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Sentenza n. 6289 del 28 novembre 2011 Consiglio di Stato

Diniego cittadinanza italiana

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5432 del 2009, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dagli avv. Leopoldo Facciotti, Paolo Lanza, con domicilio eletto presso Leopoldo Facciotti in Roma, via G. Gioacchino Belli 36;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Lombardia, Sede di Brescia, Sezione I, n. 00370/2008, resa tra le parti, concernente DINIEGO CITTADINANZA ITALIANA.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mouaid Kadamani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2011 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’attuale appellato, già ricorrente in primo grado, cittadino siriano residente in Italia, avendone maturati i presupposti ha fatto istanza per la concessione della cittadinanza italiana.

L’istanza è stata respinta con un atto (del Ministro dell’Interno) motivato con alcune premesse riguardanti in generale l’ampia discrezionalità e la qualificazione dell’interesse pubblico inerenti alla materia; e con l’affermazione che da una nota informativa (di cui sono citati gli estremi ma non il contenuto) «emergono elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza».

2. L’interessato ha impugnato l’atto davanti al T.A.R. Brescia.

A seguito di apposita ordinanza istruttoria, l’Amministrazione ha prodotta una nota riservata del Dipartimento per le civiltà civili e l’immigrazione, Segreteria di Sicurezza, del Ministero dell’Interno, da cui risulta che a carico del ricorrente sono stati segnalati «relazioni con servizi informativi esteri, svolgimento di traffici illeciti con organizzazioni estere mediante fittizie imprese commerciali, condanna per emissione di assegni a vuoto e un procedimento penale pendente per violazione della legge sugli stupefacenti».

3. Dopo la produzione di tale materiale, il T.A.R. Brescia ha emesso una nuova ordinanza istruttoria con la richiesta di fornire «ulteriori informazioni atte a confermare la veridicità di quanto evidenziato nella predetta nota, nelle forme e con le modalità che il Ministero ritenesse più opportune al fine di salvaguardare l’esigenza di cautela e di riserbo sulle informazioni fornite ai fini del giudizio e ancora oggetto di classificazione riservata».

L’Amministrazione ha risposto con una ulteriore nota nella quale si afferma che «gli elementi informativi già forniti non sono suscettibili d’integrazione, stante la tutela delle note esigenze di riservatezza».

4. Il Tribunale, con la sentenza oggi appellata, ha accolto il ricorso ritenendo il provvedimento viziato da «difetto di istruttoria e di motivazione».

In sintesi, la sentenza osserva che (a) l’istruttoria era rimasta inevasa anche per quanto riguardava i procedimenti penali asseritamente svoltisi o tuttora pendenti nei confronti dell’interessato, rispetto ai quali peraltro non sussisteva alcuna esigenza di riservatezza; (b) che era invece emerso che uno dei procedimenti penali, richiamato nell’atto impugnato, era stato già archiviato in data anteriore al provvedimento stesso; (c) che gli altri elementi, rispetto ai quali non era stata fornito alcun chiarimento, risultavano acquisiti non dalla stessa Amministrazione dell’Interno, ma da altri enti non meglio identificati; (d) che la stessa Amministrazione dell’Interno appariva all’oscuro delle motivazioni e dei dati di fatto sui quali erano basate le informazioni ricevute, sicché essa non era stata in grado di valutarne autonomamente la veridicità e la rilevanza.

5. L’Amministrazione propone appello contro la sentenza, contestandola argomentatamente. L’interessato resiste all’appello. La domanda cautelare è stata respinta.

6. Il Collegio osserva che nell’economia del provvedimento impugnato in primo grado il riferimento a taluni precedenti penali appare del tutto secondario rispetto al fatto che l’interessato intrattiene (almeno asseritamente) rapporti con servizi segreti stranieri (e più precisamente del paese d’origine) servendosi anche di «fittizie imprese commerciali».

Ed invero, se tali ultimi aspetti si dovessero ritenere sufficientemente provati, il diniego della cittadinanza (ferma la discrezionalità di tale provvedimento) ne risulterebbe ampiamente giustificato, a nulla rilevando in contrario l’inesistenza di specifici precedenti penali.

Pertanto il sindacato di legittimità si può limitare al problema se le informazioni assunte al riguardo dal Ministero dell’Interno siano attendibili o meno.

7. A questo proposito, la sentenza appellata addebita al Ministero dell’Interno di avere recepito acriticamente le informazioni pervenutegli, senza accertarne autonomamente la veridicità e la fondatezza.

Questo Collegio osserva che il criterio di giudizio adottato dal T.A.R. sarebbe pienamente condivisibile, qualora il Ministero si fosse basato su una lettera anonima o comunque su informazioni pervenute da fonte privata e d’incerta affidabilità.

Nel caso in esame, tuttavia, le comunicazioni del Ministero, pur redatte con il linguaggio indiretto che si usa in casi del genere, sono assolutamente inequivoche nel senso che le notizie sono pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, ora regolati dalla legge n. 124/2007 e prima dalla legge n. 801/1977. Dunque sono notizie di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali; e sono ragionevolmente credibili, considerato che essi sono specificamente preparati e attrezzati proprio per svolgere simili indagini.

Non si può dunque ascrivere a vizio del comportamento del Ministero dell’Interno l’essersi basato su quelle notizie e aver prestato fede alla loro fonte.

Così come, d’altra parte, si può giustificare che non siano stati forniti maggiori dettagli in merito.

8. Si può richiamare in proposito su questi temi la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio: sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3841; id. 3 ottobre 2007, n. 5103.

In particolare, dall’ultima decisione citata si possono recepire le seguenti affermazioni:

«le delicate questioni sollevate [dallo straniero interessato] risulterebbero meritevoli di considerazione ove l'ordinamento consentisse la revoca del decreto di concessione della cittadinanza italiana, in presenza di circostanze sopravvenute che consentissero l'esercizio di un potere di riesame. In tal caso, infatti, ove fosse giuridicamente possibile non annoverare più tra i cittadini italiani chi non abbia mantenuto un comportamento coerente con lo status assunto col provvedimento concessorio, il Ministero potrebbe seguire un più largo criterio di concessione della cittadinanza, con la serenità di poter revocare il decreto ove successivi accadimenti evidenziassero la non meritevolezza della misura. Invece, nell'attuale quadro normativo il decreto di concessione della cittadinanza - in quanto attributivo di uno status - risulta irrevocabile. È pertanto del tutto ragionevole che l'Amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza (....). Quanto alla sufficienza della motivazione da porre a base del diniego, ad avviso della Sezione l'Amministrazione - per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno compiuto gli accertamenti - può limitarsi a ravvisarne la sussistenza, senza esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto alla valutazione sulla sussistenza dei medesimi contatti.È appena il caso di aggiungere che gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata 'dopo cinque anni' dall'emanazione del diniego, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992».

9. In conclusione, l’appello del Ministero va accolto.

Si ravvisano motivi di equità per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto in primo grado .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011
                

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 28 Novembre 2011

 
 
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