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Sentenza n.9643 del 9 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rifiuto visto turistico per l’Italia

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10288 del 2006, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo Nicotra ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giovanna Pansini in Roma Via Cicerone, n. 28;

contro

il Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro legale rappresentante p.t., il Consolato Generale d’Italia in San Pietroburgo in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliano;

per l'annullamento

del provvedimento a n. *** notificato alla ricorrente in data 6 settembre 2006 con il quale il Consolato Generale d’Italia in San Pietroburgo ha negato il visto turistico alla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato all’Amministrazione in epigrafe in data 31 ottobre 2006 e depositato il successivo 14 novembre, espone la ricorrente, in atto cittadina russa, di avere richiesto al Consolato italiano di San Pietroburgo un visto turistico per l’Italia dal 16 settembre 2006 al 14 ottobre 2006 per recarsi presso la sorella ***** che vive a Palermo dove ha contratto matrimonio con un cittadino italiano, istanza che le veniva tuttavia rigettata.

Avverso tale diniego l’interessata oppone:

1. violazione ed errata interpretazione di legge, difetto di motivazione.

L’interessata lamenta che nel caso specifico non ricorrono i motivi di sicurezza e di ordine pubblico in base ai quali il diniego può non essere motivato;

2. Contraddittorietà e disparità di trattamento.

In passato la ricorrente si è recata a trovare la sorella sempre rispettando le norme previste per i soggiorni temporanei in Italia e munendosi del biglietto aereo prepagato, per cui non è dato comprendere, come mai, in presenza del medesimo comportamento della ricorrente, si nega quanto prima già abitualmente concesso.

3. Arbitrio ed eccesso di potere.

Il diniego appare incompatibile con i principi faticosamente acquisiti di tutela dello straniero.

Conclude chiedendo la sospensione del provvedimento impugnato e l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando ogni doglianza.

Alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2006 sono stati disposti incombenti istruttori ed a quella successiva del 23 gennaio 2007, risultando eseguiti gli incombenti, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame, previa memoria della ricorrente.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato come di seguito precisato.

Con esso la ricorrente, in atto cittadina russa, impugna il diniego di visto disposto dal Consolato Generale d’Italia in San Pietroburgo per i seguenti motivi: “Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del T.U. n. 286/98 Le comunichiamo che la sua richiesta di visto è stata respinta.”.

2. Avverso tale diniego l’interessata con il ricorso e con la memoria di risposta alla eseguita istruttoria ha, in particolare, contestato l’assoluto difetto di motivazione e di istruttoria nel provvedimento impugnato, avendo potuto usufruire del visto di ingresso per visite alla sorella in altre due analoghe occasioni, regolarmente rientrando in patria, dopo un periodo breve di 45 giorni.

L’Amministrazione, invece, con la relazione istruttoria, ha rappresentato che se era vero che l’interessata aveva goduto del visto di ingresso come esposto, tuttavia, aveva anche violato i termini per il rientro in patria, dimostrandosi la completa inaffidabilità della richiedente in ordine alla osservanza del limite temporale del visto.

A tali osservazioni del Consolato la ricorrente ha replicato con memoria per l’udienza camerale del 23 gennaio 2007 facendo rilevare che il cd. “sforamento” dei tempi nel viaggio di ritorno si era verificato il 5 gennaio 2005 in occasione del viaggio di ritorno legato al secondo visto ed era avvenuto in quanto il volo prenotato era stato cancellato per guasto all’aeromobile. La compagnia di volo aveva prenotato automaticamente l’interessata per il successivo volo del 10 gennaio 2005 e la stessa polizia aeroportuale aveva annotato sul biglietto che ella restava in Italia altri cinque giorni oltre il limite previsto per causa di forza maggiore.

Ciò premesso in fatto la ricorrente insiste dunque nella manifesta illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà della motivazione sottesa al diniego di visto, laddove invece ella era sempre rientrata in patria, assicurando l’amministrazione del rientro con il biglietto prepagato di andata e ritorno.

A fronte di tali osservazioni al Collegio non resta che accogliere il ricorso, anche nella considerazione che il riesame del provvedimento di diniego, richiesto nella sede cautelare alla luce delle ridette osservazioni, non pare esservi stato.

In particolare va ritenuto sussistente nel provvedimento impugnato il dedotto difetto di motivazione non essendo rilevabili dal provvedimento impugnato nessuna delle motivazioni contenute nell’art. 4, comma 2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 atte a sostenere l’opposto diniego. La norma, infatti, richiede che “Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato,…”, laddove dalla stringata motivazione sopra riportata non è dato evincere a quali delle ragioni stabilite dall’art. 4, comma 2 occorresse far riferimento nello specifico caso di diniego, posto che, come si evince dalla relazione istruttoria, non appaiono ricorrere neppure quelle di sicurezza e di ordine pubblico per le quali l’Amministrazione è, in particolare, esonerata dall’ostendere la motivazione.

Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato il diniego di cui all’atto del Consolato Generale d’Italia in San Pietroburgo a n. *** del 6 settembre 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Nel caso specifico appaiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto del Consolato Generale d’Italia in San Pietroburgo a n. 1736 del 6 settembre 2006, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011
                  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 9 Dicembre 2011

 
 
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