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Sentenza n. 3011 del 1 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - reato in tema di stupefacenti e della mancanza di uno stabile reddito

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3045 del 2011, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia De Domenico, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana, 11;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione,

del decreto n. ***** Imm. emesso in data 12.07.2011.dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 13.08.2011, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno in considerazione della commissione di un reato in tema di stupefacenti e della mancanza di uno stabile reddito.

Il ricorrente era giunto in Italia nel 1993 all’età di cinque anni per ricongiungimento familiare e da allora è sempre vissuto nel nostro paese ed attualmente lavora con il padre gestendo un piccolo negozio per il commercio di prodotti alimentari, dopo aver lavorato all’esito del conseguimento del diploma di scuola media superiore presso una ditta che poneva in opera climatizzatori.

Nel 2008 il ricorrente veniva condannato per un reato in materia di stupefacenti ad una pena che per effetto della riduzione operata dalla Corte di Appello di Milano veniva sospesa condizionalmente e con il beneficio della non menzione.

Il ricorso si fonda su due motivi il primo dei quali lamenta una violazione delle norme in tema di concessione del permesso di soggiorno dovuta ad un errore nella valutazione dei presupposti poiché non era vero che il ricorrente non aveva conseguito negli anni 2008, 2009 e 2010 redditi sufficienti per il proprio mantenimento poiché poteva documentare un reddito superiore all’assegno sociale per tutti gli anni in questione tenuto conto oltretutto che lo stesso vive ancora in famiglia.

Il secondo motivo censura il mancato bilanciamento nel giudizio di pericolosità tra la gravità del reato commesso e le altre circostanze che la legge impone di valutare nel caso di persone che siano venute in Italia a seguito di ricongiungimento familiare.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha documentato la percezione di redditi sufficienti per il proprio mantenimento durante tutti gli anni presi in esame nel provvedimento ed inoltre ha dimostrato che sta attualmente gestendo con il padre un’attività commerciale che inizialmente sembrava inattiva solo perché, in mancanza di un valido rinnovo del permesso di soggiorno non era possibile procedere all’iscrizione al registro delle imprese.

Rimane da valutare il giudizio di pericolosità che l’amministrazione esercita in concreto ma con motivazione che merita le critiche formulate con il secondo motivo di ricorso poiché vi è il riferimento a formule di stile e non vi è alcuna valutazione né della condotta processuale del ricorrente e del livello di gravità del reato, né del livello di inserimento sociale del ricorrente che ha perso ormai i legami con il paese d’origine da cui manca da diciotto anni, avendo tutti i componenti del nucleo familiare presenti in Italia.

Peraltro il reato si pone come unico episodio negativo durante tutto il periodo di permanenza e il ricorrente porta avanti attualmente con il padre un’attività commerciale che offre un reddito sufficiente a garantire il mantenimento dell’intero nucleo familiare.

Il provvedimento deve pertanto essere annullato dovendo l’amministrazione procedere ad una nuova valutazione dei presupposti per la concessione del permesso tenendo conto anche degli elementi emersi in sede di ricorso e della motivazione della sentenza circa le modalità con cui va effettuato il giudizio di pericolosità sociale.

In considerazione del fatto che comunque il ricorrente si è reso responsabile di un reato di non minima entità appare equo compensare le spese di giudizio consento solo al ricorrente il recupero del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di € 300..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 1 Dicembre 2011

 
 
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