REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7572/2009

Reg.Dec.

N. 10115 Reg.Ric.

ANNO   2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.10115 del 2008, proposto da Achoui Abdelkrim, rappresentato e difeso dallĠavv. Caterina Calia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Trionfale n.9886;

contro

il Ministero dellĠinterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici  legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Questura di Roma, in persona del Questore in carica, non costituitasi in giudizio;

per lĠannullamento

previa sospensione dellĠesecuzione, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sez.II quater n.5358 in data 30.5.2008, resa inter partes;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto lĠatto di costituzione  in giudizio del Ministero dellĠInterno;

visti gli atti tutti della causa;

allĠudienza pubblica del 5 giugno 2009, relatore il consigliere Domenico Cafini, uditi lĠavv. dello Stato Palmieri e lĠavv. Calia;

ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con il ricorso n.9226/2006 proposto innanzi al T.a.r. del Lazio, il sig. Achoui Abdelkrim, cittadino algerino, impugnava, con richiesta di sospensione dellĠefficacia, il decreto del Questore di Roma, notificatogli il 17.7.2006, con il quale era stata respinta lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno dal medesimo presentata, nonchŽ ogni altro comunque connesso, e con successivi motivi aggiunti, impugnava, altres“, il decreto del Questore di Roma di data 4.6.2007, con cui, a seguito di riesame, era stato nuovamente negato allĠinteressato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Esponeva il ricorrente che era entrato in Italia il 5.12.1996; che aveva ottenuto il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato in data 19.6.2003, in seguito allĠaccoglimento dellĠistanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi della legge n. 189/2002; che aveva presentato il 3.5.2004 al Commissariato P.S. di S. Paolo di Roma apposita  istanza di rinnovo di detto permesso di soggiorno, ma che in data 17.7.2006 gli era stato notificato il predetto decreto del Questore di Roma di rigetto della menzionata istanza,  emesso sul presupposto dellĠesistenza di una condanna penale, con altre generalitˆ, in data 27.4.1998, da parte del Tribunale di Roma in relazione ad un reato in materia di stupefacenti, condanna ritenuta preclusiva giˆ, al momento della richiesta di regolarizzazione, dellĠingresso nel territorio nazionale.

A sostegno del proposto gravame il sig. Achoui deduceva il seguente articolato motivo: Òviolazione e mancata applicazione della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, omessa istruttoria; violazione ed errata applicazione dellĠart. 33, c. 7 L. 189/2002 e dellĠart. 167 c.p; disapplicazione della circolare ministeriale n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1 Div. del 9.9.2003Ó

Nel giudizio si costituiva il Ministero dellĠinterno, opponendosi allĠaccoglimento del ricorso.

Dopo che, con ordinanza collegale n. 937/2007, lĠadito T.a.r. aveva accolto lĠistanza cautelare ai fini del riesame dellĠatto impugnato, ritenendo che Òin relazione alla condanna del 27.4.1998, in base alla quale  stato adottato il provvedimento impugnato,  stata concessa al ricorrente la riabilitazione con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma n. 625/07 del 2.2.2007, i cui presupposti erano maturati anteriormente al predetto provvedimento della Questura di RomaÓ, la Questura anzidetta provvedeva al disposto riesame, respingendo nuovamente lĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno con decreto del 4.6.2007, a seguito di che il detto cittadino extracomunitario, con motivi aggiunti depositati il 10.1 2008, chiedeva lĠannullamento anche di tale nuovo diniego, deducendo il seguente motivo di diritto: Òviolazione e mancata applicazione della L. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere, disapplicazione della circolare ministeriale n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1 Div. del 9.9.2003, violazione ed errata applicazione dellĠart. 33, c. 7 L. 189/2002 e del D.Lgs. 286/98Ó.

2. Con la sentenza in epigrafe specificata il T.a.r. del Lazio dichiarava improcedibile  il ricorso introduttivo e respingeva i motivi aggiunti come sopra proposti.

3. Avverso tale sentenza  stato interposto lĠodierno appello, affidato dal sig. Achoui ai seguenti motivi di diritto:Óviolazione e mancata applicazione della L. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere, disapplicazione della circolare ministeriale n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1 Div. del 9.9.2003, violazione ed errata applicazione dellĠart. 33, co.7 L. 189/2002 e dellĠart 4 co.3 D.Lgs. 286/98Ó.

Ricostituitosi il contraddittorio nellĠattuale fase giudiziale il Ministero dellĠinterno ha chiesto la reiezione dellĠappello e della connessa istanza cautelare.

Alla camera di consiglio del 20.1.2009 la discussione della istanza di sospensione  stato rinviata allĠesame della controversia nel merito.

4. La causa, infine,  stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 5 giugno 2009, nel corso della quale il difensore dellĠappellante ha ulteriormente svolto le proprie  argomentazioni difensive, insistendo per lĠaccoglimento del proposto gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Oggetto dellĠodierno appello  la sentenza del T.a.r del Lazio n.5358 del 2008, con la quale  stata respinta la domanda proposta dal cittadino extracomunitario sig. Achoui Abdelkrim, volta ad ottenere lĠannullamento del sopra indicato decreto del Questore di Roma  con  cui gli era stato negato, a seguito di riesame, il rinnovo del permesso di soggiorno, dopo che era stato rilevato che il richiedente, a cui era stato rilasciato permesso di soggiorno a seguito di legalizzazione-emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge n.189/2002, era stato condannato con sentenza del Tribunale penale di Roma in data 27.4.1998, divenuta irrevocabile il 20.6.1998, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione e L.3.000.000 di multa per violazione dellĠart.73 commi 1-5 D.P.R. 309/1990, e 62 bis. C.p. (reato inerente gli stupefacenti).

2. Con lĠappello in esame lĠinteressato, nel riprodurre in massima parte i rilievi mossi nel giudizio di primo grado  rilevando che la gravata pronuncia avrebbe esaminato Òmolto velocementeÓ le censure svolte nel ricorso introduttivo, respingendole con motivazioni insufficienti, deduce, in sintesi, quanto segue:

a) che i primi giudici non avrebbero spiegato le ragioni della ritenuta infondatezza della doglianza relativa alla mancata applicazione nel caso in esame della circolare ministeriale n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1 Div. del 9.9.2003,  e alla mancata valutazione da parte dellĠAmministrazione della positiva condotta complessivamente tenuta dal ricorrente nel corso della sua Òlunga permanenza in Italia e del suo inserimento lavorativo e sociale e che, inoltre, nel caso in esame non vi sarebbe stato alcun motivo di Òordine pubblicoÓ che avrebbe potuto giustificare lĠallontamento e lo sradicamento del ricorrente dalla sua vita, sussistendo, sotto tale profilo, Òil potere-dovere dellĠAmministrazione di valutare la sussistenza dei requisiti in capo allĠistante, procedendo al bilanciamento di opposti e differenti diritti costituzionali al fine dellĠottenimento del rinnovo del titolo di soggiornoÓ, come ribadito nella succitata Circolare del 9.9.2003;

b) che la gravata decisione sarebbe in contraddizione con lĠordinanza n. 93772007  dello stesso T.a.r. del Lazio (che aveva affermato che Òi presupposti per la riabilitazione erano giˆ maturati precedentemente allĠemissione del decreto di diniegoÓ), avendo sostenuto il principio contrario ad essa, ossia che Òla riabilitazione sopravvenuta al provvedimento di diniego deve ritenersi irrilevante, in quanto la legittimitˆ del provvedimento di diniego deve essere valutata allo stato di fatto e di diritto esistente alla data del provvedimento medesimo e a tale data la riabilitazione non era ancora intervenutaÓ;

c) che in ogni caso a favore della tesi esposta  depone la norma contenuta nellĠart.5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, che impone allĠautoritˆ di Pubblica sicurezza, prima di adottare un atto di diniego del permesso in questione, di tenere conto di nuovi elementi che consentono il rinnovo del permesso  stesso.

3. Le censure cos“ dedotte nellĠappello in esame non possono essere condivise.

3.1 Quanto alla censura di cui al punto b) che precede, dedotta  con riguardo alla violazione della richiamata ordinanza collegiale n. 937/2007, sullĠassunto che la motivazione del nuovo diniego sarebbe identica a quella del primo diniego disposto dallo stesso Questore, ritiene il Collegio che la censura stessa non sia fondata.

Deve osservarsi, al riguardo, infatti, che le considerazioni svolte in proposito nella sentenza impugnata non possono ritenersi in contrasto con lĠordinanza collegiale che aveva disposto il riesame del diniego contestato con il ricorso originario, atteso che - come giustamente rilevato dal T.a.r. - nella stessa non era stato preso in esame il possesso dei requisiti alla data del provvedimento di legalizzazione-emersione da lavoro irregolare; anche perch, con la menzionata ordinanza era stato disposto soltanto il riesame dellĠimpugnato diniego alla luce della riabilitazione, dichiarata con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma n. 625/07 del 2.2.2007, in essa evidenziandosi che i relativi Òpresupposti erano maturati anteriormente al predetto provvedimento della Questura di RomaÓ, senza che nulla fosse precisato sulla valutazione degli effetti di detta riabilitazione e dei suoi presupposti anche sullĠoriginario permesso di soggiorno rilasciato a seguito di legalizzazione-emersione.

Dal che appare evidente che, in sede di riesame, lĠAmministrazione non ha contestato che i presupposti per la concessione della riabilitazione erano maturati anteriormente alla data di adozione del primo diniego, come precisato nella menzionata ordinanza, ma ha soltanto affermato che tale riabilitazione non poteva avere effetto sullĠoriginario permesso di soggiorno rilasciato a seguito di legalizzazione-emersione, traendo la stessa Amministrazione da ci˜ la conseguenza che il ricorrente non aveva titolo al rinnovo, stante lĠillegittimitˆ, appunto, di tale legalizzazione sul presupposto della menzionata condanna penale.

3.2. Quanto alle restanti censure, il Collegio - premesso che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato in prime cure  autonomamente sorretto dalla motivazione circa la mancanza in capo al ricorrente dei requisiti della legalizzazione-emersione  sopra precisati - deve ritenere che il contestato provvedimento e la pronuncia del T.a.r. in ordine al ricorso avverso il provvedimento stesso non siano inficiati dai vizi di legittimitˆ come sopra prospettati dallĠinteressato.

E ci˜ in quanto, la legittimitˆ dellĠimpugnato diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per lĠessenziale motivo surriferito determina lĠirrilevanza e, conseguentemente, lĠinammissibilitˆ per carenza di interesse delle proposte doglianze, essendo il detto diniego autonomamente basato, appunto, sulla motivazione circa lĠassenza nella specie dei requisiti per la legalizzazione-emersione richiesta dallĠinteressato.

Reputa, peraltro, il Collegio in proposito che, ai fini della legittimitˆ di un atto amministrativo, ove sussistano pi motivi autonomi posti alla base dellĠatto medesimo, sia sufficiente che uno soltanto di essi  sia riconosciuto idoneo  a sorreggere lĠatto stesso e nella specie  tale motivo deve individuarsi, come giustamente rilevato nella gravata pronuncia, nella riscontrata carenza dei predetti requisiti per la legalizzazione-emersione.

Quanto alla riabilitazione sopravvenuta al provvedimento di diniego impugnato in prime cure, deve osservarsi pi specificamente - condividendosi al riguardo quanto rilevato dai primi giudici – che  essa deve ritenersi irrilevante, atteso che la legittimitˆ del provvedimento amministrativo deve essere valutata allo stato di fatto e di diritto esistente alla data del provvedimento medesimo, data nella quale la riabilitazione non era appunto ancora intervenuta.

DĠaltronde, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, come posto in luce anche dal giudice di primo grado, non pu˜ farsi valere un'allegazione documentale, o comunque di fatto, relativa agli oneri di  produzione che le norme in tema di permesso di soggiorno configurano a carico dell'interessato, in quanto il giudizio introdotto con il ricorso innanzi al giudice amministrativo ha natura impugnatoria e ha per oggetto un provvedimento autoritativo la cui legittimitˆ va verificata sulla base degli elementi acquisiti nella fase istruttoria procedimentale, e non il rapporto che si instaura tra organo pubblico e soggetto che intende permanere nel territorio dello Stato (cfr. Sezione VI, 19.10. 2006, n. 6257; 21.5.2007, n.2552)Ó.

4. In conclusione, nel caso di cui trattasi, lĠAmministrazione, dopo avere accertato in capo al ricorrente la presenza di una condanna preclusiva al rilascio dellĠoriginario permesso di soggiorno ai sensi dellĠart. 33, comma 7, lett. c), della legge 30.7.2002, n. 189, ne ha negato legittimamente il rinnovo, come riconosciuto nella decisione impugnata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso in appello ora esaminato deve essere dunque  respinto.

Sussistono, tuttavia, ragioni adeguate, in relazione alla specificitˆ della controversia, per compensare integralmente tra le parti in causa le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),  definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2009, con l'intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Barbagallo              Presidente

Aldo Fera                               Consigliere

Rosanna De Nictolis              Consigliere

Domenico     Cafini                Consigliere est.

Roberto Chieppa                    Consigliere

 

Presidente

 

Consigliere                                                                          Segretario

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il...03/12/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria