REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

 

                                                                         Registro Generale:   1323/2004

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente                            

FEDERICA TONDIN Giudice                   

STEFANO MIELLI Giudice, relatore                   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella udienza camerale del 24 gennaio 2006

Visto il ricorso 1323/2004 proposto da:

BARI GEGE

 

rappresentato e difeso da:

UBERTI FOPPA CRISTINA

con domicilio eletto presso

la SEGRETERIA della SEZIONE

in BRESCIA VIA MALTA, 12

 

contro

QUESTORE DI BERGAMO

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio ope legis in BRESCIA

VIA S. CATERINA, 6

presso la sua sede

 

per l'annullamento del provvedimento del Querstore del 31.5.2004 di rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

Udito il relatore Giudice STEFANO MIELLI e uditi, altres, i difensori delle parti;

Visto lart. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, cos come sostituito dallart. 9, 1 comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205

Ritenuto in fatto e in diritto

Il ricorrente titolare di permesso di soggiorno rilasciato in data 28 agosto 2003 dalla Questura di Cuneo per lavoro subordinato con l'indicazione "anche stagionale" della validit di nove mesi, veniva assunto con contratto a tempo indeterminato dalla ditta Elleffe Srl di Vignate.

Prima della scadenza si rivolgeva alla Questura di Bergamo presentando richiesta di rinnovo, sulla base delle indicazioni ricevute dall'Ufficio Stranieri.

Con provvedimento del 3 luglio 2004, la Questura ha negato il rinnovo del permesso, qualificando il provvedimento nella traduzione in lingua come revoca, sulla considerazione che il titolo rilasciato apparteneva alla categoria dei permessi a termine non rinnovabili alla scadenza.

Con ricorso notificato il 19 luglio 2004 e depositato il successivo 27 luglio 2004, tale provvedimento impugnato per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; contraddittoriet della motivazione; difetto di istruttoria; difetto di motivazione;

II) carenza di motivazione.

Si costituita in giudizio l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso perch infondato.

Con ordinanza n. 1440 del 7 settembre 2004, stata disposta l'acquisizione di una relazione sui fatti di causa dall'Amministrazione la quale, con nota del 22 novembre 2004, ha comunicato di aver rilasciato un permesso di soggiorno in attesa della definizione della causa nel merito e pertanto, con ordinanza n. 1881 del 7 dicembre 2004, stato disposto il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare.

Il ricorso fondato e merita di essere accolto.

L'art. 24 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato nel provvedimento impugnato e nel rapporto informativo della Questura, consente la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni, e l'art. 38 comma 7 del D.P.R. n. 394 del 1999, consente la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale, nei limiti delle quote di ingresso.

Pertanto le argomentazioni svolte dalla Questura, secondo cui il titolo di soggiorno del ricorrente rientrerebbe nella categoria dei permessi non rinnovabili in mancanza dell'autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, non pare idonea a sorreggere la legittimit del provvedimento impugnato, atteso che la rilevata carenza del nullaosta non consente di per s alcuna verifica in ordine alla disponibilit o meno delle quote per lavoro subordinato e costituisce una mera irregolarit amministrativa sanabile, che avrebbe imposto allAutorit amministrativa di invitare linteressato a munirsi di detto nulla osta anzich adottare un provvedimento di diniego.

Vi anche da rilevare che nel caso di specie sono stati fattori decisivi alla mancata definizione positiva della richiesta, l'affidamento ingenerato nell'istante dalle informazioni date dalla stessa Questura e il ritardo con cui stata definita la pratica.

Ove infatti il ricorrente fosse stato messo tempestivamente nelle condizioni di poter munirsi del predetto nulla osta, il permesso di soggiorno avrebbe potuto essere convertito come risulta dalla comunicazione dell'assunzione inviata sin dal gennaio 2004 alla Direzione Provinciale del Lavoro dal datore di lavoro subentrato, quando erano ancora disponibili delle quote di ingresso.

In definitiva il ricorso deve essere accolto per le censure di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria nonch contraddittoriet della motivazione e il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, oltre ad oneri di legge, in 1.400,00, a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento del Questore di Bergamo del 31 maggio 2005, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere la ricorrente oltre ad oneri di legge, la somma liquidata in motivazione, a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit amministrativa.

BRESCIA, 24 gennaio 2006

 

NUMERO  SENTENZA

 112 / 2006

DATA PUBBLICAZIONE

02 - 02 - 2006