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Sentenza n. 2799 del 28 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari - domanda per il riconoscimento della protezione internazionale - Convenzione di Dublino - etnia Rom

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2010, proposto da:****, rappresentata e difesa dagli avv. Carmen Cordaro, Francesco Auricchiella, con domicilio eletto presso Francesco Auricchiella in Catania, via Umberto, 196;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento

DEL DINIEGO DI PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame la ricorrente espone quanto segue:

<< La Sig.ra ***** è nata a Pescara da genitori di etnia Rom provenienti dall’ex iugoslavia.

I genitori dell’istante, nati a Mitrovica, sono giunti in Italia nel 1990, in seguito ed a causa dello scoppio della guerra nei Balcani e della pulizia etnica sistematicamente eseguita sui rom da parte degli albanesi.

La madre dell'odierna ricorrente era in attesa di quest’ultima quando è fuggita dalla sua città natale, oggi appartenente allo Stato indipendente del Kosovo.

Il padre della stessa, invece, è stato ritenuto morto in Jugoslavia, per mano degli albanesi - così come riferito da un conoscente – sino ai primi del mese di luglio 2010.

Oggi il padre della ricorrente è stato rintracciato a Roma dove viveva in stato di totale abbandono.

La Sig.ra ***** ha trascorso la propria esistenza dapprima a Pescara, ove ha frequentato la scuola elementare , poi, per un breve periodo, a Caltanissetta e dal 2002 si è trasferita definitivamente a Messina nel campo attrezzato dal Comune di S. Ranieri, con la madre e i fratelli.

La stessa non si è mai recata in alcuno dei Paesi dell'ex Jugoslavia non ne conosce i luoghi, né la cultura e non ha, in detti luoghi, più alcun familiare o punto di riferimento.

L'impossibilità per la madre della ricorrente, priva di documenti, di regolarizzare la propria posizione si è inevitabilmente riversata direttamente sulla condizione della figlia *****, la quale, in mancanza di un qualsiasi valido documento attestante la residenza legale sul territorio in Italia, al raggiungimento della maggiore età, non è riuscita ad ottenere la cittadinanza italiana, come previsto dalla normativa vigente né alcun altro titolo di soggiorno.

Nel 2008 appena maggiorenne, la ricorrente, con l'intento di ottenere protezione e regolarizzare la propria posizione, si è recata in Francia presso la sorella maggiore, già titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

In data 19/12/2008, la stessa ha presentato in detto paese, richiesta per il riconoscimento della protezione internazionale, ma nonostante ne ricorressero tutti i presupposti, la domanda è stata rigettata.

La Sig.ra *****, pertanto, è ritornata a vivere a Messina, all'interno del campo nomadi di S. Ranieri.

In data 09/03/2010, la stessa, al fine di ottenere un titolo di soggiorno, ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale a Messina, ma inevitabilmente, è stata applicata la Convenzione di Dublino .

L'odierna ricorrente non potendo tornare in Kossovo, paese che non conosce, in cui non ha alcun legame familiare e, per di più, in cui la propria etnia è ancora perseguitata, discriminata e non tutelata dalle competenti autorità, non ha lasciato il territorio italiano ed è rimasta a Messina ove ha, ancora una volta, cercato di regolarizzare la propria posizione.

In data 19/03/2010, infatti, nella speranza di ottenere un titolo di soggiorno, la Sig.ra ***** ha presentato al Questore di Messina, istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 11, comma 1. lett. c-ter), D.P.R. n. 394/1999.

In data 24 maggio 2010, la Questura di Messina - Ufficio Immigrazione ha notificato alla ricorrente il provvedimento di avvio del procedimento di rigetto, avverso il quale, il 22 giugno 2010, è stata depositata memoria ex art. 10 della L. 241/90, nella quale si ribadiva la precaria, nonché difficile, condizione della ricorrente e le gravi ripercussioni a cui la stessa potrebbe andare incontro nel caso in cui facesse ritorno in Kossovo. >>

La Questura di Messina ha poi emesso il provvedimento negativo (decreto dell’11.6.10) qui impugnato.

Da ciò il ricorso in esame con il quale si chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 10.11.11 la causa è stata tratta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, è fondato e da accogliere.

Invero la prima motivazione del rigetto del provvedimento impugnato (“L'istanza “de qua” non risulta conforme alle disposizioni di cui alla vigente normativa; in particolare l'art. 9 c.l. del D.P.R. 394/99 e succ. modif. e art. 5 c.2 del D. Lgs. 286/98, prevedono che il p.d.s. deve essere richiesto mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'Interno e sottoscritta dal richiedente.”) si appalesa regolarizzabile (come peraltro ammesso dalla stessa Amministrazione con la relazione prodotta in giudizio, a pag. 2); mentre in relazione alla seconda motivazione (“Lette le risultante degli accertamenti effettuati, presso la competente Ambasciata d’Italia a Pristina, dai quali risulta che nella Repubblica del Kosovo, sia la Carta Costituzionale che le leggi dello Stato tutelano adeguatamente tutte le minoranze presenti sul territorio kosovaro, compresa quella di etnia rom e da circa 10 anni non si registrano fenomeni di intolleranza dei confronti di questi ultimi...”) la Amministrazione resistente non contro deduce in merito ai rapporti stilati da importanti organizzazioni internazionali di tutela dei diritti umani e prodotti , insieme ad altra documentazione , in data 21.7.11 da parte ricorrente.

In particolare nel Rapporto di Amnesty International del 2011. come si è detto, prodotto in giudizio con la memoria del 21.7.11, si rilevano gravi problemi per la condizione della popolazione rom abitante in Kossovo.

In definitiva , il ricorso in esame viene accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Spese compensate attesa la peculiarità della fattispecie in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Accoglie il ricorso in epigrafe. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Lunedì, 28 Novembre 2011

 
 
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