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Sentenza n. 6287 del 28 novermbre 2011 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno - titolare di regolari attività commerciali - condanne penali per il reato di cui all’art. 474 del codice penale vendita capi di abbigliamento con marchio contraffatto

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8869 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria Damizia, Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Damizia in Roma, viale Carso N. 23;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUATER n. 05993/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2011 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Salerni e dello Stato Urbani Neri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’attuale appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino bengalese presente in Italia con permesso di soggiorno dal 1990 e titolare di regolari attività commerciali, nel 2006 ha ricevuto un rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il rifiuto era motivato con la considerazione che l’interessato aveva riportato diverse condanne penali per il reato di cui all’art. 474 del codice penale, per avere posto in vendita capi di abbigliamento con marchio contraffatto. Condanne per reati di questo tipo sono previste come ostative del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno dall’art. 26 del t.u. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002.

2. L’interessato ha impugnato il provvedimento davanti al T.A.R. Lazio, deducendo vari motivi (e anche motivi aggiunti).

Il T.A.R. ha respinto il ricorso, osservando che il testo vigente dell’art. 26 del t.u. non lascia alcun margine di discrezionalità che consenta di tener conto di elementi quali ad es. la particolare tenuità del reato commesso, il lungo tempo trascorso dal fatto, la situazione di famiglia, lo svolgimento di un’attività professionale ben avviata. Inoltre il T.A.R ha osservato che la disposizione in parola, introdotta dalla legge n. 189/2002, si applica anche nel caso che i fatti ostativi si siano realizzati prima della sua entrata in vigore, in quanto non è pertinente il richiamo al divieto di retroattività delle leggi punitive.

3. L’interessato propone ora appello davanti a questo Consiglio, sviluppando e argomentando le censure già dedotte in primo grado.

Resiste all’appello l’amministrazione.

4. Questo Collegio osserva che, in linea di principio, quanto affermato dal T.A.R. merita di essere condiviso.

In particolare, va condivisa l’affermazione che la disposizione introdotta dalla legge n. 189/2002 trova applicazione anche con riferimento ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, ciò non è sufficiente per confermare la sentenza, perché nella fattispecie concreta vi sono altri elementi che meritano considerazione.

Ci si riferisce, in particolare, alla circostanza che i reati per i quali l’interessato ha riportato la condanna definitiva risalgono agli anni 1997 e 1998 (la circostanza è comprovata, fra l’altro, dalla stesa documentazione prodotta dall’Avvocatura dello Stato).

Ora, con riferimento a casi del genere, si è formato presso questo Consiglio un orientamento giurisprudenziale nel senso che qualora la causa ostativa è rappresentata da un evento relativamente remoto nel tempo, e seguìto altresì da uno o più rinnovi in occasione dei quali nulla è stato contestato all’interessato, allora viene meno l’automatismo della preclusione. Il fatto potrà, nondimeno, giustificare un eventuale diniego; ma nell’àmbito di una valutazione discrezionale complessiva che tenga conto da un lato della oggettiva gravità dell’episodio penale, e dall’altro della condotta successiva dell’interessato e di ogni altro elemento rilevante.

5. L’appellante espone, fra l’altro, che dopo la commissione dei reati in questione egli si è coniugato con una connazionale titolare di un regolare permesso di soggiorno e che dall’unione è nato un figlio.

Si è quindi formato un nucleo familiare che gode della tutela di cui alle sopravvenute disposizioni del decreto legislativo n. 5/2007, che hanno modificato in parte l’articolo 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998.

A questo proposito, Il Collegio osserva che queste disposizioni, propriamente parlando, non possono rientrare nel quadro normativo applicabile nella fattispecie, perché emanate posteriormente al provvedimento impugnato; e quest’ultimo, com’è noto, va giudicato in rapporto alla legislazione vigente al momento della sua emanazione (tempus regit actum). Tuttavia non ci si può nascondere che se l’amministrazione, a parità di ogni altro elemento, dovesse pronunciarsi oggi sulla vicenda in esame, dovrebbe applicare (anche) il d.lgs. n. 5/2007. In questa luce, emergono profili di equità che contribuiscono ad indurre il Collegio alla riforma della sentenza appellata, affinché l’amministrazione provveda al riesame della vicenda con i parametri ed i criteri indicati nella presente motivazione.

6. In conclusione, l’appello va accolto, nel senso e nei limiti sopra precisati. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 28 Novembre 2011

 
 
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