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Sentenza n. 3196 del 16 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Inammissibilità della domanda di emersione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3145 del 2011, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Gargiullo, con domicilio eletto presso la stessa in Milano, via Negroli, 50;

contro

Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento,

del decreto di inammissibilità n. prot. ***, messo in data 12 aprile 2011 e notificato in data 20 luglio 2011, della domanda di emersione n. *** avanzata dal Sig. ***** nell'interesse del Sig. ***** in data 25.09.2009 e di ogni atto presupposto e conseguente con il quale si decretava l'inammissibilità della domanda di emersione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso non appare meritevole di accoglimento, visto che non risulta contestato che il datore di lavoro ha effettivamente presentato due domande di emersione, la seconda delle quali è riferita all’attuale esponente, in violazione dell’espressa disposizione dell’art. 1-ter comma 6° della legge 102/2009, in forza della quale l’emersione è limitata <<ad una unità di lavoro domestico>>.

Lo stesso datore di lavoro, nella lettera alla Prefettura del 15.9.2011 (doc. 5 del ricorrente), ammette l’erronea indicazione, da parte sua, di due nominativi, in palese violazione di legge.

Il provvedimento impugnato appare pertanto legittimo, adeguatamente motivato con riferimento alla domanda del datore di lavoro erroneamente riferita a due soggetti, anziché ad uno soltanto.

La successiva richiesta di riesame del 15.9.2011, già sopra indicata, non inficia la legittimità dell’atto ivi gravato, che appare adottato nel rispetto delle prescrizioni di legge, trattandosi fra l’altro di un atto vincolato, vista la chiara dizione del succitato comma 6 dell’art. 1-ter della legge 102/2009.

Neppure può essere lamentata l’inosservanza dell’art. 7 della legge 241/1990, visto che nell’atto impugnato si dà notizia della trasmissione di tale avviso, alla quale non ha fatto seguito alcunché da parte dell’esponente.

Inoltre e fermo restando quanto sopra esposto, non pareva neppure necessario il suddetto avviso, tenuto conto che il procedimento amministrativo (ex lege 102/2009), è stato avviato a istanza di parte e che il provvedimento finale è atto vincolato.

Il ricorso deve quindi respingersi, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi sull’istanza di riesame del 15.9.2011.

Le spese possono compensarsi, attesa la natura delle parti conivolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011
                 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 16 Dicembre 2011

 
 
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