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Sentenza n. 1856 del 29 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Rigetto della domanda di emersione dal rapporto di lavoro subordinato ex art. 1-ter L. 102/2009 - condanna penale “patteggiata” in ordine ad uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana


(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Callaioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Grazia Doni in Firenze, p.zza Beccaria 1;

contro

U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Pisa Prot. n. *** del giorno 26 gennaio 2011, notificato al solo datore di lavoro, con cui si dispone il rigetto della domanda di emersione dal rapporto di lavoro subordinato ex art. 1-ter L. 102/2009, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- rilevato che il gravame è indirizzato nei confronti del provvedimento in epigrafe, mediante il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Pisa ha respinto l’istanza di regolarizzazione presentata dal cittadino italiano ***** in favore del lavoratore extracomunitario *****, odierno ricorrente, sul presupposto dell’esistenza a carico di costui di una condanna penale “patteggiata” in ordine ad uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p.;

- considerato, in via pregiudiziale, che il ricorso è da ritenersi ricevibile, non essendovi prova che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza del provvedimento impugnato – intesa come conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento stesso in termini sufficienti ad apprezzarne l’illegittimità (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, n. 2006) – in epoca anteriore all’accesso agli atti eseguito il 1 settembre 2011;

- considerato nel merito che, relativamente alla condanna reputata ostativa all’emersione, il ricorrente ha conseguito la riabilitazione il 28 aprile 2011, data in cui, dalla documentazione in atti (si ricorda che l’amministrazione intimata ha depositato un atto di mera costituzione formale, senza spiegare altre difese), non risulta che l’impugnato diniego di regolarizzazione fosse stato già comunicato, non solo nei confronti del lavoratore, ma neppure del datore di lavoro autore della dichiarazione di emersione. Avuto riguardo al disposto di cui all’art. 21-bis della legge n. 241/90, che subordina alla comunicazione all’interessato l’efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica del suo destinatario, le censure articolate con il secondo motivo di gravame risultano dunque condivisibili, nella misura in cui vi si fa valere, sia pure implicitamente, il pregiudizio dell’affidamento maturato dallo straniero in ordine all’esito favorevole della procedura di emersione: ed invero, ancorché si tratti di evento sopravvenuto alla conclusione del procedimento, la circostanza che la riabilitazione abbia preceduto la comunicazione del provvedimento impugnato fa sì, da un lato, che l’interessato – ignaro dell’avvenuta pronuncia del diniego – potesse ragionevolmente confidare sugli effetti benefici della stessa; e, correlativamente, impone di ritenere che lo Sportello Unico procedente, tempestivamente informato della riabilitazione conseguita dal ricorrente, dovesse quantomeno rivalutare la posizione di quest’ultimo alla luce della frattanto mutata situazione di fatto (e di diritto);

- ritenuto, in definitiva, che gli effetti dell’inerzia dell’amministrazione, consistita nel lasciar decorrere un considerevole intervallo temporale fra l’adozione del provvedimento impugnato e la sua comunicazione, non possono pregiudicare la legittima aspettativa dello straniero. Ne discende l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento dell’atto impugnato. Le peculiarità della fattispecie giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 29 Novembre 2011

 
 
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