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Sentenza n. 6460 del 7 dicembre 2011 Consiglio di Stato

Revoca permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8124 del 2011, proposto da: *****, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Migliorati e Mauro Arbosti, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato- Segreteria Sezionale in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA- SEZIONE I n. 236/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Brescia e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’ avvocato dello Stato Cesaroni;

visto l’articolo 60 c.p.a. e considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata formulata dall’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 10 agosto 2011 e depositato il 14 ottobre 2011 la signora ***** ha impugnato, con richiesta di sospensiva, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia- Sez. I n. 236 del 26 gennaio 2011 depositata l’8 febbraio 2011, con la quale è stato respinto il ricorso avverso il decreto del Questore di Brescia n. A/12 del 28 luglio 2004, recante revoca del permesso di soggiorno concesso in sede di regolarizzazione e il conseguente rigetto dell’istanza di rinnovo.

Infatti, l’interessata, sottoposta ad accertamenti foto dattiloscopici proprio in sede di richiesta di rinnovo, è risultata essere stata destinataria, con le false generalità di *****, di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Gorizia, e successivamente, con le false generalità di *****, di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera eseguito dalla Questura di Brescia in data 11 novembre 1999, e la stessa ricorrente, regolarizzata quindi in modo ingannevole come badante di invalida civile, è stata rintracciata, a seguito di servizio antiprostituzione della stazione dei carabinieri di Piazza Tebaldo Brusato, a svolgere attività di prostituta.

Nella sentenza appellata, si rilevava che tali circostanze integravano, ab origine, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, lett. a) del D.L. 195/2002 convertito nella legge n.222/2002, elementi ostativi alla richiesta di legalizzazione del rapporto di lavoro denunciato; si sottolineava altresì che il permesso di soggiorno era stato di conseguenza rilasciato dalla Questura erroneamente e che l’espulsione con accompagnamento coattivo costituiva un legittimo impedimento alla regolarizzazione del rapporto di lavoro.

2. L’appellante deduce la violazione dell’articolo 5, comma 5, D.lgs. 286/1998, che prevede la valutazione di nuovi elementi sopraggiunti, e nella fattispecie la permanenza in Italia da 15 anni, lavoro regolare dal 2007, nessun precedente o pendenza di carattere penale e segnalazione per prostituzione lontana nel tempo; richiama la direttiva europea n. 115/2008/CE, che consente la sanatoria delle irregolarità amministrative connesse all’espulsione ormai risalente nel tempo.

3. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Brescia si sono costituiti con mero atto formale dell’Avvocatura generale dello Stato datato 20 ottobre 2011.

4. Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2011, presente l’avvocatura dello Stato, relatore il consigliere Stelo la causa è stata trattenuta per la decisione.

5.Ciò premesso in fatto l’appello è infondato, condividendo le argomentazioni già svolte dal giudice di prime cure.

In effetti la appellante ha conseguito il permesso di soggiorno in sede di regolarizzazione inducendo in errore la Questura, posto che, con diverse false generalità a suo tempo fornite, era stata già oggetto nel 1999 di provvedimento di espulsione prima o poi di accompagnamento alla frontiera, provvedimenti di per sé ostativi alla regolarizzazione.

Orbene, non v’è dubbio che le false dichiarazioni rilasciate a suo tempo dall’interessata e la disposta espulsione costituiscano il presupposto inoppugnabile e inoppugnato che avalla appieno il provvedimento questorile, impeditivo al rinnovo del permesso di soggiorno e legittimante la conseguente revoca del permesso, non rilevando a tal fine la regolarizzazione conseguita con l’inganno né gli altri riferiti elementi sopravvenuti.

6. Ciò stante, l’appello è infondato e va respinto. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 7 Dicembre 2011

 
 
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