Sentenza n.9660 del 9 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Respinta la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato - passaporto alterato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9610 del 2011, proposto da ***** elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2 presso lo studio del dott. Alfredo Placidi e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Alessandro Dal Molin e Christian Brunati del foro di Milano
- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D’ITALIA A DHAKA – BANGLADESH, in persona dell’Ambasciatore p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
del provvedimento prot. n. ***, notificato il 13/07/11, con cui l'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka e del Ministero degli Affari Esteri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Michelangelo Francavilla;
Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. ***, notificato il 13/07/11, con cui l'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il visto è stato negato perché la foto apposta sul passaporto utilizzato dal ricorrente è stata alterata;
Considerato che dalla relazione trasmessa con nota n. 935 del 14/11/11 emerge che l’Ambasciata, con apposita apparecchiatura, ha accertato che la barra reagente di continuità esistente tra foto e passaporto è stata alterata e che la firma ivi apposta palesa evidenti discrasie tra la parte situata sul documento e quella della foto, circostanze, queste, comprovanti la sostituzione della foto stessa;
Considerato che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, deve essere disattesa la censura avente ad oggetto il difetto d’istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato in quanto lo stesso risulta congruamente motivato, in riferimento all’alterazione del passaporto, ivi richiamata, e, nel merito, corretto;
Ritenuta, altresì, inaccoglibile la censura con cui è stato dedotto il vizio d’incompetenza in quanto l’art. 4 d.p.r. n. 200/67, posto a fondamento della stessa, è stato abrogato dall’art. 79 d. lgs. n. 71/11;
Considerato, poi, che, secondo il disposto degli artt. 4 e 58 d. lgs. n. 71/11, il rilascio del visto d’ingresso non rientra nella competenza esclusiva del capo dell’ufficio consolare;
Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato, per entrambi gli enti complessivamente, in euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011
Il 09/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Venerdì, 9 Dicembre 2011