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Sentenza n.9265 del 25 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Inadempimento sull'istanza di acquisto della cittadinanza italiana

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6743 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Bozzoli, con domicilio eletto presso Piero Colantone Lecis in Roma, viale Liegi, 44;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

SILENZIO - INADEMPIMENTO SULL'ISTANZA DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA - EX ART. 117 CPA

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto che si assume formatosi sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/92, presentata dal ricorrente in data 22 luglio 2008.

Preliminarmente occorre precisare che il contenzioso instaurato non può investire la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale e, quindi, l'accertamento del diritto della medesima al conseguimento del provvedimento richiesto, ed ancora meno l'adozione da parte di questo Tribunale dei provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il Ministero dell'Interno, ma unicamente l'accertamento dei presupposti cui le norme riconducono l'obbligo della stessa amministrazione di esprimersi sull'interesse del cittadino straniero con un provvedimento conclusivo ed espresso (cfr. T.A.R. Lazio sez. II Quater 2/2/2010 n. 1418).

Il ricorso, diretto a contestare il silenzio-rifiuto che si assume formatosi sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22 luglio 2008, risulta fondato, in accoglimento della censura con la quale il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sulla predetta istanza entro il termine di settecentotrenta giorni fissato dall'art. 3 del D.P.R. 18.4.1994 n. 362.

Al riguardo giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.

La legge 5 febbraio 1992 n. 91, all'art. 9, individua le ipotesi in cui "la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno". Il citato D.P.R. n. 362/1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, all'art. 3, espressamente prevede che "per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda". A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che "La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell'interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni".

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell'Interno aveva l'obbligo di concludere il procedimento e di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nella specie, non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l’illegittimità del silenzio-rifiuto, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il giorno 22 luglio 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero dell'Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il giorno 22 luglio 2008, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 25 Novembre 2011

 
 
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