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Sentenza n. 1846 del 29 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno - minore età - affidamento servizi sociali

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via delle Carra 22;

contro

Questura di Firenze, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prot.*** del 13 maggio 2010 notificato il 22 giugno 2010 con cui il Questore di Firenze ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno chiesto da *****, nonché di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso, anche se di contenuto ed estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Firenze e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 2 e depositato il 30 agosto 2010, il cittadino kosovaro *****, entrato minorenne in Italia e – dopo essere stato affidato dapprima ai servizi sociali, quindi ad una comunità di accoglienza – sottoposto alla tutela di un familiare già presente in Italia, proponeva impugnazione avverso il decreto mediante il quale il Questore di Firenze gli aveva negato, al compimento della maggiore età, il rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato. Sulla scorta di cinque motivi in diritto, il ricorrente intimava dinanzi a questo tribunale la Questura procedente, unitamente al Ministero dell’Interno, e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensiva.

Costituitesi in giudizio le amministrazioni intimate, che resistevano al gravame, con ordinanza del 29 – 30 settembre 2010 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 19 ottobre 2011.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto il diniego di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno frapposto dalla Questura di Firenze al ricorrente *****, e motivato con riferimento alla ritenuta assenza dei presupposti all’uopo richiesti dall’art. 32 co. 1-bis D.Lgs. n. 286/98, nel testo novellato dalla legge n. 94/09, vale a dire la prova dello svolgimento, da parte dell’interessato, di un percorso biennale di integrazione sociale e civile gestito dagli enti preposti dalla legge. In punto di fatto, giova peraltro precisare che l’istanza di conversione è stata presentata dal Gashi quando ancora era pendente la sua originaria richiesta del permesso di soggiorno per minore età, permesso che, di fatto, non risulta essere mai stato materialmente rilasciato dalla Questura.

Il ricorrente, con il primo motivo di gravame, deduce l’inapplicabilità della disciplina introdotta dalla legge n. 94/09 ai minori stranieri già presenti in Italia al momento della sua entrata in vigore, a maggior ragione se impossibilitati – per ragioni di tempo – a soddisfare i nuovi requisiti; e, con il secondo motivo, sostiene che, pur dopo la novella, l’art. 32 co. 1-bis del D.Lgs. n. 286/98 si applicherebbe nei confronti dei soli minori non accompagnati, e non anche di quelli affidati o sottoposti a tutela: diversamente opinando, dovrebbe sollevarsi la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, per contrasto con l’art. 3 Cost.. Con il terzo motivo, il Gashi lamenta quindi che la motivazione del provvedimento impugnato non avrebbe tenuto in alcun conto le controdeduzioni da lui presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/90, mentre con il quarto motivo denuncia l’ingiustizia manifesta del diniego, avuto riguardo agli sforzi da lui impiegati per integrarsi nella società italiana ed al pregiudizio che, conseguentemente, gli deriverebbe dal forzoso rimpatrio. Con il quinto motivo, infine, denuncia la violazione, da parte della Questura, dell’obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese di appartenenza dello straniero, sancito dall’art. 2 co. 7 del D.Lgs. n. 286/98 in ogni caso di adozione di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione, con le precisazioni di seguito illustrate.

Il provvedimento impugnato, lo si è detto, fa applicazione dell’art. 32 co. 1-bis D.Lgs. n. 286/98 nel testo risultante dalla legge n. 94/09, in forza del quale il permesso di soggiorno, di cui al precedente comma 1, poteva essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che fossero stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La disposizione così novellata implicava, rispetto al regime previgente, l’eguale trattamento sia dei minori non accompagnati, sia di quelli affidati, ovvero sottoposti a tutela, tutti tenuti, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, alla frequentazione biennale di progetti di integrazione sociale e civile; in un’ottica costituzionalmente orientata, ed avuto riguardo ai principi che governano l’efficacia della legge nel tempo e nello spazio, la Sezione ha, peraltro, sempre ritenuto che tale interpretazione – la quale oggi appare, invero, non più predicabile alla luce delle ulteriori modifiche apportate alla norma dalla legge n. 129/2011, di conversione del decreto-legge n. 89/2011 – non coinvolga comunque i minori già presenti sul territorio dello Stato al momento di entrata in vigore della novella e titolari di una situazione legittimante la conversione del permesso di soggiorno maturata ai sensi della legislazione previgente: a costoro continua, infatti, ad applicarsi il primo comma dell’art. 32 D.Lgs. n. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/02 (ma non anche dalla legge n. 94/09), che, al compimento della maggiore età, consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, ai “minori comunque affidati” ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/83.

Onde verificare se in capo al ricorrente – entrato in Italia nell’ottobre del 2008 – possano dirsi consolidate aspettative meritevoli di tutela, occorre altresì ricordare che la norma, secondo l’orientamento invalso nella giurisprudenza amministrativa sulla scia dell’insegnamento della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 16 luglio 2004, n. 234; 5 giugno 2003, n. 198), doveva essere interpretata nel senso di consentire il rilascio del permesso in presenza di minori sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 343 c.c., ovvero a qualsiasi tipo di affidamento previsto dalla legge n. 184/83, ivi compreso quello “di fatto”. È allora evidente l’errore in cui è incorsa la Questura di Firenze, la quale ha, invece, ritenuto di poter condizionare il rilascio del titolo di soggiorno al perfezionamento del percorso biennale di integrazione, requisito richiesto dal comma 1-bis dell’art. 32, ratione temporis, per i soli minori non accompagnati e, pertanto, non esigibile dal Gashi, in quanto minore dapprima affidato in via di fatto, poi sottoposto a tutela sin da epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 94/09, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato.

Alla luce delle considerazioni esposte ed assorbita ogni altra questione, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. n. 115/02, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (la circostanza che tenuta alla rifusione delle spese sia un’amministrazione statale non toglie che il giudice debba procedere alla relativa condanna, trattandosi oltretutto di amministrazione diversa da quella destinataria degli importi, da versare in conto entrate del Ministero del Tesoro; saranno, eventualmente, le due amministrazioni statali interessate a stabilire come regolare fra loro, anche in ordine agli aspetti contabili, il rapporto derivante dalla sentenza).

Le competenze dovute al difensore del ricorrente saranno, invece, liquidate con separato decreto, la cui adozione è delegata dal collegio al giudice relatore ed estensore della presente decisione nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 82 e 130 del D.P.R. 115 del 2002, previo deposito dell’istanza di liquidazione corredata dalla relativa notula.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda al giudice relatore ed estensore l’adozione del decreto di liquidazione delle competenze spettanti al difensore della ricorrente, secondo i criteri di cui in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 29 Novembre 2011

 
 
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