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Sentenza n. 1259 del 25 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con l'intimazione ad abbandonare il Territorio Nazionale entro 15 giorni dalla notifica - condanna per rapina

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Peretti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Novara;

per l'annullamento

A) del provvedimento di rigetto, emesso il 16.05.11, dalla Prefettura di Novara - U.T.G. - Area IV Immigrazione - del ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Novara del 28.01.2011 di rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con l'intimazione ad abbandonare il Territorio Nazionale entro 15 giorni lavorativi dalla notifica dello stesso provvedimento attraverso il valico di frontiera dello scalo aeroportuale di Malpensa (VA), avvertendo che, nel caso di non ottemperanza, l'Autorità procederà all'applicazione dell'espulsione amministrativa, come previsto dall'art. 13 del T.U. sull'Immigrazione - Div. P.A.S. - Cat. A11/11/Imm. Nr. ***, presentato dall'avv. Christian Peretti del Foro di Novara in favore del sig. *****;

B) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, anticipatorio, consequenziale e comunque connesso, ivi espressamente compreso il riferito provvedimento del Questore di Novara del 28.01.11.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 23.09.2011 il sig. *****, cittadino marocchino, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) il provvedimento con il quale, il 16.05.2011, il Prefetto di Novara aveva rigettato il suo ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Novara del 28.01.2011 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, b) il suddetto provvedimento del Questore di Novara del 28.01.2011.

A sostegno delle sue domande il ricorrente ha lamentato 1) violazione di legge, violazione dei principi e delle norme in materia di procedimento amministrativo e di partecipazione allo stesso e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L.n. 241/90; 2) infondatezza ed illegittimità del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e dell’intimazione di abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento stesso; 3) sussistenza dei presupposti per la sua permanenza in Italia.

All’udienza in camera di consiglio del 9.11.2011, fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti di legge.

Con il primo motivo di ricorso il sig. ***** ha lamentato l’omessa comunicazione da parte della p.a. dell’avvio del procedimento: tale doglianza è infondata.

Come evidenziato da costante giurisprudenza “nei procedimenti ad istanza di parte - quale quello volto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno - non è applicabile la disciplina sulla comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7, l. n. 241 del 1990, trattandosi di informazioni già in possesso della parte che ha provveduto a dare impulso all'avvio del procedimento” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 1.09.2009 , n. 8330; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14.06.2010 n. 1148).

A ciò deve aggiungersi che, nel caso in questione, il rigetto dell’istanza di rinnovo appare del tutto vincolato per l’Amministrazione per l’esistenza a carico dell’interessato di una condanna per rapina, reato considerato dal legislatore automaticamente ostativo alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Da un lato, infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 286/98 come modificato dall’art. 4 della l.n. 189/02 non “è ammesso in Italia lo straniero… che risulti condannato … per reati previsti dall’art 380 commi 1 e 2 c.p.p.”, dall’altro, ex art. 5 comma 5 d.lgs. cit., “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato… sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

Da tali norme si evince, come sottolineato anche dalla prevalente giurisprudenza, la sussistenza di un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno ove lo straniero sia stato condannato per uno dei reati ivi considerati, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto, né dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza (cfr. C.d.S. Sez. VI, 30/01/07 n. 359, TAR Piemonte, Sez. II, 19/11/05, TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 3/06/08 n. 302).

Questo perché la preclusione in esame non rappresenta un effetto penale ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (e di non meritevolezza ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto dallo straniero nel nostro Paese (cfr., ex multis, TAR Veneto sez. III, 9/01/07 n. 8), secondo una scelta giudicata esente da profili di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale, avendo il legislatore fatto, in tal caso, un corretto uso del suo ampio potere discrezionale in materia (Corte Cost. 16/05/08 n. 148).

Da qui l’infondatezza anche delle ulteriori censure articolate nel ricorso in relazione all’asserita necessità di un “giudizio prognostico sulla personalità dell’individuo straniero alla luce della di lui condizione personale e delle sue precedenti condotte” e al preteso possesso da parte del ricorrente dei requisiti reddituali per la permanenza sul territorio nazionale, peraltro rimasti indimostrati anche nel presente giudizio.

In considerazione delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

Nulla sulle spese non essendosi l’Amministrazione intimata costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011
         
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 25 Novembre 2011

 
 
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