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Sentenza n.9660 del 9 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato - passaporto alterato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9610 del 2011, proposto da ***** elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2 presso lo studio del dott. Alfredo Placidi e rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Alessandro Dal Molin e Christian Brunati del foro di Milano

contro

- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AMBASCIATA D’ITALIA A DHAKA – BANGLADESH, in persona dell’Ambasciatore p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. ***, notificato il 13/07/11, con cui l'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka e del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. ***, notificato il 13/07/11, con cui l'Ambasciata d'Italia a Dhaka ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il visto è stato negato perché la foto apposta sul passaporto utilizzato dal ricorrente è stata alterata;

Considerato che dalla relazione trasmessa con nota n. 935 del 14/11/11 emerge che l’Ambasciata, con apposita apparecchiatura, ha accertato che la barra reagente di continuità esistente tra foto e passaporto è stata alterata e che la firma ivi apposta palesa evidenti discrasie tra la parte situata sul documento e quella della foto, circostanze, queste, comprovanti la sostituzione della foto stessa;

Considerato che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, deve essere disattesa la censura avente ad oggetto il difetto d’istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato in quanto lo stesso risulta congruamente motivato, in riferimento all’alterazione del passaporto, ivi richiamata, e, nel merito, corretto;

Ritenuta, altresì, inaccoglibile la censura con cui è stato dedotto il vizio d’incompetenza in quanto l’art. 4 d.p.r. n. 200/67, posto a fondamento della stessa, è stato abrogato dall’art. 79 d. lgs. n. 71/11;

Considerato, poi, che, secondo il disposto degli artt. 4 e 58 d. lgs. n. 71/11, il rilascio del visto d’ingresso non rientra nella competenza esclusiva del capo dell’ufficio consolare;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato, per entrambi gli enti complessivamente, in euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2011          
               

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 9 Dicembre 2011

 
 
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