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Sentenza n. 3129 del 12 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2011, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Favaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Premuda n. 2;

contro

Ministero dell'Interno (Sportello Unico Immigrazione di Varese), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

- del decreto di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare prot. n. ***, emesso dallo Sportello Unico Immigrazione di Varese e notificato il 10.03.2011, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’odierno ricorso, notificato in data 03/05/2011 e depositato il successivo 23/05/2011, l’esponente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Varese, in epigrafe specificato, con cui è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione presentata dal sig. ***** in favore della sig.ra *****.

Il ricorso è articolato su un unico motivo, con cui si deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere, poiché non solo non vi sarebbe nessun precedente per rapina addebitabile all’istante ma, quand’anche fosse dimostrata l’esistenza di detto precedente, esso non potrebbe essere considerato automaticamente ostativo all’emersione di cui trattasi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo cautelativamente che il ricorso venga dichiarato improponibile, inammissibile e comunque infondato.

Alla Camera di Consiglio del 14 giugno 2011 il Collegio ha disposto incombenti istruttori, richiedendo all’amministrazione di esibire copia della sentenza di condanna per rapina richiamata nelle premesse dell’atto impugnato.

Alla Camera di Consiglio del 22 settembre 2011 il Collegio ha dovuto reiterare i su menzionati incombenti istruttori, stante l’inottemperanza della p.a. alla precedente ordinanza.

Il 13 ottobre 2011 l’avvocatura ha depositato agli atti la documentazione come sopra richiesta.

Alla Camera di Consiglio del 1 dicembre 2011 il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite al riguardo le parti presenti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

DIRITTO

In via preliminare, il Tribunale osserva che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 1 ter, co. XIII°, D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito dalla legge 03.08.2009 n.102: “Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: …

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice”.

Emerge da ciò l’impossibilità - per lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di patteggiamento della pena, per una serie di reati (fra i quali, com’è per l’odierna istante, quello di tentata rapina aggravata) - di accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare introdotta dalla norma suindicata, senza che residui alcuno spazio al dispiegarsi della discrezionalità amministrativa per la valutazione della pericolosità sociale dello straniero medesimo, la quale è presunta ex lege, avendo il provvedimento amministrativo carattere vincolato (così, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11.04.2011 n. 951, id. IV, 14.10.2010 n. 6938, nonché, in relazione alla analoga previsione di cui al combinato disposto degli artt. 4, co.III° e 5 co. V° del d.lgs. n. 286/1998, cfr. Corte Cost. sentenza 16 maggio 2008 n. 148; Consiglio di Stato, sez.VI, 21 aprile 2008 n.1803; 8 febbraio 2008 n.415).

Nel caso che qui occupa, dalla nota depositata in atti a cura della parte resistente risulta una sentenza di condanna riportata dall’esponente per violazione degli artt. 110, 56, 628 co. 1 e 3 c.p. (tentata rapina aggravata), per fatti commessi in Milano il 5.07.2005, inflitta dal Tribunale di Milano (in esito a giudizio immediato) il 10.11.2005, divenuta irrevocabile il 25.01.2006, con condanna alla pena di anni 1 mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Trattasi, com’è noto, di fattispecie di reato per la quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, ex art. 380 c.p.p., e pertanto, ostativa all’emersione ai sensi dell’art. 1 ter cit.

Consegue da quanto sopra l’infondatezza dei suindicati motivi di ricorso, poiché il contenuto di diniego del provvedimento impugnato discende direttamente dalla norma di legge sopra richiamata, senza che residuino spazi alla discrezionalità amministrativa e, quindi, alla prospettazione di censure di eccesso di potere che quella discrezionalità sottendono.

In conclusione, quindi, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 12 Dicembre 2011

 
 
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