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Sentenza n. 1258 del 25 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo - condanna per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ex artt. 474 c.p. e 292 e 295 l.n. 43/1973

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Cravero, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Avigliana, 20;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Questura di Torino;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno emesso nei confronti del ricorrente dal Questore di Torino, in data 21/06/11.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15.09.2011 il sig. *****, cittadino marocchino, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 21.06.2011, il Questore di Torino aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo per l’esistenza a suo carico di una condanna emessa in data 26.05.2010 per i reati di cui agli artt. 474 c.p. e 292 e 295 l.n. 43/1973, passata in giudicato il 2.11.2010.

Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha genericamente lamentato l’erroneità del giudizio di pericolosità sociale emesso nei suoi confronti dall’Amministrazione.

Il 21.10.2011 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo al Tribunale di rigettare sia la domanda cautelare che il ricorso, in quanto infondati.

All’udienza in camera di consiglio del 9.11.2011, fissata per la discussione dell’istanza di sospensione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge.

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Nel provvedimento impugnato la Questura di Torino non risulta, in verità, che aver dato corretta applicazione al dettato dell’art. 26 c.7 bis d.lgs. n. 286/98 che, in tema di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, prescrive che “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Da qui l’ostatività della condanna riportata dal ricorrente al rinnovo del permesso e ed il carattere vincolato del diniego emesso dall’Amministrazione che, in assenza di avvenuto esercizio da parte dell’interessato del diritto al ricongiungimento familiare, non è chiamata ad effettuare alcuna ulteriore valutazione circa l’inserimento sociale, familiare e lavorativo del cittadino straniero e circa la sua pericolosità.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, come detto, rigettato.

In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Venerdì, 25 Novembre 2011

 
 
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