Sentenza n. 6241 del 24 novembre 2011 Consiglio di Stato
Respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo - giudizio di pericolosità sociale formulato dalla esistenza di due sentenze di condanna - istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in un permesso per motivi familiari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8590 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ammendola, con domicilio eletto presso Candida Russiello in Roma, via Alfredo Catalani n. 4;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI n. 1417 del 10 marzo 2011, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dell’appellante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2011 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato Antonio Ammendola e l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
Informate le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.;
1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.
2.- Il sig. *****, cittadino cinese, aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Campania il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Napoli, in data 6 novembre 2009, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Il Questore di Napoli ha rigettato l’istanza del sig. ***** a causa del giudizio di pericolosità sociale formulato nei suoi confronti, desunta dalla esistenza di due sentenze di condanna del Tribunale di Napoli (rispettivamente emesse in date 8 ottobre e 20 giugno 2007 e recanti condanna a mesi 8 di reclusione per violazione degli articoli 81, 474 e 648 c.p. e a mesi 6 di reclusione per violazione degli articoli 474, 517 e 648 c.p.), nonché dall’esistenza di tre deferimenti all’autorità giudiziaria per analoghi reati in data 1.7.2006, 6.3.2006 e 16.12.2004.
3.- Il T.A.R. per la Campania, con la sentenza della Sezione VI n. 1417 del 10 marzo 2011, ha respinto il ricorso avendo ritenuto che:
- l’omogeneità delle tipologie di reato e la concentrazione dei medesimi in un circoscritto e vicino periodo temporale risultava sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d. lgs. 286/98, con la conseguente reiezione del primo motivo di doglianza;
- il medesimo motivo di gravame doveva essere respinto anche nella parte in cui si lamentava la violazione dell’art. 7 della legge 241/90, in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente, nell’illustrare le circostanze ulteriori che avrebbe rappresentato, ove invitato a partecipare al procedimento, fa riferimento solo a circostanze sopravvenute rispetto all’adozione del provvedimento gravato (la presentazione di una istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in un permesso per motivi familiari);
- la mancata valutazione delle asserite circostanze sopravvenute, tali solo rispetto alla notifica dell’atto gravato, non integrava la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, come lamentato con il secondo motivo di doglianza.
4.- Il sig. ***** ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.
In particolare sostiene:
- di aver avuto tre figli in Italia, che frequentano regolarmente la scuola, e pertanto di essere in una posizione analoga a chi ha effettuato il ricongiungimento familiare ai fini della applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 286 del 1998;
- che il reato commesso ha avuto carattere occasionale, risale ad epoca remota, e vi sono i presupposti per presentare, appena trascorsi i cinque anni, una istanza di riabilitazione;
- che è evidente l’assoluta assenza di pericolosità sociale, confermata dal lungo periodo trascorso senza altre segnalazioni di rilevanza penale.
5.- Il ricorso deve essere accolto.
Si deve al riguardo osservare che l’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 286 del 1998 (nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 5 del 2007), prescrive che nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto “si tiene anche conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari con il Paese di origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Nell’esame di una istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (o nei cui confronti si volesse procedere alla revoca di un titolo precedentemente rilasciato), occorre quindi dare rilievo anche alla natura ed alla effettività dei vincoli familiari dell’interessato e, per lo straniero già soggiornante in Italia, alla durata del suo soggiorno. La ratio di tale disposizione è quella di dare rilievo a tali situazioni soggettive (anche) quando, dopo un precedente procedimento di ricongiungimento, possa determinarsi (per effetto del diniego di soggiorno) la divisione di nuclei familiari formatisi sul territorio nazionale.
La giurisprudenza di questa Sezione (fra le più recenti la sentenza n. 5727 del 26 ottobre 2011) ha peraltro ritenuto di dover dare una interpretazione estensiva del disposto dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, nella parte introdotta dal d. lgs. n. 5/2007, equiparando allo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare lo straniero che già si trova sul territorio nazionale e il cui stato di famiglia sia identico a quello che avrebbe consentito una procedura di ricongiungimento. Non dovrebbe infatti rilevare in contrario la circostanza che il soggetto non abbia avuto bisogno di ricorrere alla speciale procedura di ricongiungimento, avendo sempre mantenuta unito il proprio nucleo familiare.
6.- Ed è questo appunto il caso dell’attuale appellante.
Il suo nucleo familiare include infatti ben tre figli in tenera età, tutti nati in Italia, ai quali sono stati dati nomi italiani, che in Italia frequentano le scuole e sono conviventi anche con la madre ***** che l’appellante ha sposato in Italia il 14 novembre del 2001.
Sarebbe irragionevole ed iniquo se un nucleo familiare con queste caratteristiche ricevesse una tutela minore di quella che la legge accorda ad un nucleo di uguale composizione che però per (ri)costituirsi sia dovuto passare attraverso una procedura di ricongiungimento. Semmai sarebbe ragionevole accordare una tutela maggiore, anziché minore, al nucleo venuto ad esistenza in Italia per effetto di un matrimonio celebrato in Italia con la nascita in Italia di ben 3 figli che hanno nomi italiani e frequentano la scuola pubblica.
7. Il provvedimento impugnato in primo grado risulta quindi illegittimo per non aver introdotto nella sua motivazione quelle valutazioni ulteriori che l’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del d. lgs. n. 286 del 1998 (nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 5/2007) richiede a tutela delle famiglie dei migranti.
In conseguenza l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, il provvedimento amministrativo impugnato deve essere annullato.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione che dovranno conformarsi ai criteri sopra accennati, con la conseguenza che dovranno essere messe in ragionata comparazione le esigenze di pubblica sicurezza e di prevenzione dei reati (tendo conto anche della maggiore o minore gravità dei precedenti penali e delle altre misure di polizia eventualmente adottate nei confronti dell’interessato) con la doverosa tutela della famiglia formatasi sul territorio nazionale.
8. Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2011
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Giovedì, 24 Novembre 2011