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Sentenza n. 2798 del 28 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Rigetto istanza per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 296/1998 - conversione del permesso di soggiorno - minore età

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2870 del 2009, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Guarnaccia, con domicilio eletto presso lo stesso Elio Guarnaccia in Catania, via Trieste, n. 36;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento

del provvedimento cat. *** del 15 settembre 2009, con cui il Questore della Provincia di Catania ha rigettato l'istanza proposta dal ricorrente per il rilascio del premesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 296/1998.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è entrato clandestinamente in Italia, da minorenne, nel giugno 2008, senza assistenza e rappresentanza da parte di adulti per lui legalmente responsabili.

Il Tribunale per i Minorenni di Catania, competente per territorio, in data 16 luglio 2008 provvedeva all’apertura del procedimento di adottabilità, e disponeva l’affidamento del minore al Servizio sociale del Comune di Caltagirone ai sensi dell’art. 2, legge n. 184/1983, autorizzandolo al mantenimento del collocamento del minore presso la struttura dove in atto si trovava, cioè la comunità di accoglienza della cooperativa sociale “Cinque Palme”.

Successivamente, conseguita la maggiore età in data 1 gennaio 2009, il Tribunale dei Minori di Catania chiudeva la procedura , revocava la nomina del tutore, e prorogava la permanenza del ricorrente nella medesima comunità, fino al compimento del ventunesimo anno d’età ai sensi dell’art. 29 comma 3 R.D.L. n. 1404/34 (1 gennaio 2012).

Inoltre, lo stesso ricorrente, essendo ormai maggiorenne, chiedeva alla Questura di Catania, nel luglio 2009, il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32 del decreto legislativo n. 286/98

Questa istanza veniva , però, rigettata dalla Questura intimata con il provvedimento impugnato.

Da ciò il ricorso in esame con il quale si chiede l’annullamento del predetto provvedimento prot. ***, con cui il Questore di Catania, in data 15 settembre 2009, ha rigettato l'istanza proposta dal ricorrente per il rilascio del premesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 296/1998, a causa della mancanza dei presupposti di cui all’art. 32, comma 1-bis e 1-ter del D.Lgs. n. 286/1998, ossia la permanenza sul territorio nazionale da almeno tre anni, e l'inserimento, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 10.11.11 il ricorso è stato tratto in decisione.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso in esame è fondato e da accogliere

Questa sezione accogliendo l'istanza di sospensione cautelare, con l'Ordinanza n. 1806\2009, ha cosi’ statuito: “in conformità all’orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2009, n. 6450) sussistono nel caso di specie le condizioni previste dal primo comma dell'art. 32 del D. lgs. n. 286/98 per la conversione del permesso di soggiorno, in presenza delle quali non è necessario verificare anche quelle ulteriori, indicate nei successivi commi 1-bis e 1-ter del citato art. 32 (presenza in Italia da almeno tre anni e ammissione per almeno due anni ad un progetto di integrazione sociale)”.

Il Collegio condivide e ribadisce l’orientamento su esposto , confortato in ciò dalla giurisprudenza di seguito riportata.

1) Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2009 n. 2951 ha statuito che: “i suddetti cittadini stranieri evidentemente non possono, in termini materiali e giuridici, partecipare ad un progetto di integrazione sociale e civile della durata minima di due anni prima del compimento della maggiore età. Diversamente opinando, la norma avrebbe un'efficacia retroattiva, ed imporrebbe un adempimento impossibile”.

2) Altra giurisprudenza ha asserito che: “la nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009 - che anche per i minori affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto almeno biennale - non può applicarsi se non in modo da consentire ai minori di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998, e dunque non è applicabile ai minori che abbiano compiuto la maggiore età in un periodo antecedente i due anni dalla entrata in vigore della legge” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, Ordinanza n. 4232 del 15 settembre 2010; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 1768 del 25 febbraio 2011; Sez. II quater, n. 1362 del 11 febbraio 2011; Sez. II quater, n. 32944 del 21 ottobre 2010 ; C.G.A., Sez. giur., Ordinanza n. 640 del 10 giugno 2011).

3) TAR Lazio, Sez. II quater, n. 1768 del 25 febbraio 2011 cosi’ ha ritenuto: “deve essere applicato il disposto di cui all’art. 32, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n. 94/2009, che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale” .

4) E ancora altra giurisprudenza ha statuito che: “l'art. 32 comma 1, d.lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi dell'art. 2 della l. n. 184 del 1983, non solo quello "amministrativo", ma anche quello "giudiziario" (rispettivamente, art. 4 commi 1 e 2, l. n. 184 del 1983) e anche quello "di fatto" ai sensi dell'art. 9 della medesima legge. Invero, l'utilizzo dell'avverbio "comunque" da parte dell'art. 32 primo comma citato non può avere altro significato se non quello di intendere l'affidamento in senso ampio, sia con riguardo a quello effettuato in favore di una famiglia o una persona singola (art. 2 comma 1, legge n. 184/83), sia con riguardo a quello in favore di una comunità (art. 2 comma 2, legge n. 184/83)” (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 15 marzo 2010 n. 1478; Consiglio Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010 n. 182; Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2545).

5) Infine Consiglio Stato, sez. VI, 18 agosto 2010 n. 5883, cosi’ recita: “alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 1998, l'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età può essere rilasciato anche quando l'interessato è stato sottoposto ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983; tale conclusione non è smentita dall'introduzione nell'art. 32 del comma 1 bis (ed 1-ter) ai sensi della legge n. 189 del 2002, riferendosi il comma 1 e il comma 1-bis a due fattispecie distinte: il primo, a quella dei minori sottoposti ad affidamento o a tutela, il secondo, a quella dei "minori stranieri non accompagnati", che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell'ammissione al "progetto di integrazione sociale e civile", dovendosi da ciò trarre la conclusione che i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi”

In conclusione, alla luce di quanto sopradetto, il ricorso in epigrafe va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Accoglie il ricorso in epigrafe con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 28 Novembre 2011

 
 
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