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Sentenza n. 6463 del 7 dicembre 2011 Consiglio di Stato

Diniego rilascio permesso di soggiorno

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8006 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Angelicchio e Alessandro Civitillo, con domicilio eletto presso avv. Barbara Matta e avv. Ventrella in Roma, via G. Pitocco n. 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA – GENOVA- SEZIONE II n. 1378/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura di La Spezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’ avvocato dello Stato Cesaroni;

visto l’articolo 60 c.p.a. e considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata formulata dall’appellante;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

1. Con atto notificato il 28 settembre 2011 e depositato il 13 ottobre 2011 il signor ***** ha impugnato, con richiesta di sospensiva, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria – Sezione II n. 1378 del 25 agosto 2011 depositata il 26 agosto 2011, con cui viene respinto il ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno decretato dal Questore della Spezia e notificato il 5 luglio 2011.

Tale provvedimento si basava sulla sussistenza a carico dell’interessato di diverse sentenze di condanna, fra le quali una, emessa il 10 gennaio 2005 dal Tribunale di Massa – sezione distaccata di Pontremoli - e divenuta irrevocabile il 26 settembre 2005, alla pena di 4 mesi di reclusione ed € 200,00 di multa per il reato di furto aggravato in concorso (artt. 110, 624 e 625 n° 4 c.p.), di per sé ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il T.A.R. ha ritenuto infatti che il provvedimento del Questore, in presenza di detta condanna, all’atto della sua emissione era pienamente legittimo, non assumendo rilievo la riabilitazione intervenuta successivamente.

2. L’interessato ha dedotto l’esito positivo della domanda di emersione dinanzi alla Prefettura di Spezia, la risalenza del furto all’ottobre 2003 e della condanna al 2005, la riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Genova il 28 aprile 2011, la buona condotta ed il lavoro stabile; soggiunge che il provvedimento riabilitativo è stato inviato per fax in data 24 maggio 2011, con istanza di riesame, alla Questura, che gli aveva comunicato i motivi ostativi, e purtuttavia il 5 luglio 2011 gli veniva notificato il rigetto.

Chiede infine l’emissione di sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.

3. Il Ministero dell’Interno e la Questura della Spezia si sono costituiti per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato con mero atto formale in data 24 ottobre 2011.

4. La causa, alla camera di consiglio del 28 ottobre 2011, presente l’avvocato dello Stato, relatore il Consigliere Stelo è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.

5. Ciò premesso in fatto, l’appello si appalesa fondato e va quindi accolto, in riforma della sentenza impugnata, per le considerazioni che seguono.

6. La questione sottoposta all’esame del Collegio è se l’atto impugnato in primo grado sia conforme alla disciplina vigente, con riferimento specifico all’articolo 5, comma 5, del D.lgs 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione), in base al quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato… sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

Tra le circostanze che precludono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi, in base alla norma sopra riportata, anche il rinnovo del medesimo) l’articolo 4, comma 3, del medesimo D.lgs – nel testo introdotto dall’articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002 n. 189 – pone espressamente il caso in cui lo straniero risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuni specifici reati indicati nella medesima disposizione.

Il citato articolo 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998, in effetti, in via generale non lascia margini di discrezionalità, circa l’entità della pena, l’abitualità o la segnalata occasionalità della condotta sanzionata, nonché circa la valutazione della personalità complessiva dell’imputato.

7. È anche vero, però che un orientamento giurisprudenziale, formatosi presso la VI Sezione del Consiglio di Stato (cfr., fra le altre, n. 1990/2008 e n. 1308/2011) differenzia il caso in cui fra la condanna penale e il diniego del rilascio o del rinnovo vi sia stato un non breve intervallo di tempo.

In tal caso, osserva la giurisprudenza, si è formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create ovvero consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un (tardivo) diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben più gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno.

È chiaro, tuttavia, che ciò si dice solo nel senso che nelle condizioni descritte viene meno l’automatismo della preclusione, ma resta integro il potere dell’amministrazione di negare comunque il titolo di soggiorno, sempreché il diniego sia sostenuto da una valutazione motivata della personalità dell’interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari, la situazione lavorativa, ecc… ed anche lo stesso ottenimento della riabilitazione.

8. Nel caso in esame, si ravvisano i presupposti di fatto che consentono di applicare detto orientamento giurisprudenziale.

9. Per le considerazioni che precedono l’appello è fondato e va accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del provvedimento ivi impugnato.

Si dispone la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, data la particolarità del caso di specie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla conseguentemente il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 7 Dicembre 2011

 
 
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