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Sentenza n.2911 del 25 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Rigetto domanda rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - rapporto di lavoro con la ditta fittizio in considerazione della pendenza di un procedimento penale in materia - mancanza contributi INPS e dichiarazione dei redditi per il 2009 inferiore al minimo di legge

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2979 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Viganò, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Monte Nero, 53;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento n ***.- emesso in data 11.07.2011.dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 30.07.2011, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. *** rilasciato dalla Questura di Milano per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto il rapporto di lavoro con la ditta ***** sarebbe fittizio in considerazione della pendenza di un procedimento penale in materia; in secondo luogo il ricorrente non avrebbe contributi INPS dopo il mese di febbraio 2007 e la dichiarazione dei redditi per il 2009 presenterebbe un reddito inferiore al minimo di legge.

Contro tale atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione degli artt. 3 e 7 L. 241/90 in quanto la presentazione di documentazione falsa non sarebbe sufficiente a respingere l’istanza di permesso di soggiorno in presenza di sopravvenienze favorevoli all’istante.

II) Violazione dell’art. 5 c. 5 D. Lgs. 286/1998 in quanto il ricorrente nel dicembre 2009 avrebbe aperto un’impresa artigiana e potrebbe dimostrare di avere conseguito nel 2010 un reddito sufficiente.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 22 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto il ricorrente non ha dato prova dell’effettività del rapporto di lavoro denunciato all’amministrazione.

In merito occorre rilevare che tocca al ricorrente dare prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro al fine di dimostrare l’esistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno.

Ne consegue che in presenza di elementi indiziari in merito alla possibile falsità del rapporto lavorativo tocca al lavoratore fornire ulteriori elementi contrari che dimostrino che il rapporto lavorativo si è effettivamente svolto.

Né è possibile affermare, come fa il ricorrente, che la denuncia di rapporto di lavoro fittizio sia irrilevante quando prima della decisione sopravvenga un rapporto di lavoro reale ed in regola, in quanto in questo modo si frustra il principio contenuto nel T.U. Immigrazione secondo il quale lo straniero che non ha lavoro non può trattenersi sul territorio nazionale a tempo indeterminato fino a quando riesca a trovare un nuovo lavoro.

In secondo luogo la falsa dichiarazione lede la “ratio sottesa a tutta la disciplina in materia di immigrazione” cioè quella di un “leale quanto collaborativo rapporto di buona fede tra l’immigrato e l’Autorità dello Stato” (Cons. Stato, VI, 24.12.2009 n. 8745).

Venendo ora al secondo motivo di ricorso è infondato in quanto inapplicabile appare, in tale situazione, l’art. 5 comma 5, del D.Lgs. n. 286/98, in quanto i “nuovi elementi” – che in base a tale norma possono giustificare il rinnovo di un permesso di soggiorno, di cui siano venuti a mancare i presupposti – non possono che identificarsi con situazioni eccezionali, da verificare caso per caso, in cui a presupposti ostativi per il rinnovo si contrappongano fattori di consolidata integrazione dello straniero nel tessuto sociale, ovvero documentate esigenze familiari o di salute, o altre circostanze straordinarie, in nessun caso identificabili con la mera sussistenza di un rapporto di lavoro, costituito grazie ad una condotta illegittima, in precedenza posta in essere per avere ingresso nel Paese (Cons. Stato, VI, 24.12.2009 n. 8745) o per mascherare una situazione di disoccupazione o di lavoro nero, rispetto ai quali sussisteva l’obbligo di denuncia (della disoccupazione mediante iscrizione nelle liste di collocamento e del lavoro nero mediante denuncia all’autorità competente).

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 25 Novembre 2011

 
 
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