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Sentenza n.2910 del 25 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Silenzio inadempimento sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno - rettifica del permesso di soggiorno rinnovato

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv. Simona Stefanelli, Anna Ferraris, con domicilio eletto presso Simona Stefanelli in Milano, via Spinoza, 2;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Milano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

Avverso l’illegittimo silenzio inadempimento

Sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno come da istanza depositata il 19/07/2011

E per l’accertamento della fondatezza dell’istanza ex art. 21 bis L. 1034/1971.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha presentato in data 19/07/2011 una domanda avente per oggetto la rettifica del permesso di soggiorno rinnovato in data 10/08/2005 che a suo dire conterrebbe l’indicazione errata “senza documenti”, in quanto tale indicazione le impedirebbe oggi di ottenere il rinnovo della carta d’identità.

Contro il silenzio dell’amministrazione solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell’art. 5 comma 9 del D. Lgs. 286/98 e dell’art. 13 DPR 394/1999 in quanto la ricorrente si sarebbe presentata agli uffici della Questura più volte senza poter risolvere il problema.

II) Violazione delle norme della L. 241/90

Chiede quindi il risarcimento del danno.

Alla camera di consiglio del 22 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è parzialmente fondato.

La tutela giudiziaria contro il silenzio dell’amministrazione presuppone che l’interessato abbia presentato un’istanza all’amministrazione e questa non abbia dato risposta nel termine di legge.

In merito la ricorrente ha dimostrato di aver proposta una domanda di rettifica del proprio permesso di soggiorno rilasciato in data 10.08.2005 e non di aver presentato la domanda di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno.

Ne consegue che il ricorso va respinto nella parte in cui chiede il rinnovo del permesso di soggiorno.

Per il resto il ricorso va accolto nella parte in cui chiede la rettifica del permesso di soggiorno in possesso della ricorrente.

Non è poi possibile pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa della ricorrente in quanto è chiaro che se il permesso di soggiorno in suo possesso fosse scaduto, la rettifica non avrebbe alcun senso e non potrebbe essere effettuata.

Poiché il Tribunale non è in possesso di una rappresentazione adeguata dello stato dei permessi di cui gode la ricorrente, si rimanda tale accertamento alla Questura.

La mancata prova della fondatezza della pretesa comporta la reiezione della domanda risarcitoria.

In considerazione della parziale soccombenza sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo rigetta nella parte in cui chiede il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

b) lo accoglie nella parte in cui chiede la rettifica del permesso di soggiorno in possesso della ricorrente e ordina alla Questura di Milano di provvedere alla rettifica, se ne sussistono i presupposti, oppure di dare una risposta alla ricorrente entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti da parte dell’interessata, successivi alla comunicazione della presente sentenza.

c) respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 25 Novembre 2011

 
 
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