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Sentenza n.3019 del 1 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Revoca del nulla osta al lavoro domestico - sussistenza di un provvedimento di espulsione che prevedeva il divieto di rientro in Italia per dieci anni

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2008, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Debora Piazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via R.Carriera, 15;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti di ***** non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

della dichiarazione di nullità del nulla osta al lavoro domestico a suo tempo rilasciato al ricorrente di cui al decreto 12.6.2008 del Prefetto di Milano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui era stato revocato il precedente nulla osta al lavoro subordinato dal momento che era emerso a seguito dei controlli effettuati che lo stesso era stato espulso dall’Italia nel 2003 sotto altre generalità.

Preliminarmente segnalava che il numero del nulla osta revocato non corrispondeva a quello a suo tempo rilasciato al ricorrente.

Il primo dei due motivi di ricorso denuncia la violazione degli artt. 21 octies e nonies L. 241/90, dell’art. 22 D.lgs. 286/98 e 30 bis DPR 394/99 poiché l’annullamento era giunto dopo un notevole lasso di tempo che aveva ingenerato un affidamento nel ricorrente e non vi era stata alcuna motivazione sulle ragioni di interesse pubblico che giustificavano l’atto di autotutela.

Il secondo motivo censura la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e la mancata motivazione circa le ragioni che avevano determinato l’annullamento.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 2.12.2008 veniva ordinato un approfondimento istruttorio per verificare se il nulla osta annullato fosse proprio quello rilasciato al ricorrente.

All’esito di tale riscontro alla successiva camera di consiglio del 13.1.2009 veniva respinta l’istanza cautelare avendo chiarito la Prefettura che il entrambi i numeri indicati dal ricorrente riguardavano nulla osta emessi in suo favore, il primo dei quali era stato sostituito dal secondo perché erano errate le generalità ivi riportate.

La sussistenza di un provvedimento di espulsione che aveva previsto il divieto di rientro in Italia del ricorrente per dieci anni è motivo sufficiente per revocare il nulla osta concesso; non può lamentarsi alcun ritardo eccessivo nell’emanazione del provvedimento poiché, essendo stato il ricorrente espulso avendo dichiarato altre generalità, solo in occasione del controllo delle impronte digitali è stato possibile verificare l’esistenza del provvedimento di espulsione.

Non vi è alcun affidamento da tutelare poiché il ricorrente era a conoscenza dell’impossibilità del suo rientro in Italia prima che fossero trascorsi i dieci anni dall’avvenuta espulsione ed inoltre la necessità di garantire una puntuale osservanza delle norme in tema di immigrazione giustificano l’esistenza dell’interesse pubblico all’atto di autotutela.

Il ricorso deve essere respinto.

Per equità sostanziale si possono compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 1 Dicembre 2011

 
 
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