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Sentenza n. 6381 del 2 dicembre 2011 Consiglio di Stato

Diniego regolarizzazione rapporto di lavoro domestico

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8287 del 2011, proposto da:***** e *****, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Auditore e Roberto Fontana, con domicilio eletto presso avv. Stefano Parretta in Roma, piazzale Clodio, 12;

contro

U.T.G. - Prefettura di Genova, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA- SEZIONE II n. 343/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Genova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Vittorio Stelo e nessuno presente per le parti;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm.e ritenuto che, pur in assenza delle parti, sussistano, anche per esigenze di economia processuale, i presupposti per definire il presente giudizio ai sensi della citata disposizione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – Sezione II, con sentenza n. 343 del 20 gennaio 2011 depositata il 2 marzo 2011, ha respinto il ricorso proposto dai signori ***** e ***** avverso il decreto del Prefetto di Genova – Sportello unico per l’immigrazione – n. *** del 12 marzo 2010, recante il rigetto dell’istanza presentata dal signor ***** volta alla regolarizzazione di rapporto di lavoro domestico con la nominata *****.

Il T.A.R. si è limitato a ritenere ostativa la condanna a due mesi di reclusione e € 2280,00 di multa con la sospensione, irrogata alla straniera con decreto penale in data 5 luglio 2003 dal Tribunale di Pordenone per il reato di furto di cui all’articolo 624 c.p., commesso il 7 maggio 2002 in Pordenone con conseguente provvedimento di espulsione emesso dalla Questura di Genova in data 2 novembre 2006.

1.2. Gli interessati con atto notificato il 30 settembre 2011, depositato il 2 ottobre 2011, hanno impugnato detta sentenza, sottolineando la mancata conoscenza di detta condanna subita con il nome da sposata ***** e non risultante dal certificato penale; il trascorrere di cinque anni dal giudicato prima del provvedimento prefettizio e la successiva adozione del provvedimento di estinzione del reato da parte del Tribunale di Pordenone in data 4 maggio 2010; sostiene in ogni caso la non equiparabilità del “decreto penale” alla “sentenza di condanna” ostativa alla regolarizzazione de qua

2. Il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Genova si sono costituiti con mero atto formale dell’Avvocatura generale dello Stato datato 29 ottobre 2011.

3. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 c.p.a..

4.1. Ciò premesso in fatto, l’appello è fondato e va accolto in riforma della sentenza impugnata.

4.2. In effetti, sia il provvedimento prefettizio che la sentenza del T.A.R. sono essenzialmente motivati dalla automatica ostatività, ai sensi dell’articolo 1-ter legge n. 102/2009, della condanna subita per furto ex articolo 624 c.p., alla richiesta di regolarizzazione.

Orbene è indubbio che il reato commesso e la condanna subita costituiscano fatti storici insopprimibili ma la Sezione ritiene di dover valutare la situazione di fatto e gli elementi addotti dagli appellanti e non contraddetti in giudizio.

Nella fattispecie invero va tenuto conto che: la condanna risale al 2003 per fatto commesso nel 2002 dalla signora *****, non risultante dal certificato penale e non a conoscenza della stessa, ora con cognome di nascita *****; il Tribunale di Pordenone ha dichiarato l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., preso atto della buona condotta tenuta dall’interessata nel prescritto quinquennio e quindi prima dell’adozione del provvedimento prefettizio, circostanza non valutata dai giudici di prime cure anche se rappresentata dai ricorrenti; la richiamata normativa si riferisce a “sentenza di condanna” e non quindi a “decreto penale” di condanna non essendo consentita sul piano penale alcuna interpretazione estensiva o analogica.

Tali circostanze nel loro complesso inducono a ritenere fondate le censure dedotte in appello, anche alla luce di orientamento giurisprudenziale in tal senso (cfr. Sezione VI, ordinanza n. 5134 del 9 novembre 2010; VI, n. 1308 del 2 marzo 2011).

5. Ne consegue che l’appello è fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso in primo grado e va quindi annullato il provvedimento prefettizio con lo stesso impugnato.

Tenuto conto della particolarità e della novità della fattispecie si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado con il conseguente annullamento del provvedimento ivi impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011          
           

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 2 Dicembre 2011

 
 
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