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Sentenza n.1932 del 14 dicembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rifiuto rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2010, proposto da:*****, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mughini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via F. Puccinotti 45;

contro

Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del Questore di Firenze del 20.05.2010, Prot. ***, notificato in data 10 settembre 2010 (DOC. 1), con il quale viene rifiutato il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato/attesa occupazione”, nonché ogni altro atto, anche di estremi sconosciuti, strettamente collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 29 settembre e depositato il 7 ottobre 2010, il cittadino albanese *****, entrato minorenne in Italia e dapprima affidato a un fratello qui già presente, quindi sottoposto alla tutela di uno zio, proponeva impugnazione avverso il decreto mediante il quale il Questore di Firenze gli aveva negato, al compimento della maggiore età, la conversione del permesso di soggiorno a suo tempo conseguito in virtù della minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Sulla scorta di quattro motivi in diritto, il ricorrente intimava dinanzi a questo tribunale la Questura procedente, unitamente al Ministero dell’Interno, e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.

Costituitesi in giudizio le amministrazioni intimate, che resistevano al gravame, con ordinanza del 26 – 27 ottobre 2010 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 3 novembre 2011, preceduta dal deposito di memoria difensiva del ricorrente.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto il diniego di conversione del permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente *****, già titolare di permesso per “minore età”, adottato dalla Questura di Firenze con il provvedimento in epigrafe, e motivato con riferimento alla ritenuta assenza dei presupposti all’uopo richiesti dall’art. 32 co. 1-bis D.Lgs. n. 286/98, nel testo novellato dalla legge n. 94/09, vale a dire la prova dello svolgimento, da parte dell’interessato, di un percorso biennale di integrazione sociale e civile gestito dagli enti preposti dalla legge.

Il ricorrente, con il primo motivo di gravame, deduce l’inapplicabilità della disciplina introdotta dalla legge n. 94/09 ai minori stranieri già presenti in Italia al momento della sua entrata in vigore, a maggior ragione se impossibilitati – per ragioni di tempo – a soddisfare i nuovi requisiti; con il secondo motivo sostiene quindi che il diniego sarebbe violativo del superiore interesse del minore, bene giuridico protetto, con norme immediatamente precettive nell’ordinamento nazionale, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, recepita dall’Italia con legge n. 176/91; con il terzo motivo, denuncia la violazione degli artt. 4, 5 co. 5 e 6 co. 5 del D.Lgs. n. 286/98; e con il quarto motivo, infine, lamenta che l’atto impugnato sarebbe stato redatto in una lingua non comprensibile all’interessato, in difformità da quanto previsto dall’art. 2 co. 6 del medesimo D.Lgs. n. 286/98.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione, con le precisazioni di seguito illustrate.

Il provvedimento impugnato, lo si è detto, fa applicazione dell’art. 32 co. 1-bis D.Lgs. n. 286/98 nel testo risultante dalla legge n. 94/09, in forza del quale il permesso di soggiorno, di cui al precedente comma 1, poteva essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che fossero stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La disposizione così novellata implicava, rispetto al regime previgente, l’eguale trattamento sia dei minori non accompagnati, sia di quelli affidati, ovvero sottoposti a tutela, tutti tenuti, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, alla frequentazione biennale di progetti di integrazione sociale e civile; in un’ottica costituzionalmente orientata, ed avuto riguardo ai principi che governano l’efficacia della legge nel tempo e nello spazio, la Sezione ha, peraltro, sempre ritenuto che tale interpretazione – la quale oggi appare, invero, non più predicabile alla luce delle ulteriori modifiche apportate alla norma dalla legge n. 129/2011, di conversione del decreto-legge n. 89/2011 – non coinvolga comunque i minori già presenti sul territorio dello Stato al momento di entrata in vigore della novella e titolari di una situazione legittimante la conversione del permesso di soggiorno maturata ai sensi della legislazione previgente: a costoro continua, infatti, ad applicarsi il primo comma dell’art. 32 D.Lgs. n. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/02 (ma non anche dalla legge n. 94/09), che, al compimento della maggiore età, consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, ai “minori comunque affidati” ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/83.

Onde verificare se in capo al ricorrente – entrato in Italia nell’estate del 2008 – possano dirsi consolidate aspettative meritevoli di tutela, occorre altresì ricordare che la norma, secondo l’orientamento invalso nella giurisprudenza amministrativa sulla scia dell’insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 16 luglio 2004, n. 234; 5 giugno 2003, n. 198), doveva essere interpretata nel senso di consentire il rilascio del permesso in presenza di minori sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 343 c.c., ovvero a qualsiasi tipo di affidamento previsto dalla legge n. 184/83, ivi compreso quello “di fatto”. È allora evidente l’errore in cui è incorsa la Questura di Firenze, la quale ha, invece, ritenuto di poter condizionare il rilascio del titolo di soggiorno al perfezionamento del percorso biennale di integrazione, requisito richiesto dal comma 1-bis dell’art. 32, ratione temporis, per i soli minori non accompagnati e, pertanto, non esigibile dallo Shehi, in quanto minore dapprima sottoposto ad affidamento familiare, poi a tutela, sin da epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 94/09, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato.

Alla luce delle considerazioni esposte ed assorbita ogni altra questione, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle amministrazioni resistenti, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando. accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Mercoledì, 14 Dicembre 2011

 
 
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