Sentenza n.2742 del 21 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Diniego di emersione da lavoro irregolare - il ricorrente non svolge attività di domestico, bensì di giardiniere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2335 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Nicastro, con domicilio eletto presso Paolo Lauretta in Catania, corso Italia, 72;
Ministero dell'Interno U.T.G. di Siracusa - Sportello Unico Immigrazione, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
- del provvedimento CAT A 12/Sogg. rif. Sogg. n. *** di diniego di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell'art 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102, emesso dalla Questura di Siracusa, notificato al ricorrente brevi manu in data 14.4.2011;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. di Siracusa - Sportello Unico Immigrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistono i presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza resa in forma semplificata;
Considerato:
- che dagli atti di causa, anche a seguito di istruttoria (disposta con ordinanza collegiale 2255/2011), emerge che il ricorrente non svolge attività di domestico, bensì di giardiniere;
Ritenuto:
- che le tipologie di lavoro prese in considerazione dalla legge sull’emersione n. 102/2009 sono quelle di colf e di badante;
- che pertanto il ricorso deve essere respinto;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell’amministrazione resistente, in euro mille/00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011
Il 21/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Lunedì, 21 Novembre 2011