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Sentenza n. 1859 del 30 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rifiuto rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Clementi e Martina Viviani, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via P. Giordani 2;

contro

Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Questore di Firenze del 10.05.2010, Prot. ***, notificato in data 21 giugno 2010, con il quale al ricorrente è stato rifiutato il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione”, nonché ogni atto, anche di estremi sconosciuti, strettamente collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 27 luglio e depositato il 30 agosto 2010, il cittadino kosovaro *****, entrato minorenne in Italia ed affidato ad un centro di prima accoglienza, quindi resosi destinatario di un permesso di soggiorno per “minore età” valido dal 13 gennaio a 12 febbraio 2010, proponeva impugnazione avverso il decreto mediante il quale il Questore di Firenze gli aveva negato, al compimento della maggiore età, la conversione del permesso di soggiorno predetto in permesso per motivi di lavoro subordinato. Sulla scorta di quattro motivi in diritto, il ricorrente intimava dinanzi a questo tribunale la Questura procedente, unitamente al Ministero dell’Interno, e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.

Costituitesi in giudizio le amministrazioni intimate, che resistevano al gravame, con ordinanza del 29 – 30 settembre 2010 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 19 ottobre 2011.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto il diniego di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno frapposto dalla Questura di Firenze al ricorrente *****, e motivato con riferimento alla ritenuta assenza dei presupposti all’uopo richiesti dall’art. 32 co. 1-bis D.Lgs. n. 286/98, nel testo novellato dalla legge n. 94/09, vale a dire la prova dello svolgimento, da parte dell’interessato, di un percorso biennale di integrazione sociale e civile gestito dagli enti preposti dalla legge. In punto di fatto, giova precisare che il Bashota, entrato in Italia il 20 luglio del 2009 ed affidato in pari data al centro di prima accoglienza “Gian Burrasca” di Firenze, è stato sottoposto a tutela con decreto del 17 settembre 2009 ed ha ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età valido fino al compimento della maggiore età, il 12 febbraio 2010.

Il ricorrente, con il primo motivo di gravame, ricostruisce l’evoluzione del quadro normativo ed, in particolare, degli interventi legislativi che hanno riguardato nel tempo l’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98, per poi dedurre l’inapplicabilità dello jus superveniens introdotto dalla legge n. 94/09 ai minori stranieri già presenti in Italia al momento della sua entrata in vigore, a maggior ragione se impossibilitati – per ragioni di tempo – a soddisfare i nuovi requisiti: diversamente opinando ne risulterebbe violato il principio di irretroattività della legge, come del resto riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa con riferimento alla previgente versione dell’art. 32 D.Lgs. n. 286/98

Con il secondo motivo, il Bashota denuncia il contrasto fra il provvedimento impugnato ed il superiore interesse del minore, come riconosciuto e tutelato dall’art. 28 co. 3 del D.P.R. n. 394/99 in ossequio all’art. 3 co. 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, interesse che implicherebbe il diritto del minore straniero a permanere in Italia una volta raggiunta la maggiore età.

Con il terzo motivo si afferma che il diniego impugnato sarebbe altresì illegittimo per violazione degli artt. 4, 5 co. 5, e 6 co. 5 del D.Lgs. n. 286/98, non potendosi dubitare del possesso di leciti e adeguati mezzi di sussistenza da parte ricorrente, soggetto socialmente inserito e non pericoloso; mentre il quarto motivo, infine, è volto a far valere il vizio derivante dalla mancata traduzione del provvedimento impugnato in lingua kosovara.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Il provvedimento impugnato, lo si è detto, fa applicazione dell’art. 32 co. 1-bis D.Lgs. n. 286/98 nel testo risultante dalla legge n. 94/09, in forza del quale il permesso di soggiorno, di cui al precedente comma 1, poteva essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che fossero stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La disposizione così novellata implicava, rispetto al regime previgente, l’eguale trattamento sia dei minori non accompagnati, sia di quelli affidati, ovvero sottoposti a tutela, tutti tenuti, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, alla frequentazione biennale di progetti di integrazione sociale e civile; in un’ottica costituzionalmente orientata, ed avuto riguardo ai principi che governano l’efficacia della legge nel tempo e nello spazio, la Sezione ha, peraltro, sempre ritenuto che tale interpretazione – la quale oggi appare, invero, non più predicabile alla luce delle ulteriori modifiche apportate alla norma dalla legge n. 129/2011, di conversione del decreto-legge n. 89/2011 – non coinvolga comunque i minori già presenti sul territorio dello Stato al momento di entrata in vigore della novella e titolari di una situazione legittimante la conversione del permesso di soggiorno maturata ai sensi della legislazione previgente: a costoro continua, infatti, ad applicarsi il primo comma dell’art. 32 D.Lgs. n. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/02 (ma non anche dalla legge n. 94/09), che, al compimento della maggiore età, consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, ai “minori comunque affidati” ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/83.

Onde verificare se in capo al ricorrente – entrato in Italia il 20 luglio 2009, pochi giorni prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/09 – possano dirsi consolidate aspettative meritevoli di tutela, occorre altresì ricordare che la norma, secondo l’orientamento invalso nella giurisprudenza amministrativa sulla scia dell’insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 16 luglio 2004, n. 234; 5 giugno 2003, n. 198), doveva essere interpretata nel senso di consentire il rilascio del permesso in presenza di minori sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 343 c.c., ovvero a qualsiasi tipo di affidamento previsto dalla legge n. 184/83, ivi compreso quello “di fatto”. È allora evidente l’errore in cui è incorsa la Questura di Firenze, la quale ha, invece, ritenuto di poter condizionare il rilascio del titolo di soggiorno al perfezionamento del percorso biennale di integrazione, requisito richiesto dal comma 1-bis dell’art. 32, ratione temporis, per i soli minori non accompagnati e, pertanto, non esigibile dal *****, in quanto minore affidato in via di fatto sin dal momento del suo ingresso in Italia, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, sia pure poco prima che la nuova disciplina entrasse in vigore.

Alla luce delle considerazioni esposte ed assorbita ogni altra questione, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.

Le spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Clementi e Viviani, antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 30 Novembre 2011

 
 
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