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Sentenza n. 6252 del 24 novembre 2011 Consiglio di Stato

Rigetto di istanza di emersione dal lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 7457/2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Melissa Cocca, Simonetta Geroldi, con domicilio eletto presso Cons. di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro, 13;

contro

U.T.G. - Prefettura di Brescia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Staccata di Brescia, Sezione I n. 362/2011.


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 14 ottobre 2011 il Cons. Marco Lipari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorso può essere definito nel merito.

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del provvedimento adottato dalla Prefettura di Brescia, 1 settembre 2010, n. 112139, concernente il rigetto di istanza di emersione dal lavoro irregolare.

L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR.

L’amministrazione resiste al gravame.

2. L’appello è infondato.

Il diniego si basa sulla circostanza assorbente che il datore di lavoro, Sig. ***** aveva presentato ben quattro distinte richieste di regolarizzazione, per altrettanti lavoratori extracomunitari, in contrasto con i limiti normativi previsti (una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza).

Pertanto, l’amministrazione ha correttamente respinto l’istanza per la regolarizzazione del lavoro domestico, riguardante l’attuale appellante, che risulta la seconda in ordine temporale

3. In questo contesto, pertanto, risulta del tutto irrilevante la circostanza, su cui insiste particolarmente l’atto di appello, secondo cui il Sig. ***** si sarebbe rifiutato di presentarsi all’appuntamento stabilito dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, al fine di perfezionare la pratica di emersione.

4. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello, compensando le spese;.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 24 Novembre 2011

 
 
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