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Sentenza n. 6270 del 28 novembre 2011Consiglio di Stato

Diniego emersione lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8004 del 2011, proposto da:*****, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Civitillo, Francesca Angelicchio, con domicilio eletto presso Barbara Ventrella Matta in Roma, via G. Pitacco, 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00808/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE disposto dalla Prefettura di La Spezia con provvedimento 13 luglio 2010 n.2009/100514.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Cesaroni;

Avvisata la parte presente della possibilità che la causa sia decisa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il diniego di emersione è motivato con riferimento alla circostanza che nello stato di famiglia dell’appellante in data 28 maggio 2010 risultava inserita anche la signora *****, che già era stata autorizzata ad assumere altro lavoratore per i bisogni familiari;

Visto il certificato di residenza rilasciato all’appellante, cittadino del Bangladesh che ha presentato domanda di emersione da lavoro irregolare del connazionale *****, dal Comune di La Spezia in data 24 marzo 2010 , da cui risulta che il medesimo all’epoca era residente in v. *** e non coabitava con la signora *****, come, invece, in seguito si era verificato per un breve periodo a causa di esigenze pratiche contingenti;

Vista, altresì, la dichiarazione IRPEF del 2009 e 2010 della signora *** da cui risulta che la stessa è titolare di autonomi redditi sufficienti al proprio sostentamento e che non è a carico dell’appellante ai fini Irpef;

Ritenuto, pertanto, che la temporanea convivenza anagrafica dell’appellante con la signora ***, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n. 223, non è sufficiente per configurare l’appartenenza ad un unico nucleo familiare in documentata assenza tra i medesimi di legami coniugali o di parentela e di presa a carico ai fini Irpef;

Considerato, quindi, che nel caso di specie non sussistevano i presupposti esposti nel provvedimento per respingere la domanda di emersione in questione, erroneamente assumendo che , in contrasto con l’art. 1-ter legge n. 102/2009, il nucleo familiare dell’appellante avesse già presentato domanda di regolarizzazione per altro lavoratore.

Ritenuto, quindi, di annullare il diniego impugnato con il conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare nuove corrispondenti determinazioni – in vista delle quali ovviamente l’amministrazione dovrà accuratamente verificare tutti gli altri presupposti della sanatoria, a partire dalla esistenza (reale e non fittizia) di un rapporto di lavoro subordinato per tutta la durata prevista dalla legge, nonché l’attinenza del rapporto di lavoro alla tipologia indicata tassativamente dalla legge stessa;

Compensate tra le parti gli oneri di lite per entrambi i gradi di giudizio in ragione delle caratteristiche di fatto della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il diniego di emersione impugnato ai fini delle nuove determinazioni della Prefettura di La Spezia alla luce di quanto in motivazione.

Compensa tra le parti gli oneri di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011
                     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 28 Novembre 2011

 
 
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