REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LA LOMBARDIA
SEZIONE DI
BRESCIA
Registro
Generale: 1323/2004
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
FEDERICA TONDIN Giudice
STEFANO MIELLI Giudice, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella udienza camerale del 24 gennaio 2006
Visto il ricorso 1323/2004 proposto da:
BARI
GEGE
rappresentato
e difeso da:
UBERTI FOPPA
CRISTINA
con domicilio eletto presso
la SEGRETERIA
della SEZIONE
in BRESCIA VIA
MALTA, 12
contro QUESTORE
DI BERGAMO MINISTERO
DELL'INTERNO rappresentati e
difesi da: AVVOCATURA
DELLO STATO con domicilio
ope legis in BRESCIA VIA S.
CATERINA, 6 presso la sua
sede |
per
l'annullamento del provvedimento del Querstore del 31.5.2004 di rigetto istanza
di rinnovo del permesso di soggiorno;
Udito
il relatore Giudice STEFANO MIELLI e uditi, altres, i difensori delle parti;
Visto lart. 26, ultimo comma della legge
6 dicembre 1971 n. 1034, cos come sostituito dallart. 9, 1 comma, della
legge 21 luglio 2000, n. 205
Ritenuto in fatto e in diritto
Il ricorrente titolare di permesso di soggiorno
rilasciato in data 28 agosto 2003 dalla Questura di Cuneo per lavoro
subordinato con l'indicazione "anche stagionale" della validit di
nove mesi, veniva assunto con contratto a tempo indeterminato dalla ditta
Elleffe Srl di Vignate.
Prima della scadenza si rivolgeva alla Questura di
Bergamo presentando richiesta di rinnovo, sulla base delle indicazioni ricevute
dall'Ufficio Stranieri.
Con provvedimento del 3 luglio 2004, la Questura
ha negato il rinnovo del permesso, qualificando il provvedimento nella
traduzione in lingua come revoca, sulla considerazione che il titolo rilasciato
apparteneva alla categoria dei permessi a termine non rinnovabili alla
scadenza.
Con ricorso notificato il 19 luglio 2004 e
depositato il successivo 27 luglio 2004, tale provvedimento impugnato per le
seguenti censure:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 5,
comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato ed integrato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189; eccesso di potere per erronea valutazione dei
fatti e dei presupposti; contraddittoriet della motivazione; difetto di
istruttoria; difetto di motivazione;
II) carenza di motivazione.
Si costituita in giudizio l'Amministrazione
intimata chiedendo il rigetto del ricorso perch infondato.
Con ordinanza n. 1440 del 7 settembre 2004,
stata disposta l'acquisizione di una relazione sui fatti di causa
dall'Amministrazione la quale, con nota del 22 novembre 2004, ha comunicato di
aver rilasciato un permesso di soggiorno in attesa della definizione della
causa nel merito e pertanto, con ordinanza n. 1881 del 7 dicembre 2004, stato
disposto il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare.
Il ricorso fondato e merita di essere accolto.
L'art. 24 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286,
richiamato nel provvedimento impugnato e nel rapporto informativo della
Questura, consente la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni, e l'art.
38 comma 7 del D.P.R. n. 394 del 1999, consente la conversione del permesso di
soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, nei limiti delle quote di ingresso.
Pertanto le argomentazioni svolte dalla Questura,
secondo cui il titolo di soggiorno del ricorrente rientrerebbe nella categoria
dei permessi non rinnovabili in mancanza dell'autorizzazione della Direzione
Provinciale del Lavoro, non pare idonea a sorreggere la legittimit del
provvedimento impugnato, atteso che la rilevata carenza del nullaosta non
consente di per s alcuna verifica in ordine alla disponibilit o meno delle
quote per lavoro subordinato e costituisce una mera irregolarit amministrativa
sanabile, che avrebbe imposto allAutorit amministrativa di invitare
linteressato a munirsi di detto nulla osta anzich adottare un provvedimento
di diniego.
Vi anche da rilevare che nel caso di specie sono
stati fattori decisivi alla mancata definizione positiva della richiesta,
l'affidamento ingenerato nell'istante dalle informazioni date dalla stessa
Questura e il ritardo con cui stata definita la pratica.
Ove infatti il ricorrente fosse stato messo
tempestivamente nelle condizioni di poter munirsi del predetto nulla osta, il
permesso di soggiorno avrebbe potuto essere convertito come risulta dalla
comunicazione dell'assunzione inviata sin dal gennaio 2004 alla Direzione
Provinciale del Lavoro dal datore di lavoro subentrato, quando erano ancora
disponibili delle quote di ingresso.
In definitiva il ricorso deve essere accolto per
le censure di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei
presupposti, difetto di istruttoria nonch contraddittoriet della motivazione
e il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono
liquidate, oltre ad oneri di legge, in 1.400,00, a titolo di spese, diritti
ed onorari di difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento del
Questore di Bergamo del 31 maggio 2005, di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno.
Condanna l'Amministrazione resistente a
corrispondere la ricorrente oltre ad oneri di legge, la somma liquidata in
motivazione, a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorit amministrativa.
BRESCIA, 24 gennaio 2006
NUMERO
SENTENZA |
112
/ 2006 |
DATA PUBBLICAZIONE |
02 - 02 - 2006 |