REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5053/2008

Reg.Dec.

N. 4352 Reg.Ric.

ANNO   2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4352 del 2007 proposto dal sig. Ousaid Abdelaziz, rappresentato e difeso dagli Avvocati Catia Salvataggio e Andrea Manzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, alla Via Confalonieri, n. 5;

c o n t r o

- il Ministero dellĠinterno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato e con la stessa domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

- la Questura della Provincia di Treviso, in persona del Questore, non costituita;

per lĠannullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. III, n. 694/07, depositata in data 8 marzo 2007.

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

viste le memorie delle parti  a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

Vista lĠordinanza n. 3276/07 (resa allĠesito della Camera di consiglio del 26 giugno 2007), con cui questa Sezione ha accolto lĠistanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza gravata;

alla pubblica udienza del 24 giugno 2008, relatore il Consigliere Claudio Contessa, uditi lĠavv. dello Stato Varrone e lĠavv. Luigi Manzi per delega dellĠavv. Andrea Manzi;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Ousaid Abdelaziz riferisce di aver ottenuto nellĠanno 1998 per la prima volta un permesso di soggiorno (permesso pi volte rinnovato negli anni successivi).

Risulta agli atti che, nel periodo 2000-2003, siano stati adottati a carico dellĠappellante alcuni provvedimenti di carattere penale.

In particolare:

a)             con decreto del GIP di Treviso in data 22 febbraio 2000 (esecutivo in data 2 luglio 2000) il sig. Ousaid veniva condannato alla pena di giorni 15 di reclusione e lire 175.000 di multa perchŽ ritenuto colpevole del reato di furto aggravato;

b)             con sentenza del Tribunale di Treviso (irrevocabile in data 4 luglio 2001) il sig. Ousaid veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione e lire 200.000 di multa perchŽ ritenuto colpevole del reato di furto aggravato in concorso, danneggiamento in concorso, invasione di terreni ed edifici in concorso;

c)              con decreto penale di condanna del GIP presso il Tribunale di Treviso n. 3804/03, lo stesso veniva ritenuto colpevole del reato di invasione di terreni ed edifici (al riguardo si osserva, tuttavia, che con sentenza del Tribunale di Treviso n. 143/06 il decreto in questione veniva revocato, Òper essere lĠimputato giˆ stato giudicato per il medesimo fattoÓ)

d)             da ultimo, risulta agli atti che lo stesso fosse sottoposto ad indagini di P.G. nellĠambito di un procedimento penale avviato per guida in stato di ebbrezza (tuttavia, dai documenti di causa non  possibile evincere lĠeventuale esito del procedimento in questione).

Risulta agli atti che in data 18 febbraio 2003 la competente Questura ebbe a rinnovare il permesso di soggiorno del sig. Ousaid sino al 18 febbraio 2004.

Risulta, ancora, che lo stesso avesse reperito unĠoccupazione sin dal novembre 2003 (allorquando aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato per 6 ore di lavoro al giorno presso la soc. Padana coop. a r.l.).

In data 18 marzo 2004, lo straniero presentava ulteriore istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ma lĠistanza in questione veniva respinta con il provvedimento del Questore di Treviso fatto oggetto dellĠimpugnativa in primo grado.

NellĠoccasione il Questore osservava che gli elementi di rilievo penale a carico del sig. Ousaid (dinanzi richiamati sub a) – d)) risultavano nel loro complesso di gravitˆ tale da far ritenere che lo stesso rientrasse nel novero delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitˆ di cui allĠart. 1 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Secondo il Questore, quindi, il giudizio di pericolositˆ sociale a carico dellĠodierno appellante determinava in via immediata la sua iscrizione al novero dei soggetti non ammessi a fare ingresso sul territorio nazionale (comma 3 dellĠart. 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ed in via mediata lĠimpossibilitˆ di concedere in suo favore il richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.

Il diniego in questione veniva impugnato dal sig. Ousaid innanzi al T.A.R. per il Veneto il quale, con la sentenza oggetto dellĠodierno gravame, respingeva il ricorso.

NellĠoccasione il primo giudice riteneva che il complesso dei precedenti penali a carico del sig. Ousaid fosse stato correttamente ritenuto di gravitˆ tale da fondare un giudizio di pericolositˆ sociale (in quanto persona potenzialmente nociva per la sicurezza e la tranquillitˆ pubblica), Òavuto anche riguardo al fatto che lĠapprezzamento della pericolositˆ sociale costituisce un giudizio di carattere discrezionale sindacabile avanti al giudice amministrativo esclusivamente nei casi di illogicitˆ, di carenza dei presupposti e di manifesta incongruitˆÓ.

Ancora, i giudici veneti ritenevano che a conclusioni diverse (ossia, nel senso di un favorevole giudizio di inserimento nella vita economico-sociale del Paese) non potesse giungersi neppure prendendo in considerazione la circostanza per cui il sig. Ousaid avesse trovato unĠoccupazione a far data dal 1Ħ novembre 2003 (in qualitˆ di socio lavoratore di una soc. coop. a r.l.).

La sentenza in questione veniva gravata in sede di appello dal sig. Ousaid, il quale ne chiedeva lĠintegrale riforma articolando un unico motivo di ricorso (ÒViolazione di legge per violazione dellĠart. 5, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in relazione allĠart. 4, comma 3 dello stesso decreto e violazione dellĠart. 13, comma 2, lettera c) dello stesso decreto – Eccesso di potere per mancanza dei presupposti e per illogicitˆ del giudizio e contraddittorietˆ del comportamento dellĠAmministrazioneÓ).

Si costituiva in giudizio lĠAvvocatura generale dello Stato, la quale concludeva per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 3276/07 (resa allĠesito della Camera di consiglio del 26 giugno 2007), la Sezione accoglieva lĠistanza incidentale di sospensione degli effetti della sentenza gravata, ravvisando sufficienti elementi di fumus boni juris.

AllĠudienza pubblica del 24 giugno 2008, le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un cittadino extracomunitario avverso la sentenza del T.A.R. Veneto con cui  stato respinto il ricorso avverso il provvedimento del Questore di Treviso di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

2. Con lĠunico motivo di ricorso, il sig. Ousaid osserva che il Questore di Treviso ed il primo giudice abbiano erroneamente fondato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sul giudizio di pericolositˆ sociale desunto dai precedenti penali del richiedente.

In particolare, lĠAppellante osserva che il giudizio di pericolositˆ sociale pronunciato a proprio carico e lĠascrizione alla categoria di cui allĠart. 1, n. 3) della l. 1423 del 1956 (relativa a soggetti pericolosi per la sicurezza e la tranquillitˆ pubblica) siano derivate da una non condivisibile analisi delle risultanze in atti, cos“ come della complessiva storia personale del richiedente.

In particolare, il richiamato giudizio non avrebbe adeguatamente tenuto conto: i) della complessiva tenuitˆ dei precedenti penali a carico del richiedente; ii) del fatto che lo stesso avesse in tempi recenti modificato la propria condotta di vita, trovando una stabile occupazione; iii) del fatto che, anche allĠindomani delle richiamate condanne penali, il sig. Ousaid avesse ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno in una data (febbraio 2003) precedente a quella dellĠimpugnato provvedimento di diniego (aprile 2004); nonchŽ iv) della carenza, allo stato attuale, di profili di attuale pericolositˆ riconducibili alla persona dellĠappellante.

2.1. Il motivo, nel suo complesso,  fondato e meritevole di accoglimento.

2.2. Al riguardo, il Collegio osserva in primo luogo che, effettivamente, la Questura di Treviso (con deduzione sostanzialmente confermata dal primo giudice) abbia fondato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno su un complessivo giudizio di pericolositˆ sociale il quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 3; 5, comma 5 e 13, comma 2, lettera c) del d.lgs. 286, cit., risulta preclusivo rispetto al richiesto rinnovo del permesso medesimo.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la soluzione della vicenda di causa possa essere fondata sul consolidato orientamento giurisprudenziale (dal quale non si rinvengono nella specie ragioni onde discostarsi) secondo cui la determinazione ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato di uno straniero presuppone pur sempre la considerazione della circostanza che l'interessato Çsia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello StatoÈ ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. 286 del 1998; considerazione che deve, a sua volta, essere sostenuta da idonea motivazione in relazione, da un lato, ai fatti addebitati, dall'altro alla condotta dello straniero al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nonchŽ in relazione alla pericolositˆ del soggetto ed all'idoneitˆ del suo trattenimento in Italia a minare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato (sul punto, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 21 settembre 2006, n. 5563).

Ebbene, ad avviso del Collegio, laddove una siffatta, complessiva valutazione fosse stata in concreto correttamente svolta dal competente Organo statale, essa non avrebbe potuto concludersi con il richiamato giudizio di pericolositˆ sociale, difettandone nella specie i presupposti di ordine generale.

2.3. In primo luogo si osserva che, pur essendo stata la maggior parte dei precedenti penali in questione posta in essere in un periodo anteriore alla modifica del T.U. dellĠImmigrazione introdotta dalla l. 30 luglio 2002, n. 189 (ci si riferisce, in particolare, allĠenucleazione della categoria dei reati c.d. ÔostativiĠ allĠingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato, di cui allĠattuale comma e dellĠart. 4, d.lgs. 286, cit.), con conseguente inapplicabilitˆ delle relative previsioni, nondimeno appare significativo che nessuno dei precedenti penali a carico del sig. Ousaid sia ascrivibile alla medesima categoria di reati di particolare gravitˆ, in quanto tali forieri di un particolare allarme sociale.

2.4. Ancora, appare meritevole di accoglimento il motivo di doglianza fondato sulla mancata effettuazione, nel caso di specie, di un vaglio effettivo in ordine allĠattualitˆ della pericolositˆ del cittadino straniero per la sicurezza e la tranquillitˆ pubblica, in considerazione del tenore dei fatti ascrittigli, della sua successiva vicenda personale e del complessivo quadro esistente al momento della presentazione dellĠstanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Sotto tale aspetto, il giudizio espresso dal Questore sembra effettivamente non aver tenuto in adeguata considerazione lĠassenza di una particolare gravitˆ nei precedenti penali del sig. Ousaid e la circostanza per cui, prima dellĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno (marzo 2004), lĠodierno appellante aveva conseguito unĠoccupazione a tempo indeterminato, sia pure con articolazione dellĠorario di lavoro a tempo parziale (novembre 2003).

Sotto tale aspetto si ritiene che, nellĠadottare il provvedimento di diniego impugnato in primo grado, la Questura di Treviso non abbia tenuto in adeguata considerazione la previsione di cui al comma 5 dellĠart. 5, d.lgs. 286 del 1998, a tenore del quale Òil permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno  stato rilasciato, esso  revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato (É) e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio (É)Ó (il sottolineato  nostro, n.d.E.).

Ed infatti, laddove si fosse fatta corretta applicazione della norma da ultimo richiamata, il fatto per cui il sig. Ousaid avesse medio tempore conseguito una stabile occupazione rappresentava di certo una circostanza che doveva necessariamente essere valutata ai fini del rinnovo del permesso in questione.

2.4. Da ultimo (ma con notazione di non minore importanza), il provvedimento di diniego impugnato in prime cure appare effettivamente ed insanabilmente affetto dai lamentati profili di eccesso di potere per contraddittorietˆ del comportamento dellĠAmministrazione.

Ed infatti risulta agli atti che, in data successiva alle richiamate condanne penali (e, precisamente, nel marzo del 2003), la Questura di Treviso ebbe a rilasciare al sig. Ousaid il rinnovo del permesso di soggiorno, evidentemente non prendendo in considerazione le condanne medesime al fine di una pronuncia di diniego.

Di conseguenza, appare obiettivamente contraddittorio ed incongruo il comportamento nella specie posto in essere dallĠAmministrazione la quale dapprima (marzo 2003) concede il rinnovo pure in presenza delle richiamate condanne penali, e solo successivamente (aprile 2004) ritiene che le medesime condanne risultino ostative alla concessione di un ulteriore rinnovo dello stesso.

3. Per le considerazioni che precedono, il ricorso in appello deve essere accolto e conseguentemente, in accoglimento del ricorso di primo grado, deve essere disposto lĠannullamento del provvedimento in tale sede impugnato.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre lĠintegrale compensazione delle spese di lite fra le parti..

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo accoglie e per lĠeffetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone lĠannullamento del provvedimento impugnato in prime cure

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 24 giugno 2008, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI , con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo                                            Presidente

Domenico Cafini                                                  Consigliere

Roberto Garofoli                                                  Consigliere

Bruno Rosario Polito                                           Consigliere

Claudio Contessa                                                 Consigliere, est.

 

Presidente

Giuseppe Barbagallo

Consigliere                                                                          Segretario

 

Claudio Contessa                                                                  Vittorio Zoffoli

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il...17/10/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria