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Sentenza n. 1250 del 25 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rigetto dell'istanza di emersione di lavoro irregolare di assistenza alla persona e di conseguente rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1 ter della L. 102/09

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2010, proposto da: ***** e *****, rappresentati e difesi dall'avv. Mariella Console, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, via Assarotti, 11;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n.*** di rigetto dell'istanza di emersione di lavoro irregolare di assistenza alla persona e di conseguente rilascio di permesso di soggiorno a' sensi dell'art. 1 ter della L. 102/09 adottato il 6 maggio 2010 e notificato il 7 maggio 2010;

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura di Biella, con decreto in data 6 maggio 2010 prot. n. ***, ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal signor ***** a favore del lavoratore straniero *****, in ragione della riscontrata sussistenza, a carico di quest’ultimo, di una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i., ritenuta causa ostativa all’emersione ai sensi dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c), del D.L. n. 78/09, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 492/2010 in data 24 giugno 2010, ha rigettato l’istanza cautelare contenuta nel ricorso;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Considerato che, successivamente alla decisione dell’istanza cautelare da parte di questo giudice, la Corte di Giustizia CE si è pronunciata sul reato di clandestinità;

Considerato, in particolare, che la sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. I, in data 28 aprile 2011, emessa nel procedimento C 61/11 PPU (avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento, con ordinanza 2 febbraio 2011, nel procedimento penale a carico di Hassen El Dridi, alias Soufi Karim), ha affermato che “La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo”;

Considerato che per garantire in modo effettivo l’applicazione delle norme comunitarie i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare la norma interna che sancisce l’autorità di cosa giudicata, anche se con solo riguardo al giudicato esterno (Corte giustizia CE, sez. II, 3 settembre 2009, n. 2), e che l’interpretazione del diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia CE, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 267 TFUE (ex articolo 234 del TCE), opera ex tunc, in quanto “chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa” (CGUE, sentenza Denkavit italiana, 27 marzo 1980, causa 61/79, pt. 16). Una sentenza su una questione pregiudiziale ha perciò valore non costitutivo bensì dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata (Corte giustizia CE, grande sezione, 12 febbraio 2008, n. 2) e l’organo amministrativo nazionale deve applicare la norma comunitaria nell’interpretazione datane dal giudice comunitario anche a rapporti giuridici sorti prima del momento in cui tale sentenza è stata resa. Il principio della certezza del diritto comporta, tuttavia, che un organo amministrativo non è, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito carattere definitivo (Corte di Giustizia CE da ult. cit.);

Ritenuto, conseguentemente, che si imponga una rimeditazione in ordine agli effetti preclusivi all’emersione dal lavoro irregolare fatti derivare da un fatto la cui qualificazione quale illecito penale si pone in contrasto con il diritto comunitario;

Ritenuto, in particolare, che, alla luce dei principi di diritto affermati dal giudice comunitario con la sentenza in data 28 aprile 2011, si debba tenere conto della circostanza che l’imposta disapplicazione delle norme penali interne con essi confliggenti pare idonea a produrre effetti simili a quelli propri dell’abolitio criminis (art. 2 c.p.), anche con riferimento ai fatti commessi e alle condanne emesse in epoca antecedente al termine fissato per il recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, conseguendone che la condanna penale in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, quand’anche fosse riconducibile al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c), del D.L. n. 78/09, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102, non può, in ogni caso, essere posta a fondamento di un atto di diniego del permesso di soggiorno o, come nella specie, dell’emersione dal lavoro irregolare (cfr. Tar Piemonte, II, 20 maggio 2011, nn. 532, 542, 544, 547, 548, 550 e 552; id, 23 giugno 2011, n. 696 e 697; id, 13 ottobre 2011, n. 1098);

Ritenuto, altresì, che tale approdo interpretativo trovi conforto nella sentenza 10 maggio 2011, n. 8 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha – per l’appunto - precisato che l’abolizione, con effetto retroattivo, del delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, affermata dalla Corte di Giustizia CE “non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato”, che “è illegittimo il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009, che ha rigettato la istanza di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario condannato per il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato… atteso che tale reato, a seguito della Direttiva n. 115 del 2008, è da ritenere abolito” e che “il principio generale secondo cui <tempus regit actum> esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento. Tale circostanza, evidentemente, non si verifica ove siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto impugnato”;

Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, atteso che l’emersione è stata negata sul presupposto della condanna per un reato previsto e punito da una norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario;

Ritenuto, in ogni caso, che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e delle competenze di lite tra le parti, atteso che le pronunce della Corte di Giustizia CE e dell’Adunanza del Consiglio di Stato sono state emesse successivamente all’adozione del provvedimento gravato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura di Biella in data 6 maggio 2010 prot. n. ***.

Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011          
         
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 25 Novembre 2011

 
 
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