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Sentenza n.1188 del 5 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Rigetto istanza di rilascio permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - revoca del permesso di soggiorno - condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2011, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lo Schiavo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, piazza Repubblica n. 22;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Cagliari, rappresentati e difesi Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge, in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) del provvedimento del Questore di Cagliari n. *** del 10.12.2008, notificato il 24.10.2011, di rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno;

2) di ogni atto presupposto, preparatorio e/o consequenziale, comunque connesso, lesivo degli interessi del sig. *****, compreso per quanto possa occorrere il provvedimento del Questore di Cagliari n. *** del 10/12/2008, notificato il 24.10.2011, di revoca del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, con cui il Questore di Cagliari ha dapprima revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui era titolare e poi respinto la sua nuova richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, avendo rilevato l’esistenza di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cagliari per il reato di cui all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina), commesso in data 22 giugno 2008, ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, del T.U. Immigrazione.

Ritenuta la fondatezza delle censure dedotte, strettamente connesse dal punto di vista logico - giuridico, in base alle seguenti considerazioni:

- il ricorrente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal 2002 e da allora ha sempre regolarmente soggiornato sul territorio nazionale, svolgendo la propria attività lavorativa;

- approssimandosi la data di scadenza del permesso di soggiorno di cui era titolare (prevista per il 7 luglio 2007), ha chiesto la concessione di un nuovo titolo, questa volta per soggiornanti di lungo periodo, ma nelle more è intervenuta la sentenza di condanna sopra descritta, relativa ad una condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina posta in essere dall’interessato nel tentativo di far entrare illegalmente in Italia il proprio fratello minore, ancora residente in Senegal;

- ciò posto, il Collegio ritiene che la fattispecie trovi appropriata disciplina - non già nella disposizione di cui all’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286/1998, che considera automaticamente ostativa la sussistenza di una condanna per le fattispecie criminose dalla stessa indicati - bensì nella norma di cui all’art. 9, comma 4, dello stesso Testo Unico, secondo cui, ai fini del permesso di soggiorno “di lungo periodo”, la condanna non può considerarsi automaticamente ostativa, costituendo mero indice presuntivo sul quale deve però innestarsi una più complessiva valutazione sulla pericolosità sociale dell’interessato;

- tale impostazione, univocamente affermata in giurisprudenza in relazione ai provvedimenti di revoca del titolo di soggiorno “di lungo periodo” (cfr., ex multis, Consiglio Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5624), va estesa anche ai casi di prima richiesta dello stesso, posto che la dianzi richiamata disposizione normativa non distingue affatto fra le due ipotesi, bensì disciplina in via generale “il permesso di soggiorno per lungo periodo” ed espressamente statuisce che “Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero” (cfr., in termini non dissimili, T.A.R. Venezia, Sez. III, 18 maggio 2010, n. 2056; T.A.R. Milano, Sez. III, 22 ottobre 2009, n. 4858).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre a IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 5 Dicembre 2011

 
 
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