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Sentenza n. 6143 del 22 novembre 2011 Consiglio di Stato

Inammissibilità della richiesta di cittadinanza italiana

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2011, proposto da: *****,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Benito Panariti e Letizia Parpinel ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Celimontana, 38,

contro

- PREFETTURA di TREVISO, in persona del Prefetto p.t.;
- MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro p.t.,
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA - SEZIONE III n. 06453/2010, resa tra le parti, concernente INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Vista l’Ordinanza n. 1271/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2011, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2011, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Alessandro Ardizzi, in sostituzione dell’avv. Benito Panariti, per l’appellante e l’avv. Marina Russo dello Stato per l’Amministrazione appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Viene in decisione l'appello proposto avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso il diniego di dar corso alla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Amministrazione dell’Interno, la quale, con successiva memoria, controdeduce all’appello, chiedendone la reiezione.

Anche l’appellante ha depositato memoria, ad ulteriore sostegno di quanto già significato nell’atto introduttivo.

Con Ordinanza n. 1271/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2011, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata

All'udienza pubblica del 21 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità della memoria dall’appellante depositata in data 22 settembre 2011, per violazione del termine perentorio, di cui all’art. 54 c.p.a., cui è possibile derogare, da parte del Collegio, solo su richiesta di parte, nella fattispecie nemmeno intervenuta.

2. – Ciò posto, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.

La disposizione che regola la materia nella quale si inquadra l’oggetto del contendere è contenuta nella legge n. 91/1992, che, all'art. 9, così dispone:

"La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) ;

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato."

La costante giurisprudenza amministrativa ha affermato, in subiecta materia, che "il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che sia legalmente residente in Italia da oltre dieci anni, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f, l. 5 febbraio 1992 n. 91, è atto ampiamente discrezionale” ( Consiglio Stato, sez. IV, 07 maggio 1999 , n. 798 e, da ultimo, Cons. St., VI, 1 ottobre 2008, n. 4748 ), che richiede un’istruttoria nella quale l'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza ( fra i quali l’ininterrotta residenza legale nel territorio dello Stato da almeno dieci anni ), deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale ( Consiglio Stato , sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 ).

Orbene, rileva la Sezione che nel caso di specie il provvedimento reiettivo oggetto del giudizio ( con il quale il Prefetto della Provincia di Treviso ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno appellante ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 92, per mancanza di continuità dell’iscrizione anagrafica nel decennio ) è senz’altro immune da vizii formali e sostanziali, risultando innanzitutto correttamente motivato con riferimento agli specifici fatti accertati in sede istruttoria, consistenti nella carenza anzidetta per intervenuta cancellazione dell’istante dall’anagrafe del Comune di Caser il 18 marzo 2004 (provvedimento avverso il quale non risulta che l’interessato abbia a suo tempo esperito i rimedii di legge), seguita da una successiva iscrizione nei registri dell’anagrafe del Comune di Ponte di Piave solo tre mesi dopo.

Sotto il profilo sostanziale, poi, a fronte delle deduzioni dell’appellante secondo cui occorrerebbe tener conto ai fini di cui tràttasi della “comprovata residenza di fatto sul territorio italiano dello stesso nel brevissimo periodo di tempo … in cui risultava cancellato dall’anagrafe” ( pag. 3 app. ), va osservato che la residenza per un decennio in Italia del cittadino straniero rappresenta una condizione necessaria per la concessione della cittadinanza ( cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 25 marzo 2009, n. 1788 ), che può o, meglio, deve essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione legislativa dell’elemento della residenza legale recata dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 572/1993, tale elemento ( normativamente prescritto ) possa essere surrogato con indizii di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti.

Pertanto, una volta che era inequivocabilmente emersa la discontinuità delle iscrizioni anagrafiche ( predisposte nell'interesse sia della pubblica Amministrazione alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, sia nell'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici ), tanto valeva a delineare l’esistenza di un insuperabile fattore ostativo alla concessione della cittadinanza, tale da configurare come vincolata l’attività del Prefetto, sul quale non poteva ritenersi gravare alcun ulteriore onere istruttorio ai fini del prosieguo del procedimento ed ai fini, in particolare, della valutazione dell’opportunità di tale concessione, che caratterizza il procedimento stesso solo una volta che sia accertata la sussistenza della condizione di “residenza legale”, che la norma impone; e, come già detto, la residenza, per potersi considerare "legale", così come prescrive la norma citata, non può prescindere dall'iscrizione anagrafica, la quale rappresenta un requisito richiesto dalla legge, alla cui assenza non è possibile ovviare mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare aliunde la presenza sul territorio.

D’altra parte, non giova alla tesi dell’appellante, secondo cui “il provvedimento di rigetto si fonda esclusivamente sulla carenza formale e non fattuale di meri tre mesi sull’arco decennale di residenza in Italia” ( pag. 10 app. ), nemmeno il richiamo del principio di elasticità, che a suo dire dovrebbe connotare la valutazione del requisito della continuità della residenza anagrafica sul nostro territorio secondo la direttiva ministeriale in materia diramata il 5 gennaio 2007.

Invero, la citata direttiva, pur sottolineato che, tenuto conto delle mutate condizioni di vita dell’era contemporanea, non dovranno essere ritenute pregiudizievoli ai fini della concessione dello status civitatis eventuali assenze temporanee dello straniero dal territorio nazionale, in ogni caso ribadisce che l’aspirante cittadino deve aver “comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale”, comprovata unicamente dall’iscrizione anagrafica presso il Comune; il che conferma, conformemente al veduto dato normativo, che l’iscrizione anagrafica ininterrotta rappresenta un requisito ineludibile ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza e se tale è per lo straniero residente che nel decennio abbia effettuato motivati spostamenti dall’Italia per brevi periodi, a maggior ragione lo è per lo straniero che affermi di non essersi mai allontanato dal territorio nazionale e di aver ivi mantenuto il centro delle proprie relazioni familiari e sociali, tale situazione di fatto essendo stata ricondotta per esplicita volontà del legislatore alla sola condizione giuridicamente rilevante e riconosciuta dall’ordinamento di soggetto legalmente residente, che si realizza, come s’è visto, unicamente con l’iscrizione anagrafica.

3. - Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.

Sussistono motivi sufficienti per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della particolare condizione dell’appellante e della finalità di inserimento dello stesso nella comunità nazionale allo stesso sottesa.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 21 ottobre 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 22 Novembre 2011

 
 
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