso dagli Avvocati Catia
Salvataggio e Andrea Manzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
secondo in Roma, alla Via Confalonieri, n. 5;
c o n t r o
- il Ministero dellĠinterno, in persona
del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura
Generale dello Stato e con la stessa domiciliato in Roma, alla Via dei
Portoghesi, 12;
- la Questura della Provincia di Treviso,
in persona del Questore, non costituita;
per
lĠannullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. III, n. 694/07, depositata in data
8 marzo 2007.
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
intimato;
viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
Vista lĠordinanza n. 3276/07 (resa allĠesito della
Camera di consiglio del 26 giugno 2007), con cui questa Sezione ha accolto
lĠistanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza gravata;
alla pubblica udienza del 24 giugno 2008, relatore il
Consigliere Claudio Contessa, uditi lĠavv. dello Stato Varrone e lĠavv. Luigi
Manzi per delega dellĠavv. Andrea Manzi;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
FATTO
Il sig. Ousaid
Abdelaziz riferisce di aver ottenuto nellĠanno 1998 per la prima volta un
permesso di soggiorno (permesso pi volte rinnovato negli anni successivi).
Risulta agli
atti che, nel periodo 2000-2003, siano stati adottati a carico dellĠappellante
alcuni provvedimenti di carattere penale.
In particolare:
a)
con decreto
del GIP di Treviso in data 22 febbraio 2000 (esecutivo in data 2 luglio 2000)
il sig. Ousaid veniva condannato alla pena di giorni 15 di reclusione e lire
175.000 di multa perch ritenuto colpevole del reato di furto aggravato;
b) con sentenza del Tribunale di Treviso (irrevocabile in data 4 luglio 2001) il sig. Ousaid veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione e lire 200.000 di multa perch ritenuto colpevole del reato di furto aggravato in concorso, danneggiamento in concorso, invasione di terreni ed edifici in concorso;
c) con decreto penale di condanna del GIP presso il Tribunale di Treviso n. 3804/03, lo stesso veniva ritenuto colpevole del reato di invasione di terreni ed edifici (al riguardo si osserva, tuttavia, che con sentenza del Tribunale di Treviso n. 143/06 il decreto in questione veniva revocato, Òper essere lĠimputato gi stato giudicato per il medesimo fattoÓ)
d) da ultimo, risulta agli atti che lo stesso fosse sottoposto ad indagini di P.G. nellĠambito di un procedimento penale avviato per guida in stato di ebbrezza (tuttavia, dai documenti di causa non possibile evincere lĠeventuale esito del procedimento in questione).
Risulta agli atti che in data 18 febbraio 2003
la competente Questura ebbe a rinnovare il permesso di soggiorno del sig.
Ousaid sino al 18 febbraio 2004.
Risulta, ancora, che lo stesso avesse reperito
unĠoccupazione sin dal novembre 2003 (allorquando aveva stipulato un contratto
di lavoro a tempo parziale ed indeterminato per 6 ore di lavoro al giorno
presso la soc. Padana
coop. a r.l.).
In data 18 marzo 2004, lo straniero presentava
ulteriore istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ma lĠistanza in
questione veniva respinta con il provvedimento del Questore di Treviso fatto
oggetto dellĠimpugnativa in primo grado.
NellĠoccasione il Questore osservava che gli
elementi di rilievo penale a carico del sig. Ousaid (dinanzi richiamati sub a) – d)) risultavano nel loro complesso di gravit tale da
far ritenere che lo stesso rientrasse nel novero delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralit di cui allĠart. 1 della l. 27 dicembre
1956, n. 1423.
Secondo il Questore, quindi, il giudizio di
pericolosit sociale a carico dellĠodierno appellante determinava in via
immediata la sua iscrizione al novero dei soggetti non ammessi a fare ingresso
sul territorio nazionale (comma 3 dellĠart. 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
ed in via mediata lĠimpossibilit di concedere in suo favore il richiesto
rinnovo del permesso di soggiorno.
Il diniego in questione veniva impugnato dal
sig. Ousaid innanzi al T.A.R. per il Veneto il quale, con la sentenza oggetto
dellĠodierno gravame, respingeva il ricorso.
NellĠoccasione il primo giudice riteneva che
il complesso dei precedenti penali a carico del sig. Ousaid fosse stato
correttamente ritenuto di gravit tale da fondare un giudizio di pericolosit
sociale (in quanto persona potenzialmente nociva per la sicurezza e la
tranquillit pubblica), Òavuto anche riguardo al fatto che lĠapprezzamento
della pericolosit sociale costituisce un giudizio di carattere discrezionale
sindacabile avanti al giudice amministrativo esclusivamente nei casi di
illogicit, di carenza dei presupposti e di manifesta incongruitÓ.
Ancora, i giudici veneti ritenevano che a
conclusioni diverse (ossia, nel senso di un favorevole giudizio di inserimento
nella vita economico-sociale del Paese) non potesse giungersi neppure prendendo
in considerazione la circostanza per cui il sig. Ousaid avesse trovato
unĠoccupazione a far data dal 1Ħ novembre 2003 (in qualit di socio lavoratore
di una soc. coop. a r.l.).
La sentenza in questione veniva gravata in
sede di appello dal sig. Ousaid, il quale ne chiedeva lĠintegrale riforma
articolando un unico motivo di ricorso (ÒViolazione di legge per violazione
dellĠart. 5, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in
relazione allĠart. 4, comma 3 dello stesso decreto e violazione dellĠart. 13,
comma 2, lettera c) dello stesso decreto – Eccesso di potere per mancanza
dei presupposti e per illogicit del giudizio e contraddittoriet del
comportamento dellĠAmministrazioneÓ).
Si costituiva in giudizio lĠAvvocatura
generale dello Stato, la quale concludeva per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 3276/07 (resa allĠesito della Camera
di consiglio del 26 giugno 2007), la Sezione accoglieva lĠistanza incidentale
di sospensione degli effetti della sentenza gravata, ravvisando sufficienti
elementi di fumus boni juris.
AllĠudienza pubblica del 24 giugno 2008, le
parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva
trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giunge alla decisione del Collegio il
ricorso in appello proposto da un cittadino extracomunitario avverso la
sentenza del T.A.R. Veneto con cui stato respinto il ricorso avverso il
provvedimento del Questore di Treviso di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno.
2. Con lĠunico motivo di ricorso, il sig.
Ousaid osserva che il Questore di Treviso ed il primo giudice abbiano
erroneamente fondato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sul
giudizio di pericolosit sociale desunto dai precedenti penali del richiedente.
In particolare, lĠAppellante osserva che il
giudizio di pericolosit sociale pronunciato a proprio carico e lĠascrizione
alla categoria di cui allĠart. 1, n. 3) della l. 1423 del 1956
(relativa a soggetti pericolosi per la sicurezza e la tranquillit pubblica)
siano derivate da una non condivisibile analisi delle risultanze in atti, cos
come della complessiva storia personale del richiedente.
In particolare, il richiamato giudizio non
avrebbe adeguatamente tenuto conto: i) della complessiva
tenuit dei precedenti penali a carico del richiedente; ii) del fatto che
lo stesso avesse in tempi recenti modificato la propria condotta di vita,
trovando una stabile occupazione; iii) del fatto che, anche
allĠindomani delle richiamate condanne penali, il sig. Ousaid avesse ottenuto
il rinnovo del permesso di soggiorno in una data (febbraio 2003) precedente a
quella dellĠimpugnato provvedimento di diniego (aprile 2004); nonch iv) della carenza,
allo stato attuale, di profili di attuale pericolosit riconducibili alla
persona dellĠappellante.
2.1. Il motivo, nel suo complesso,
fondato e meritevole di accoglimento.
2.2. Al riguardo, il Collegio osserva in
primo luogo che, effettivamente, la Questura di Treviso (con deduzione
sostanzialmente confermata dal primo giudice) abbia fondato il diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno su un complessivo giudizio di pericolosit
sociale il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 3; 5,
comma 5 e 13, comma 2, lettera c) del d.lgs. 286, cit., risulta preclusivo
rispetto al richiesto rinnovo del permesso medesimo.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la
soluzione della vicenda di causa possa essere fondata sul consolidato
orientamento giurisprudenziale (dal quale non si rinvengono nella specie
ragioni onde discostarsi) secondo cui la determinazione ostativa alla
permanenza nel territorio dello Stato di uno straniero presuppone pur sempre la
considerazione della circostanza che l'interessato Çsia considerato una
minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello StatoÈ ai sensi
dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 286 del 1998; considerazione che deve, a sua
volta, essere sostenuta da idonea motivazione in relazione, da un lato, ai
fatti addebitati, dall'altro alla condotta dello straniero al momento della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nonch in relazione alla pericolosit
del soggetto ed all'idoneit del suo trattenimento in Italia a minare l'ordine
pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato (sul punto, ex plurimis: Cons. Stato,
Sez. VI, sent. 21 settembre 2006, n. 5563).
Ebbene, ad avviso del Collegio, laddove una
siffatta, complessiva valutazione fosse stata in concreto correttamente svolta
dal competente Organo statale, essa non avrebbe potuto concludersi con il
richiamato giudizio di pericolosit sociale, difettandone nella specie i
presupposti di ordine generale.
2.3. In primo luogo si osserva che, pur
essendo stata la maggior parte dei precedenti penali in questione posta in
essere in un periodo anteriore alla modifica del T.U. dellĠImmigrazione
introdotta dalla l. 30 luglio 2002, n. 189 (ci si riferisce, in particolare,
allĠenucleazione della categoria dei reati c.d. ÔostativiĠ allĠingresso
ed al soggiorno nel territorio dello Stato, di cui allĠattuale comma e
dellĠart. 4, d.lgs. 286, cit.), con conseguente inapplicabilit delle relative
previsioni, nondimeno appare significativo che nessuno dei precedenti penali a
carico del sig. Ousaid sia ascrivibile alla medesima categoria di reati di
particolare gravit, in quanto tali forieri di un particolare allarme sociale.
2.4. Ancora, appare meritevole di accoglimento
il motivo di doglianza fondato sulla mancata effettuazione, nel caso di specie,
di un vaglio effettivo in ordine allĠattualit della pericolosit del cittadino
straniero per la sicurezza e la tranquillit pubblica, in considerazione del
tenore dei fatti ascrittigli, della sua successiva vicenda personale e del
complessivo quadro esistente al momento della presentazione dellĠstanza di
rinnovo del permesso di soggiorno.
Sotto tale aspetto, il giudizio espresso
dal Questore sembra effettivamente non aver tenuto in adeguata considerazione
lĠassenza di una particolare gravit nei precedenti penali del sig. Ousaid e la
circostanza per cui, prima dellĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno
(marzo 2004), lĠodierno appellante aveva conseguito unĠoccupazione a tempo
indeterminato, sia pure con articolazione dellĠorario di lavoro a tempo
parziale (novembre 2003).
Sotto tale aspetto si ritiene che,
nellĠadottare il provvedimento di diniego impugnato in primo grado, la Questura
di Treviso non abbia tenuto in adeguata considerazione la previsione di cui al
comma 5 dellĠart. 5, d.lgs. 286 del 1998, a tenore del quale Òil permesso di
soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno
stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i
requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
(É) e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio (É)Ó (il sottolineato nostro, n.d.E.).
Ed infatti, laddove si fosse fatta corretta
applicazione della norma da ultimo richiamata, il fatto per cui il sig. Ousaid
avesse medio tempore conseguito una stabile occupazione rappresentava di certo
una circostanza che doveva necessariamente essere valutata ai fini del rinnovo
del permesso in questione.
2.4. Da ultimo (ma con notazione di non
minore importanza), il provvedimento di diniego impugnato in prime cure appare
effettivamente ed insanabilmente affetto dai lamentati profili di eccesso di
potere per contraddittoriet del comportamento dellĠAmministrazione.
Ed infatti risulta agli atti che, in data
successiva alle richiamate condanne penali (e, precisamente, nel marzo del
2003), la Questura di Treviso ebbe a rilasciare al sig. Ousaid il rinnovo del
permesso di soggiorno, evidentemente non prendendo in considerazione le
condanne medesime al fine di una pronuncia di diniego.
Di conseguenza, appare obiettivamente
contraddittorio ed incongruo il comportamento nella specie posto in essere
dallĠAmministrazione la quale dapprima (marzo 2003) concede il rinnovo pure in
presenza delle richiamate condanne penali, e solo successivamente (aprile 2004)
ritiene che le medesime condanne risultino ostative alla concessione di un
ulteriore rinnovo dello stesso.
3. Per le considerazioni che precedono, il ricorso in
appello deve essere accolto e conseguentemente, in accoglimento del ricorso di
primo grado, deve essere disposto lĠannullamento del provvedimento in tale sede
impugnato.
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per
disporre lĠintegrale compensazione delle spese di lite fra le parti..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo accoglie e per lĠeffetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone lĠannullamento del provvedimento impugnato in prime cure
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 24 giugno 2008, dal
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI , con l'intervento dei
Signori:
Giuseppe
Barbagallo Presidente
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Bruno Rosario
Polito Consigliere
Claudio Contessa Consigliere,
est.
Presidente
Giuseppe Barbagallo
Consigliere Segretario
Claudio Contessa Vittorio
Zoffoli
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il...17/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore
della Sezione
Maria Rita Oliva
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria