Sentenza n. 1845 del 29 novembre 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Rigetto della richiesta di emersione da lavoro irregolare emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione - condanne plurime
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Pugi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Assogna in Firenze, viale Matteotti 25;
U.T.G. - Prefettura di Prato, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede èdomiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. *** di rigetto della richiesta di emersione da lavoro irregolare emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Prato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Prato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Con ricorso notificato il 31 luglio e depositato il 26 agosto 2010, il cittadino extracomunitario ***** proponeva impugnazione avverso il provvedimento con cui il Prefetto di Prato aveva respinto l’istanza di regolarizzazione presentata in suo favore dal connazionale *****, e ne chiedeva l’annullamento sulla scorta di un unico motivo in diritto. Con separato e successivo atto, il ricorrente chiedeva altresì disporsi in via cautelare la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Costituitasi in giudizio l’amministrazione procedente, che resisteva alle domande avversarie, il collegio accordava la sospensiva con ordinanza del 29 – 30 settembre 2010.
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 19 ottobre 2011.
Il ricorrente ***** – lavoratore extracomunitario irregolarmente presente in Italia – impugna il diniego di regolarizzazione opposto dal Prefetto di Prato all’istanza presentata in suo favore dal connazionale *****, e motivato con riferimento all’esistenza, a suo carico, di plurime condanne penali per reati ostativi al rilascio del titolo di soggiorno.
Con l’unico motivo di gravame, il ricorrente sostiene di non aver subito condanne, se non per fatti assai risalenti e di lieve entità, come tali non rappresentativi di alcun pericolo concreto e attuale, e certamente non impeditivi della regolarizzazione. La mancata commissione di reati da almeno dieci anni a questa parte attesterebbe, del resto, il successo del percorso di integrazione da lui intrapreso, percorso meritevole di non essere interrotto a causa di episodi oramai superati.
Il ricorso è fondato.
La motivazione del provvedimento impugnato si limita ad un laconico rinvio al parere endoprocedimentale espresso dalla Questura di Prato ed alle condanne penali ostative, non meglio identificate, nelle quali il ricorrente sarebbe incorso sotto alias imprecisato. Dall’esame diretto del parere questorile, versato in atti, risulta più precisamente che il ***** sarebbe stato condannato il 16 giugno 1998 per un reato in materia di stupefacenti, con il nominativo di *****.
La circostanza è confermata dalla relazione della Prefettura in data 23 agosto 2010, dalla quale emerge altresì che, con il medesimo nominativo, il ***** sarebbe stato condannato una prima volta già nel gennaio del 1997, per i reati di oltraggio, resistenza, violenza e lesioni personali. Nessuna di queste affermazioni è corroborata, tuttavia, da elementi obiettivi idonei ad attestare, in primo luogo, l’esistenza delle condanne (queste non risultano dai certificati prodotti in giudizio), e, comunque, la riferibilità delle stesse all’odierno ricorrente, sia pure attraverso l’alias (non è noto sulla base di quali riscontri il nominativo ***** sia stato attribuito al *****).
A fronte delle contestazioni svolte in punto di fatto dal *****, il quale nega di essere mai incorso nelle condanne in questione, ma ne ammette una sola, diversa, per furto non aggravato (e perciò non ostativo all’emersione ai sensi dell’art. 1-ter D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/09), allo stato dell’istruttoria – procedimentale e giudiziale – non è possibile concludere per la legittimità del diniego, ovvero per la non annullabilità dello stesso in applicazione dell’art. 21-octies co. 2 della legge n. 241/90, del quale non ricorre il presupposto dell’evidenza dell’inevitabilità della scelta adottata dall’amministrazione.
Il gravame può dunque essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, in favore dell’avvocato antistatario, in complessivi euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011
Il 29/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Martedì, 29 Novembre 2011