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Sentenza n. 2934 del 7 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Domanda di emersione del lavoro irregolare, ex l.102/09, presentata il 17.09.09 - rigetto tacito

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 979 del 2011, proposto da *****, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Garozzo, Giuseppe Carnabuci, con domicilio eletto presso Giuseppe Carnabuci in Catania, via Ala, n. 61;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catania, Sportello Unico per l'Immigrazione di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento,del rigetto tacito

formatosi sull'istanza di accesso presentata il 18.01.2011, diretta allo Sportello Unico per l'Immigrazione istituito presso la Prefettura di Catania, ed avente ad oggetto tutti gli atti del procedimento amministrativo riguardante la domanda di emersione del lavoro irregolare, ex l.102/09, presentata il 17.09.09.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Catania e di Sportello Unico per l'Immigrazione di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il 17.09.2009 la ricorrente ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura di Catania un’istanza di emersione del lavoro irregolare, ex L. n.102/09, in favore di persona extracomunitaria.

In mancanza di alcuna comunicazione da parte della Prefettura circa l’esito di tale istanza, il 18.01.2011 l’attuale ricorrente ha presentato un’istanza di accesso, avente ad oggetto tutti gli atti di quel procedimento amministrativo.

Non avendo ricevuto risposta, con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero a rilasciarle copia di tutti i documenti richiesti.

Alla Camera di Consiglio del 24.11.2011 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato, e pertanto va accolto, perché l’avere eventualmente inviato alla ricorrente “il provvedimento” relativo alla pratica di emersione del lavoro irregolare non esime l’Amministrazione dal fornire copia di tutti gli atti del procedimento, così come richiesto.

Non vi sono ragioni, nel caso di specie, per escludere l’accesso ai documenti richiesti, perché ai sensi della vigente normativa in casi del genere non sussiste alcun profilo di riservatezza.

Infatti, è da tenere presente che l’art. 22 della L. n. 241/90, ai commi 2 e 3, precisa che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale…”, e che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”.

In precedenza, e cioè prima delle recenti modifiche normative, l’art. 24 prevedeva in effetti, al comma 4, l’obbligo per le singole amministrazioni “di individuare, con uno o più regolamenti…, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2”, tra le quali era compresa, alla lett. d), quella di salvaguardare “la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici”.

Ma il nuovo art. 24, come sostituito dall'art. 16 L. 11 febbraio 2005 n. 15, al comma 1 esclude il diritto di accesso (solo):

a) per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2;

b) nei procedimenti tributari;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Per il comma 2, “le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1”, e quindi solo per quei documenti che rientrino nelle categorie espressamente previste dal legislatore, fermo restando, come chiarito dal comma 3, che “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”.

Oltretutto, il comma 5 precisa che gli stessi “documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione”.

Infine, il comma 6 disciplina i casi in cui il Governo può, con proprio regolamento, prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, e anche per tutelare la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e giuridiche.

In definitiva, con specifico riferimento ai rapporti tra accesso e riservatezza, la nuova disciplina contenuta nell'art. 24 della L. 241/1990, come sostituito dall'art. 16 della L. 15/2005, appresta al primo una tutela più ampia che in passato, sotto due distinti profili.

Innanzitutto, l'individuazione dei casi in cui l'accesso può essere escluso per ragioni, tra l'altro, di riservatezza, può aver luogo solo con il regolamento governativo (comma 6, lett. d), mentre alle singole amministrazioni viene sottratta ogni potestà d'intervento in materia. Tale conclusione si trae inequivocabilmente dalla scomparsa, nel nuovo testo normativo, della disposizione in precedenza contenuta nel comma 4 (obbligo per le singole amministrazioni "di individuare con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2"), mentre la nuova similare disposizione ora introdotta nel comma 2 ("Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1") è tuttavia riferita alle sole ipotesi di cui al primo comma, tra le quali non rientra la tutela della riservatezza (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 25 febbraio 2006 n. 1127).

In secondo luogo, mentre nell'originaria versione dell'art. 24, secondo quanto prevedeva il comma 2, lettera d), l'accesso a documenti riservati era limitato alla sola “visione” degli atti amministrativi necessari alla cura dei propri interessi, nell'attuale versione dell'art. 24, come sostituito dall'art. 16 della legge 15/2005, tale previsione è stata sostituita dal nuovo comma 7, ai sensi del quale "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

In sostanza, la tutela dell'istante, prima limitata alla visione degli atti, viene quindi estesa all'onnicomprensivo concetto di "accesso" che – secondo la definizione contenuta nell'art. 22, comma 1, lettera a) della L. 241/90, come sostituito dall'art. 15 della L. 15/05 – include sia la visione degli atti che l'estrazione di copia.

E a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 aggiunge che l'accesso, sebbene solo “nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”, è consentito anche “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari”, e finanche “in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, in quest’ultimo caso “nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”, ai sensi del quale “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Senza contare poi che l’art. 59 del medesimo D. Lgs.vo 196/2003, relativo proprio all’”accesso a documenti amministrativi”, dispone che “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico” (per considerazioni identiche a quelle finora espresse, cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 04.07.2007 n. 558, che ha confermato la sentenza di questa Sezione n. 1194 del 20.07.2006).

Oltretutto, la ricorrente ha dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso, in quanto ha la necessità di conoscere gli atti relativi al procedimento di emersione del lavoro irregolare da essa presentata.

In conclusione, il ricorso va accolto, con il conseguente ordine al Ministero di fornire alla ricorrente i documenti richiesti, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto ordina al Ministero intimato di rilasciare alla ricorrente copia dei documenti richiesti, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Condanna il Ministero al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 oltre accessori ed al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 7 Dicembre 2011

 
 
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