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Sentenza n. 6242 del 24 novembre 2011 Consiglio di Stato

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo - condanna penale per i reati di cui agli artt. 474 e 648 C.P. e anche numerose denuncie per reati relativi alla violazione delle norme sul diritto di autore - diritto al ricongiungimento familiare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Chiriano, con domicilio eletto presso Andrea Maggisano in Roma, via Costantino Morin, 1;

contro

Questore di Catanzaro, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00928/2011, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questore di Catanzaro e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti l’avvocato Maggisano su delega di Chiriano e l’avvocato dello Stato Cesaroni;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino del Senegal residente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro autonomo, alla scadenza del permesso stesso ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Catanzaro.

Il rinnovo è stato negato con decreto 18.3.2009, con la motivazione che l’interessato aveva riportato condanna penale per i reati di cui agli artt. 474 e 648 C.P. per fatti commessi nell’agosto 2007, e anche numerose denuncie per reati relativi alla violazione delle norme sul diritto di autore a partire dal 2002.

L’interessato ha fatto ricorso al TAR Calabria, sede di Catanzaro, ma il ricorso è stato respinto essendo stata ritenuta ostativa ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno la intervenuta condanna penale, secondo quanto disposto dall’art.26, comma 7 bis, d.lgs. n.286/1998.

2. Con l’odierno atto di appello il ricorrente ha impugnato la sentenza del TAR sostenendo che, anche in presenza della anzidetta condanna penale, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno presuppone una adeguata motivazione in ordine alla pericolosità sociale del soggetto, e che in ogni caso l’esistenza di condanne penali non è sufficiente a giustificare il diniego ove il cittadino extracomunitario abbia esercitato (come è avvenuto nella specie) il diritto al ricongiungimento familiare.

3. L’appello è fondato.

E’ bensì vero che alla stregua dell’art.26, comma 7 bis, d.lgs. n.286/1998 (introdotto dall’art.21, comma 1, legge 30 luglio 2002, n.189) la condanna riportata dall’odierno appellante sarebbe ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, come rilevato nella sentenza impugnata; senonché la legittimità del provvedimento negativo adottato dal Questore va valutata anche alla stregua di quanto disposto dall’art.5. comma 5, dello stesso decreto a seguito della modifica apportata dall’art.2, comma 1, d.lgs.8 gennaio 2007, n.5, secondo il quale “Nell’adottare il provvedimento di … diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto…si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

Orbene, dal momento che lo stesso Questore della Provincia di Catanzaro aveva rilasciato all’odierno appellante, già in data 19.9.2002, il nulla osta al ricongiungimento familiare con la propria moglie, e che inoltre il medesimo risulta avere un figlio nato in Italia (secondo quanto si evince dagli atti di causa), va condiviso il motivo con il quale l’appellante censura la sentenza di primo grado per non avere proceduto ad una valutazione complessiva, incentrata, oltre che sulla sentenza penale di condanna, anche sui legami familiari e la durata del soggiorno sul territorio nazionale.

4. Per le considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso introduttivo con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 24 Novembre 2011

 
 
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