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Sentenza n.3013 del 1 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Annullato il permesso di soggiorno - falsità della documentazione attestante il rapporto di lavoro

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2008, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Egidi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pisacane N.10;

contro

Questura di Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliata presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto di annullamento del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Milano del 28.3.2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui era stato annullato il permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato sulla base della riscontrata falsità della documentazione attestante il rapporto di lavoro.

I due motivi di ricorso lamentano nel primo caso la violazione dell’art. 13,comma 7, D.lgs. 286/98 per non essere stato il provvedimento tradotto in una lingua conosciuta dal ricorrente e nel secondo la violazione dell’art. 7 L. 241/90 per non essere stato dato l’avviso dell’avvio del procedimento di autotutela.

La Questura di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24.6.2008 veniva rigettata l’istanza cautelare.

Il ricorso non è fondato.

Come già sottolineato nel provvedimento cautelare la mancata traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente può esser ragione di remissione in termini di un eventuale ricorso tardivo, ma non causa di annullamento del provvedimento.

Peraltro la tempestiva impugnazione del provvedimento in autotutela è la riprova che la mancata traduzione non ha impedito l’esercizio delle prerogative giurisdizionali attinenti al diritto di difesa.

Quanto al mancato avviso dell’avvio del procedimento esso è dipeso dall’impossibilità di effettuare la notifica per l’irreperibilità del ricorrente, situazione in fatto che nel ricorso non viene contestata limitandosi il motivo di censura a ribadire precedenti giurisprudenziali attestanti la doverosità della comunicazione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 1 Dicembre 2011

 
 
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